Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 32/2022 promossa da:
,rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Parte 1
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano,
Via Benedetto Marcello n. 48;
"rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Parte 2
Avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a
Milano, Via Benedetto Marcello n. 48
Parte 3 "rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli
Avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a
Milano, Via Benedetto Marcello n. 48
,rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Parte 4
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano,
Via Benedetto Marcello n. 48
Parte_5 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano,
Via Benedetto Marcello n. 48
,rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Parte 6
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano,
Via Benedetto Marcello n. 48
وrappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Parte 7
Avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a
Milano, Via Benedetto Marcello n. 48
,rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Parte 8
Avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a
Milano, Via Benedetto Marcello n. 48
Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano, Via
Benedetto Marcello n. 48
- RICORRENTI -
CONTRO
in persona del CP_2 in carica, CF P.IVA 1 Controparte 1 "
c.f.rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona P.IVA 2 presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini n. 55 è ope legis elettivamente
,
domiciliato
- RESISTENTE -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dallo Avv. Marco Luzi per mandato generale alle liti del 23.01.2023 in atti Notaio Dott. Persona 1 in Roma, Rep. 37590/7131, elettivamente domiciliato con il predetto procuratore e difensore in Urbino, Piazza della Repubblica n. 3, presso l'Agenzia CP_3
Oggetto: provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 4 ter del D.L. 44/2021
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2022 i ricorrenti, docenti presso diversi istituti scolastici pubblici aventi sede nella provincia di Pesaro Urbino, adivano l'intestato Tribunale deducendo l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati dai rispettivi Dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 4 ter del D.L. 44/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via cautelare, anche inaudita altera parte
1) sospendere il provvedimento impugnato per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei ricorrenti previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR N. 3/1957.
2. In via principale di merito
Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da CP_4 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. In via principale di merito ulteriore
1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus
SARS-CoV-2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2; 3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto Legislativo n. 81/2008; 4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-
CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati [sic, probabilmente, “non vaccinati"]; 6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n.
1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo; 10) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. In tutte le ipotesi
1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia
COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. In via subordinata
Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n. 3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i..
6. Conclusioni in relazione alla posizione della sig.ra Pt_6
1. accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del lavoratore;
2. ordinare l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal momento della sospensione."
Controparte_1 domandando in via preliminareIn data 20.05.2022 si costituiva il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso in quanto infondato.
In merito alla richiesta di provvedere in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. veniva aperto un sub-procedimento, che in data 23 giugno 2022 era dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Con provvedimento del 02.05.2023, atteso che oggetto della domanda risulta il pagamento degli stipendi non versati, dei contributi previdenziali e degli altri accessori, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario CP_3. L'Ente si costituiva in giudizio in data 12.10.2023 domandando, in caso di riconoscimento della fondatezza delle pretese attoree, la corresponsione da parte del datore di lavoro convenuto delle somme corrispondenti ai contributi previdenziali per le differenze retributive eventualmente accertate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Risulta pacifico che i ricorrenti, privi di certificazione vaccinale, venivano sospesi ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021 con note dei rispettivi Dirigenti Scolastici e con le seguenti decorrenze:
Parte 1 (Liceo Artistico "Scuola del Libro" Via Donato Bramante, 54 Urbino
(PU)) dal 29/12/2021;
Parte 2 (Istituto Comprensivo Statale "Anna Frank” Via Gaetano Salvemini, 4
Sassocorvaro Auditore (PU)) dal 22/12/2021;
Parte_3 (Istituto Statale Comprensivo "P. Volponi” Via Muzio Oddi, 17 Urbino
(PU)) dal 10/01/2022; Parte 4 (Istituto Comprensivo Statale "Donato Bramante” Via Carducci, 2
Fermignano (PU)) dal 07/01/2022; Parte_5 Istituto Comprensivo di Montefelcino, Piazza Don Luigi Sturzo, 1
Montefelcino (PU)) dal 10/01/2022;
Parte_6 (Istituto Comprensivo "R. Sanzio" Via Petrella, 14 Mercatino Conca (PU)) dal 10/01/2022;
Parte 7 (Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere" Via Garibaldi, 63
Urbania (PU)) dal 18/01/2022;
Parte 8 (Istituto Omnicomprensivo "Della Rovere" Via Garibaldi, 63
Urbania (PU)) dal 13/01/2022; Parte_9 (Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” Via Garibaldi, 63 Urbania (PU)) dal 27/12/2021.
In corso di causa, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 i ricorrenti sono rientrati in servizio. Ciò posto si osserva che, come noto, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella 1. n. 3/2022 ha disposto all'art. 2, comma 1, l'introduzione dell'art. 4 ter nel
D.L. 44/2021 il quale, nella sua formulazione originaria e in vigore dal giorno 27.11.2021, così disponeva: "dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
(...)
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del rapporto die lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.".
In caso di inadempimento, pertanto, il Dirigente scolastico aveva l'obbligo di sospendere il docente dalle attività didattiche e al lavoratore non era dovuto alcun compenso o emolumento.
Il successivo art. 8, comma 3, lett. a) del D.L. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, ha disposto l'abrogazione del suddetto obbligo vaccinale, prescrivendo altresì al Dirigente scolastico l'onere di ricollocare ove possibile il personale docente non vaccinato in attività di supporto alla didattica.
Nel quadro di riferimento delineato, è evidente che i provvedimenti di sospensione di cui si tratta sono stati emessi in conformità al disposto normativo dell'art. 4 ter del DL 44/2021. I lavoratori invero, rifiutando di sottoporsi alla vaccinazione, hanno reso irricevibile per il datore di lavoro la loro prestazione lavorativa in quanto, dalla normativa riportata si evince che, per il periodo interessato, la vaccinazione era "requisito essenziale" per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ne consegue che la sospensione dal servizio costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto e imposto dalla legge.
I ricorrenti, nel ricorso depositato, sostengono che i decreti emessi dai D.S. siano il risultato dell'applicazione di una legge che si porrebbe in contrasto con la normativa europea sovraordinata, con i principi costituzionali e comunque fondata su un presupposto scientifico errato.
Non appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la normativa nazionale e comunitaria.
Occorre in proposito evidenziare che in numerose occasioni la giurisprudenza costituzionale si è occupata della compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost il quale, come noto, tutela il fondamentale diritto alla salute. Ebbene, principiando dal necessario contemperamento di quest'ultimo diritto con il generale interesse di protezione della collettività, la Consulta ha più volte rilevato come una legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile a priori con la libertà di autodeterminazione in campo sanitario, ma che, al contrario, tale disposizione sia perfettamente compatibile con il dettato costituzionale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: "a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle conseguenze "che appaiono normali e, pertanto, tollerabili"; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Sent. 14/2022 Corte Cost, 258/1994 Corte Cost
e 307/1990 Corte Cost.).
La Corte ha inoltre precisato che: "la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari” (Corte
Cost. n. 218/1994).
Nelle more del procedimento sono state depositate le motivazioni delle sentenze n.14/2023 e n. 15/2023 della Corte costituzionale, tramite le quali il Giudice delle Leggi affronta la questione della compatibilità dell'obbligo vaccinale e con il dettato costituzionale.
In particolare, la Consulta affronta la problematica della ragionevolezza e proporzionalità della misura dell'obbligo vaccinale, contemperando il medesimo con il diritto alla autodeterminazione in campo sanitario di cui al comma 2 dell'art. 32 Cost.
Con sentenza n. 14/2023 la Corte Costituzionale ha ribadito che ai fini della legittimità della normativa occorre che sia stata valutata la situazione di fatto presente al momento della adozione e tenuta in adeguata considerazione delle risultanze scientifiche al momento disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. Laddove sussistano tali requisiti, il legislatore è libero di esercitare la propria discrezionalità politica, adottando misure e prescrizioni insindacabili in sede giurisdizionale.
Al riguardo, secondo la Corte Costituzionale: "(...) Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero dei casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021. Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti" (cfr. Sent. n. 14/2023
Corte Cost.).
Alla luce delle predette considerazioni, pienamente applicabili anche al caso in esame, devono ritenersi infondate le doglianze presentate da parte ricorrente sull'efficacia dei vaccini e ciò, sia perché tali valutazioni attengono a una espressione di discrezionalità tecnica (come tale insindacabile in questa sede), sia perché l'obbligo vaccinale vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione costituiva espressione delle migliori risultanze scientifiche disponibili.
Non pare dunque condivisibile la tesi attorea circa l'efficacia retroattiva dell'art. 8, comma
3, lett. a) del D.L. 24/2022. Invero, tale disposizione, abrogando l'obbligo vaccinale per il personale docente previsto dall'articolo 4-ter D.L. 44/2021 non può essere considerato come un mero ripensamento del legislatore (come tale insensibile a motivazioni esogene), costituendo una modifica normativa dettata dalla evoluzione della situazione pandemica.
Allo stesso modo non può essere accolta la tesi del ricorrente circa l'illegittimità del D.L.
172/2021 poiché non prevede l'obbligo di effettuazione del tampone antigenico in sostituzione del cosiddetto Green Pass rafforzato;
a tal proposito si richiama, in quanto pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito nella già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale in relazione agli operatori sanitari: "Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro.
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. (Precedenti: S. 14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S.
127/2022 mass. 44864; S. 125/2022 mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S.
-
194/2018 - 40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636)." (Sent. n. 15/2023
Corte Cost).
Si condivide inoltre quanto già affermato dal TAR Lazio con provvedimento n. 7394/2021 il quale, pronunciandosi sulla prevista sospensione dei docenti non vaccinati, ha evidenziato quanto segue: "La sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi. La disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il coretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza di condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l'estendersi della pandemia;
l'obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell'autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria. In ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 TAR Lazio, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza".
Quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria occorre rilevare che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia, invero: "In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri" (art. 5 comma 2 del
Trattato sull'Unione Europea). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione
Europea, essendo previsto all'art. 6 che, in materia di tutela e miglioramento della salute umana,
l'Unione intervenga unicamente con azioni "intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri” (v. Trib. Oristano sent. 29 settembre 2023; Trib. Verona, 30 maggio 2023).
Nel caso di specie non appare neppure ipotizzabile in capo al datore di lavoro l'obbligo o, quantomeno, potere, di ricollocare il dipendente a mansioni differenti ostandovi, oltre al tenore letterale, la ratio della norma stessa;
pronunciandosi sul personale sanitario, ma elaborando un principio di diritto perfettamente applicabile anche al personale docente, la Corte Costituzionale con sentenza n.
15/2023 ha specificato che un obbligo datoriale di repêchage risulterebbe: "incompatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Le disposizioni censurate hanno escluso, cioè, l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa".
Tanto premesso, devono ritenersi pienamente legittimi i provvedimenti di sospensione adottati dai competenti Dirigenti Scolastici in quanto atto dovuto a fronte della incontestata inottemperanza dell'obbligo vaccinale da parte dei ricorrenti. Invero, la normativa in esame, nella sua chiarezza testuale, non lascia spazio ad altra interpretazione se non a quella seguita e messa in pratica da parte resistente.
Non possono essere accolte nemmeno le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'assegno alimentare di cui all'art. 500 T.U. d.lgs. 297/1994.
Da un punto di vista sistematico, basti osservare che tale norma è inserita all'interno del capo IV, Sezione V del T.U., specificatamente dedicato alle sanzioni disciplinari. Come è noto, il comma 3 dell'art.
4-ter disponeva che il provvedimento di sospensione non poteva essere qualificato come un provvedimento sanzionatorio, escludendo pertanto l'applicazione di qualsiasi norma relativa al procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare.
Ad ogni modo, l'impossibilità di riconoscere l'assegno alimentare deriva altresì dalla lettera dal comma 3 dell'articolo 4-ter D.L. 44/2021, il quale prevede che: "Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; tale periodo è stato interpretato in maniera estensiva anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato che (Corte Cost. n. 15/2023): "L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale e ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato".
Secondo la Corte Costituzionale, "poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta." (Corte cost. sent. 15/2023)
Né può invocarsi nella fattispecie l'applicabilità delle disposizioni normative o di cui al
CCNL di settore (art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ; e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che prevedono l'erogazione di un assegno alimentare in caso di sospensione del lavoratore dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Infine, non può ravvisarsi un profilo di incostituzionalità della norma censurata sotto il profilo della differenza di trattamento delle due situazioni, stante la improponibilità della comparazione. Ed infatti, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale, "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova li giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile"
(Corte Cost. sent. n. 15/2023); allo stesso modo: "Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione." (Corte Cost. sent. n. 15/2023).
Per tutto quanto riportato non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. formulata da parte ricorrente non presentando la questione gravi difficoltà interpretative e le domande devono essere rigettate.
A diverse conclusioni deve addivenirsi per quanto riguarda la ricorrente Parte_6 ; in relazione
a quest'ultima, nel ricorso, è stata eccepita l'illegittimità del provvedimento emanato anche perché, al momento di emissione dello stesso, la lavoratrice si trovava in malattia. Come risulta dai documenti in atti, Parte_6 risulta assente dal 15 al 17 dicembre 2022 per malattia;
in data
21/12/2021, a mezzo Raccomandata 1, ai sensi dell'art.
4-ter, comma 2, del D.L. n. 44/2021, la scuola ha inviato alla stessa formale lettera di invito, redatta in data 15/12/2021, a produrre, entro n.
5 giorni dalla sua ricezione, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione,
l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
D.L. n. 44/2021, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a n. 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
dal 7 al 9 gennaio la ricorrente ha usufruito di un ulteriore periodo di malattia;
in data 10 gennaio il Dirigente Scolastico ha provveduto a notificare alla docente il decreto di sospensione (prot. n. 291/II.5/RIS del 10/01/2022);
Parte ricorrente ha inoltre allegato al ricorso un ulteriore certificato medico relativo a [...]]
Pt 6
, in continuazione, dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio. Ciò posto, deve osservarsi che, come noto, la malattia costituisce una causa legittima di sospensione degli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro ex art. 2110 C.C.
Il provvedimento di adottato dal dirigente scolastico ha pertanto determinato la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa della docente intervenendo nel corso di una preesistente e legittima sospensione e deve ritenersi illegittimo, anche in considerazione della ratio della normativa emergenziale che era quella di evitare la diffusione del contagio negli Istituti scolastici;
in tal senso l'art. 4, comma 1, dl 44/21, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie afferma che esso è stabilito al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza delle prestazioninell'erogazione di cura e assistenza.
Parte 6 Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso di deve essere dichiarata la
,
illegittimità del provvedimento adottato dal Dirigente scolastico nei suoi confronti in data
10.01.2022 e la parte datoriale deve essere condannata al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non corrisposte con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e alla ricostituzione integrale della sua posizione lavorativa, previdenziale e contributiva con relativi versamenti nei confronti dell' CP 3
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti giusta la peculiarità della normativa succedutasi nel tempo e la parziale soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso di Parte_6 e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal scolastico nei suoi confronti in data 10.01.2022 con condannaCP 5
del datore di lavoro al pagamento, in favore della predetta ricorrente, delle retribuzioni non corrisposte con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e alla ricostituzione integrale della sua posizione lavorativa, previdenziale e contributiva nonché, a quest'ultimo fine, a corrispondere quanto dovuto nei confronti dell' CP_3;
- rigetta le domande formulate dagli altri ricorrenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Urbino, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Vera Colella