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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa ZI Di RO in data 09/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.7536/2023R.g.
Tra
n.21/01/1983 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Felicia Bifulco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 29/12/2023, depositato in data 29/12/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice scrivente – designato alla trattazione del giudizio ai sensi del D.L. 117/2025 - ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 26 novembre 2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione di cui dispone la comunicazione alle parti.
In primo luogo, non costituita la parte convenuta, si rileva non esservi prova dell'avvenuta notificazione alla stessa del ricorso introduttivo in uno al decreto di fissazione dell'udienza (di cui la parte ricorrente ha avuto rituale comunicazione, come da registro informatico); non essendovi in atti prova della ritualità della notifica essendo il file depositato non leggibile.
Pertanto, costituita in giudizio la sola parte ricorrente, non è stata vocata in giudizio la parte convenuta indicata in intestazione nell'atto introduttivo.
1 Deve, quindi dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Nel caso di specie, infatti, opera il principio per cui non è consentito al giudice - anche laddove parte ricorrente ne avesse fatto richiesta - emanare provvedimenti volti a mettere in moto il meccanismo sanante previsto dall'art.291c.p.c., laddove la notificazione non sia nulla bensì inesistente (Cfr.C.11993/2011; C. 10637/2011; C. 7358/2010; C. 14487/2007). In tali ipotesi, difatti, il riscontro dell'inesistenza della notificazione non legittima la dichiarazione di contumacia del convenuto, bensì comporta la definizione in rito del processo, atteso il configurarsi di un difetto di attivazione del contraddittorio al quale non è dato porre rimedio, ancorché l'atto introduttivo sia stato ritualmente depositato presso la cancelleria del giudice adito, attraverso la rinnovazione, prevista dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della notificazione eseguita, ma nulla;
pertanto, all'udienza di discussione, ove il giudice rilevi tale difetto, deve provvedere alla declaratoria d'improcedibilità del giudizio, la cui pur rituale proposizione risulta, nondimeno, inidonea a determinare il successivo corso del giudizio, per mancanza del necessario, successivo atto d'impulso, riservato alla parte, nel caso di specie non sussistente (ma, comunque, non procrastinabile ad libitum della medesima).
Nulla per le spese stante l'omessa citazione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
- Dichiara improcedibile il presente giudizio.
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Nola, 09 dicembre 2025
Il G.L.
ZI Di RO
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