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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4651/2023 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8101 del 23.08.2023), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minucci, Parte_1 C.F._1
c.f. giusta procura in atti;
appellante C.F._2
e
, c.f. , p.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusaro, c.f. , giusta procura C.F._3
in atti;
appellata nonché
Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno 11.03.2025 la causa è stata assegnata alla decisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
La vicenda processuale
1. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, al Parte_1 Controparte_2
1 fine di sentire affermare la sua responsabilità nella produzione del sinistro verificatosi il
10.06.2014, alle ore 21.00 circa, allorquando, mentre camminava sul marciapiede in CP_3
a inciampò in un foro, non visibile in quanto coperto da fogliame e rifiuti,
[...] CP_3
determinato dal distacco di un tassello di vetrocemento costituente parte della pavimentazione antistante il locale sito al civico 49 della predetta via e adibito a lucernaio della sottostante porzione immobiliare di proprietà del convenuto.
Si costituì e eccepì, oltre alla nullità dell'atto di citazione, la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Chiese anche di essere autorizzato alla chiamata in causa del , quale Controparte_4
proprietario della porzione di marciapiede (costituente area comune condominiale) ove sarebbe accaduto il presunto incidente affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il
Condominio fosse dichiarato responsabile dell'evento e fosse condannato a risarcire direttamente gli eventuali danni riconosciuti all'attrice oppure a tenere indenne da qualsivoglia CP_2
pregiudizio e da tutte le condanne eventualmente pronunciate a suo carico.
Si costituì il Condominio. Eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la porzione di marciapiede luogo del sinistro non era di proprietà . Rilevò inoltre che, CP_5
quand'anche essa fosse risultata tale, essendo un bene privato a uso pubblico, la legittimazione passiva per il risarcimento del danno sarebbe spettata al Comune di Napoli. Rilevò la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda e chiese e ottenne di poter chiamare in causa la , quale assicuratrice del fabbricato per la R.C. all'epoca del sinistro. CP_1
Si costituì la negando in via preliminare e pregiudiziale la propria legittimazione CP_1
passiva, non essendo l'ente che alla data del presunto incidente garantiva il CP_3
convenuto; sempre in via preliminare e in subordine, chiese dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del stesso, attesa la natura pubblica della strada ove si sarebbe verificato il CP_3
fatto; nel merito, chiese respingersi la domanda.
2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23.08.23 n. 8101, a seguito di istruttoria (c.t.u., testimonianze), ha rigettato la domanda formulata dall'attrice nei confronti di;
ha CP_2
dichiarato assorbite tutte le altre domande;
ha compensato integralmente le spese del giudizio;
ha posto definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u..
In motivazione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia di che del CP_2
. CP_3
3. ha proposto appello, chiedendo di riformare la sentenza impugnata e Parte_1
2 accogliere le seguenti conclusioni:
“in accoglimento del presente gravame e in totale riforma dell'impugnata sentenza, sentir affermare la responsabilità di e/o del nella produzione dell'evento de-dotto CP_2 CP_3
in giudizio e, per l'effetto, sentir condannare i predetti, in via alternativa o concorrente, all'integrale risarcimento dei danni patiti e patendi dalla da liquidare, alla luce della Parte_1
svolta c.t.u., per equivalente pecuniario giusto e congruo (art. 1226 e 2056 c.c.), previa rivalutazione monetaria e con gli interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 14 Tariffa, con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Paolo
Minucci che dichiara di anticipare le spese e di non aver riscosso compensi”.
4. Costituitasi in giudizio, la ha contestato l'avverso gravame e ha rassegnato le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli in via preliminare e pregiudiziale confermare il difetto di legittimazione passiva nei confronti dei convenuti e significativamente del
in nonché del signor . Di riflesso, Controparte_6 CP_3 Controparte_2
accertatane il difetto di titolarità passiva degli originari convenuti, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della domanda estesa nei confronti del comparente istituto assicuratore.
Conseguentemente, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli rigettare l'interposto gravame, previa conferma della sentenza di primo grado, con riconoscimento quantomeno in tal sede delle spese e competenze di lite ex artt. 91 e 93 c.p.c. in favore della ”. CP_1
5. Non si sono costituiti in giudizio e il . CP_2 CP_3
Ragioni della decisione
6. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e del Controparte_2 [...]
, in quanto questi ultimi non si sono costituiti in giudizio nonostante la Controparte_7
rituale notifica dell'atto di appello eseguita mediante pec il 17.10.23.
7. Con unico motivo di appello, ha criticato la decisione di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia di Controparte_2
sia del;
e ha sostenuto che, avendo e/o il Condominio il potere di fatto sulla CP_3 CP_2
res, questi ultimi avrebbero dovuto essere considerati responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c..
8. Ritiene questa Corte che la questione della legittimazione passiva, ancorché preliminare, sia irrilevante in virtù dell'infondatezza della domanda nel merito.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'alveo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Si tratta di una responsabilità che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato seguire il paradigma della responsabilità
3 oggettiva. Essa, cioè, non presuppone la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra il danno e la cosa. Il custode, dunque, per andare esente da responsabilità non deve provare l'assenza della sua colpa, ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del caso fortuito, nozione da intendersi in senso ampio in quanto comprensiva non solo del comportamento della vittima, ma anche del fatto del terzo.
In aggiunta, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. ord. 27.03.2017 n. 7805;
Cass. ord. 19.03.2018 n. 6703; Cass. ord. 18.06.2019 n. 16295; Cass. ord.
9.03.2020 n. 6651; Cass. ord. 11.03.2021 n. 6826).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente esigibili e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886; Cass.
27.08.2020, n. 17873; Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che la condotta di vada considerata Parte_1
come fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e i danni subiti.
4 Dal materiale probatorio raccolto in giudizio, infatti, non emerge la circostanza oggettiva della non visibilità della buca sulla strada, a causa della quale assume di essere caduta. Parte_1
Nemmeno emerge l'adozione della normale diligenza nel percorrere quel tratto di strada.
Anzitutto va evidenziato che dalla prova testimoniale esperita non è dato trarre alcun elemento utile a individuare le caratteristiche della buca, ai fini della valutazione della sussistenza del nesso causale tra la medesima e l'incidente. escussa all'udienza del 15.10.2021, riferì: Testimone_1
“(…) quando l'abbiamo alzata abbiamo verificato che il piede di mia madre si era incastrato nel piano di vetrocemento che costituiva la pavimentazione del marciapiede ed in particolare in un vetro mancante della pavimentazione”; e poi: “posso precisare che il punto in cui mia madre è caduta era coperto da volantini pubblicitari”. , invece, escusso all'udienza del Testimone_2
29.06.21, dichiarò: “ho visto mia suocera mettere il piede sinistro in questa buca, ho visto che si affossava in questa buca”; e aggiunse: “preciso che mi sono accorto che c'era una buca coperta da un giornale, una rivista o un volantino pubblicitario, non ricordo, quando mia suocera ci è andata a finire col piede sopra”. In sostanza, entrambi i testi riferiscono di una buca coperta da fogli di carta, ma nulla dicono sulla sua dimensione o profondità.
Peraltro, dalla documentazione fotografica allegata agli atti (v. produzione di primo grado di parte appellante) emerge che il dissesto della pavimentazione stradale non è altro che un piccolo foro localizzato su una mattonella di vetrocemento, la cui conformazione rende difficile considerarla come fonte di pericolo per la circolazione dei pedoni. Inoltre, come è dato evincere dal materiale fotografico, questa lieve disconnessione si innesta su una sede stradale complessivamente in buono stato manutentivo, per cui non si comprende come l'attrice, avendo a disposizione l'intero marciapiede, abbia scelto di camminare proprio in prossimità delle vetrine del negozio, ponendo il piede sulle “cartacce” e “volantini pubblicitari”, che, proprio perché presenti sul manto stradale, erano visibili e avrebbero dovuto indurre la pedone ad adottare maggiori cautele, utilizzando ad esempio un percorso alternativo.
In altri termini, la circostanza che il “foro” fosse ricoperto da cartacce dà la misura della visibilità quantomeno delle cartacce stesse e della condotta imprudente dell'attrice che, potendo individuare un percorso alternativo, in un marciapiede non dissestato, decide di camminare proprio in quel tratto.
Né a impedire o rendere disagevole la percezione della buca è la circostanza per cui il luogo era scarsamente illuminato. E infatti, se è vero che il fatto avvenne in ora notturna (ore 21:00 circa), è anche vero che tutti i testimoni concordano sul corretto funzionamento dell'illuminazione
5 pubblica.
Va, infine, evidenziata un'ulteriore circostanza. Secondo la dinamica descritta dall'attrice in citazione l'evento lesivo si verificò il 10.06.2014, alle ore 21:00 circa in . Tale Controparte_3
narrazione dei fatti non coincide con quanto dalla stessa dichiarato al c.t.u.. Infatti, Parte_1
nell'elaborato peritale, nella parte descrittiva del fatto, si legge che “la sig.ra Parte_1
riferisce che il giorno 11.06.2014 alle 11.00 circa, mentre si trovava in alla CP_3 CP_3
, in qualità di pedone, mentre percorreva su marciapiede di suddetta via, inciampava in una
[...]
buca, con conseguente caduta al suolo. Nell'immediatezza, per subite lesioni personali, alle ore
12:00, si sottoponeva alle cure dei Sanitari del P.S. del P.O. San Paolo di Parte_1
uivi le veniva refertato un 'Trauma contusivo distorsivo con infrazione astragalo e malleolo CP_3
peroniero sin'”.
Dunque, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda merita di essere rigettata in quanto l'esclusiva responsabilità del sinistro è da ascriversi a , la cui Parte_1
condotta imprudente è idonea a integrare il caso fortuito e a rescindere quindi il nesso causale tra la res e l'evento dannoso.
9. Spese del presente grado tra le parti costituite secondo soccombenza. Nulla va statuito sulle spese del rapporto processuale intercorrente tra e nonché il Parte_1 Controparte_2
, non essendosi questi ultimi costituti e non avendo, dunque, sostenuto oneri di CP_3
difesa.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a Parte_1
titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di sito in Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
alla e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del Controparte_4 CP_1
23.08.23 n. 8101, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e del sito in alla Controparte_2 CP_3 CP_3 [...]
; Controparte_4
b) rigetta l'appello;
c) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 800,00 per rimborso forfettario di spese
6 generali al 15% oltre iva e cpa;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4651/2023 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8101 del 23.08.2023), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minucci, Parte_1 C.F._1
c.f. giusta procura in atti;
appellante C.F._2
e
, c.f. , p.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusaro, c.f. , giusta procura C.F._3
in atti;
appellata nonché
Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno 11.03.2025 la causa è stata assegnata alla decisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
La vicenda processuale
1. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, al Parte_1 Controparte_2
1 fine di sentire affermare la sua responsabilità nella produzione del sinistro verificatosi il
10.06.2014, alle ore 21.00 circa, allorquando, mentre camminava sul marciapiede in CP_3
a inciampò in un foro, non visibile in quanto coperto da fogliame e rifiuti,
[...] CP_3
determinato dal distacco di un tassello di vetrocemento costituente parte della pavimentazione antistante il locale sito al civico 49 della predetta via e adibito a lucernaio della sottostante porzione immobiliare di proprietà del convenuto.
Si costituì e eccepì, oltre alla nullità dell'atto di citazione, la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Chiese anche di essere autorizzato alla chiamata in causa del , quale Controparte_4
proprietario della porzione di marciapiede (costituente area comune condominiale) ove sarebbe accaduto il presunto incidente affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il
Condominio fosse dichiarato responsabile dell'evento e fosse condannato a risarcire direttamente gli eventuali danni riconosciuti all'attrice oppure a tenere indenne da qualsivoglia CP_2
pregiudizio e da tutte le condanne eventualmente pronunciate a suo carico.
Si costituì il Condominio. Eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la porzione di marciapiede luogo del sinistro non era di proprietà . Rilevò inoltre che, CP_5
quand'anche essa fosse risultata tale, essendo un bene privato a uso pubblico, la legittimazione passiva per il risarcimento del danno sarebbe spettata al Comune di Napoli. Rilevò la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda e chiese e ottenne di poter chiamare in causa la , quale assicuratrice del fabbricato per la R.C. all'epoca del sinistro. CP_1
Si costituì la negando in via preliminare e pregiudiziale la propria legittimazione CP_1
passiva, non essendo l'ente che alla data del presunto incidente garantiva il CP_3
convenuto; sempre in via preliminare e in subordine, chiese dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del stesso, attesa la natura pubblica della strada ove si sarebbe verificato il CP_3
fatto; nel merito, chiese respingersi la domanda.
2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23.08.23 n. 8101, a seguito di istruttoria (c.t.u., testimonianze), ha rigettato la domanda formulata dall'attrice nei confronti di;
ha CP_2
dichiarato assorbite tutte le altre domande;
ha compensato integralmente le spese del giudizio;
ha posto definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u..
In motivazione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia di che del CP_2
. CP_3
3. ha proposto appello, chiedendo di riformare la sentenza impugnata e Parte_1
2 accogliere le seguenti conclusioni:
“in accoglimento del presente gravame e in totale riforma dell'impugnata sentenza, sentir affermare la responsabilità di e/o del nella produzione dell'evento de-dotto CP_2 CP_3
in giudizio e, per l'effetto, sentir condannare i predetti, in via alternativa o concorrente, all'integrale risarcimento dei danni patiti e patendi dalla da liquidare, alla luce della Parte_1
svolta c.t.u., per equivalente pecuniario giusto e congruo (art. 1226 e 2056 c.c.), previa rivalutazione monetaria e con gli interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 14 Tariffa, con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Paolo
Minucci che dichiara di anticipare le spese e di non aver riscosso compensi”.
4. Costituitasi in giudizio, la ha contestato l'avverso gravame e ha rassegnato le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli in via preliminare e pregiudiziale confermare il difetto di legittimazione passiva nei confronti dei convenuti e significativamente del
in nonché del signor . Di riflesso, Controparte_6 CP_3 Controparte_2
accertatane il difetto di titolarità passiva degli originari convenuti, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della domanda estesa nei confronti del comparente istituto assicuratore.
Conseguentemente, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli rigettare l'interposto gravame, previa conferma della sentenza di primo grado, con riconoscimento quantomeno in tal sede delle spese e competenze di lite ex artt. 91 e 93 c.p.c. in favore della ”. CP_1
5. Non si sono costituiti in giudizio e il . CP_2 CP_3
Ragioni della decisione
6. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e del Controparte_2 [...]
, in quanto questi ultimi non si sono costituiti in giudizio nonostante la Controparte_7
rituale notifica dell'atto di appello eseguita mediante pec il 17.10.23.
7. Con unico motivo di appello, ha criticato la decisione di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia di Controparte_2
sia del;
e ha sostenuto che, avendo e/o il Condominio il potere di fatto sulla CP_3 CP_2
res, questi ultimi avrebbero dovuto essere considerati responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c..
8. Ritiene questa Corte che la questione della legittimazione passiva, ancorché preliminare, sia irrilevante in virtù dell'infondatezza della domanda nel merito.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'alveo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Si tratta di una responsabilità che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato seguire il paradigma della responsabilità
3 oggettiva. Essa, cioè, non presuppone la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra il danno e la cosa. Il custode, dunque, per andare esente da responsabilità non deve provare l'assenza della sua colpa, ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del caso fortuito, nozione da intendersi in senso ampio in quanto comprensiva non solo del comportamento della vittima, ma anche del fatto del terzo.
In aggiunta, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. ord. 27.03.2017 n. 7805;
Cass. ord. 19.03.2018 n. 6703; Cass. ord. 18.06.2019 n. 16295; Cass. ord.
9.03.2020 n. 6651; Cass. ord. 11.03.2021 n. 6826).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente esigibili e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886; Cass.
27.08.2020, n. 17873; Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che la condotta di vada considerata Parte_1
come fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e i danni subiti.
4 Dal materiale probatorio raccolto in giudizio, infatti, non emerge la circostanza oggettiva della non visibilità della buca sulla strada, a causa della quale assume di essere caduta. Parte_1
Nemmeno emerge l'adozione della normale diligenza nel percorrere quel tratto di strada.
Anzitutto va evidenziato che dalla prova testimoniale esperita non è dato trarre alcun elemento utile a individuare le caratteristiche della buca, ai fini della valutazione della sussistenza del nesso causale tra la medesima e l'incidente. escussa all'udienza del 15.10.2021, riferì: Testimone_1
“(…) quando l'abbiamo alzata abbiamo verificato che il piede di mia madre si era incastrato nel piano di vetrocemento che costituiva la pavimentazione del marciapiede ed in particolare in un vetro mancante della pavimentazione”; e poi: “posso precisare che il punto in cui mia madre è caduta era coperto da volantini pubblicitari”. , invece, escusso all'udienza del Testimone_2
29.06.21, dichiarò: “ho visto mia suocera mettere il piede sinistro in questa buca, ho visto che si affossava in questa buca”; e aggiunse: “preciso che mi sono accorto che c'era una buca coperta da un giornale, una rivista o un volantino pubblicitario, non ricordo, quando mia suocera ci è andata a finire col piede sopra”. In sostanza, entrambi i testi riferiscono di una buca coperta da fogli di carta, ma nulla dicono sulla sua dimensione o profondità.
Peraltro, dalla documentazione fotografica allegata agli atti (v. produzione di primo grado di parte appellante) emerge che il dissesto della pavimentazione stradale non è altro che un piccolo foro localizzato su una mattonella di vetrocemento, la cui conformazione rende difficile considerarla come fonte di pericolo per la circolazione dei pedoni. Inoltre, come è dato evincere dal materiale fotografico, questa lieve disconnessione si innesta su una sede stradale complessivamente in buono stato manutentivo, per cui non si comprende come l'attrice, avendo a disposizione l'intero marciapiede, abbia scelto di camminare proprio in prossimità delle vetrine del negozio, ponendo il piede sulle “cartacce” e “volantini pubblicitari”, che, proprio perché presenti sul manto stradale, erano visibili e avrebbero dovuto indurre la pedone ad adottare maggiori cautele, utilizzando ad esempio un percorso alternativo.
In altri termini, la circostanza che il “foro” fosse ricoperto da cartacce dà la misura della visibilità quantomeno delle cartacce stesse e della condotta imprudente dell'attrice che, potendo individuare un percorso alternativo, in un marciapiede non dissestato, decide di camminare proprio in quel tratto.
Né a impedire o rendere disagevole la percezione della buca è la circostanza per cui il luogo era scarsamente illuminato. E infatti, se è vero che il fatto avvenne in ora notturna (ore 21:00 circa), è anche vero che tutti i testimoni concordano sul corretto funzionamento dell'illuminazione
5 pubblica.
Va, infine, evidenziata un'ulteriore circostanza. Secondo la dinamica descritta dall'attrice in citazione l'evento lesivo si verificò il 10.06.2014, alle ore 21:00 circa in . Tale Controparte_3
narrazione dei fatti non coincide con quanto dalla stessa dichiarato al c.t.u.. Infatti, Parte_1
nell'elaborato peritale, nella parte descrittiva del fatto, si legge che “la sig.ra Parte_1
riferisce che il giorno 11.06.2014 alle 11.00 circa, mentre si trovava in alla CP_3 CP_3
, in qualità di pedone, mentre percorreva su marciapiede di suddetta via, inciampava in una
[...]
buca, con conseguente caduta al suolo. Nell'immediatezza, per subite lesioni personali, alle ore
12:00, si sottoponeva alle cure dei Sanitari del P.S. del P.O. San Paolo di Parte_1
uivi le veniva refertato un 'Trauma contusivo distorsivo con infrazione astragalo e malleolo CP_3
peroniero sin'”.
Dunque, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda merita di essere rigettata in quanto l'esclusiva responsabilità del sinistro è da ascriversi a , la cui Parte_1
condotta imprudente è idonea a integrare il caso fortuito e a rescindere quindi il nesso causale tra la res e l'evento dannoso.
9. Spese del presente grado tra le parti costituite secondo soccombenza. Nulla va statuito sulle spese del rapporto processuale intercorrente tra e nonché il Parte_1 Controparte_2
, non essendosi questi ultimi costituti e non avendo, dunque, sostenuto oneri di CP_3
difesa.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a Parte_1
titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di sito in Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
alla e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del Controparte_4 CP_1
23.08.23 n. 8101, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e del sito in alla Controparte_2 CP_3 CP_3 [...]
; Controparte_4
b) rigetta l'appello;
c) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 800,00 per rimborso forfettario di spese
6 generali al 15% oltre iva e cpa;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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