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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 201/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Pugliese Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]2 ed elettivamente domiciliati in
Genova (GE), Via Assarotti n. 7, presso lo studio dell'Avv. Roberta Di Bella, che li rappresenta e li difende come da procura in atti per l'adozione di
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...](Francia), 66 Avenue du Val De Vesqui int. 3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2023, i Sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2 chiesto che questo Tribunale decidesse di far luogo, ai sensi dell'art. 291 c.c., all'adozione del Sig. deducendo a sostegno della domanda che: Controparte_1 - in data 25/02/1993 gli adottanti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) e dalla loro unione è nato in data [...] il figlio , oggi maggiorenne ma ancora Per_1
convivente con i genitori;
- prima della nascita del figlio , gli adottanti hanno accolto come genitori affidatari Per_1
due fratelli all'epoca minorenni, e in data 24/04/1998; Controparte_1 Persona_2
- il fratello dell'adottando, è purtroppo deceduto in data 06/09/2013; Persona_2
- l'adottando ha vissuto presso la famiglia dall'età di circa sei anni sino a Controparte_2
fine 2019 allorquando si è trasferito a Londra per motivi di lavoro;
- fra l'adottando e gli adottanti, nonché il figlio di questi ultimi , si è venuto a creare Per_1
un forte legame affettivo ed è pertanto intenzione dei ricorrenti conferire dignità giuridica al rapporto umano consolidatosi in oltre 21 anni di convivenza;
All'udienza dell'08/04/2024 dinanzi al Giudice Delegato, il Sig. ha dichiarato Parte_1
infatti che: “confermo il contenuto del ricorso. Siamo stati i genitori affidatari di CP_1
sin dal 24/04/1998, è cresciuto con noi e lo consideriamo nostro figlio a tutti gli effetti” .
Tale dichiarazione è stata confermata dall'altra adottante, Sig.ra “confermo Parte_2
e mi associo a quanto dichiarato da mio marito”.
Tali circostanze sono state confermate da tutti gli interessati presenti in udienza e in particolare dall'adottando e dai genitori dello stesso, Sig.ri e Parte_3 Pt_4
, che hanno prestato il loro assenso all'adozione, nonché dal figlio degli
[...] Per_1 adottanti, il quale ha dichiarato: “io sono d'accordo con l'adozione di lui è mio CP_1
fratello mi ha visto nascere è venuto a vedermi in ospedale quando sono nato e non voleva più andarsene. Sin dalla nascita siamo vissuti sempre insieme dal 2000 e per sempre”.
Ciò premesso, rilevato che l'adottando (oggi di 33 anni) ha convissuto sin dal 1998 con gli adottanti con cui ha instaurato un profondo legame affettivo, inquadrabile in un vero e proprio rapporto genitori-figlio, come ha potuto constatare il Giudice Delegato all'udienza dell'08/04/2024.
Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti di età di cui all'art. 291 c.c. essendoci fra gli adottanti e l'adottando una differenza di oltre 18 anni e tutti gli interessati hanno espresso consenso favorevole all'adozione.
Ritenuto pertanto che l'adozione risponda all'interesse dell'adottando a vedere riconosciuta giuridicamente una situazione di fatto in cui lo stesso è inserito da tempo e che ciò corrisponde alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia i quali, sebbene non comparsi personalmente all'udienza, nulla hanno opposto all'adozione.
Rilevato infatti che la presenza di altri figli dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione del maggiorenne laddove quest'ultimo appartenga al contesto affettivo dell'adottante sicché il giudice, oltre ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, ivi compresi i figli dell'adottante.
Come è noto, infatti, con sentenza n. 557 del 19/05/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in non consente l'adozione del maggiorenne da parte di chi ha discendenti legittimi, consentendo oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante.
Ciò al fine di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri.
Rilevato che il Pubblico Ministero non ha sollevato osservazioni in merito e può dunque pronunciarsi l'adozione richiesta.
Rilevato che l'adottando ha chiesto di poter mantenere il proprio cognome senza aggiungere quello dell'adottante, al fine di preservare la propria identità personale essendo ormai conosciuto ed identificato come tale nel mondo del lavoro e in generale nella società civile, in cui è stabilmente integrato.
Ritenuto che tale istanza, a parere di questo Tribunale, può trovare accoglimento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne tenendo conto, da un lato, la nuova ratio dell'istituto secondo cui, rispetto all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 c.c. quando aveva la funzione di tutelare la stirpe e il patrimonio dell'adottante,
è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico a rapporti di natura familiare tutelati in tutte le loro forme dall'art. 31 della Costituzione e, dall'altro, l'esigenza di tutelare il diritto all'identità della persona adottata che passa anche attraverso l'identificazione del cognome con il quale è da sempre conosciuta.
Ritenuto, infine, che nessuna statuizione deve essere emessa in punto spese del presente procedimento, non risultando configurabile la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], Controparte_1
da parte dei ricorrenti, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...].
L'adottato manterrà il proprio cognome, come espressamente richiesto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Genova, 11/04/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola
Dott. Marina Pugliese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Pugliese Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]2 ed elettivamente domiciliati in
Genova (GE), Via Assarotti n. 7, presso lo studio dell'Avv. Roberta Di Bella, che li rappresenta e li difende come da procura in atti per l'adozione di
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...](Francia), 66 Avenue du Val De Vesqui int. 3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2023, i Sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2 chiesto che questo Tribunale decidesse di far luogo, ai sensi dell'art. 291 c.c., all'adozione del Sig. deducendo a sostegno della domanda che: Controparte_1 - in data 25/02/1993 gli adottanti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) e dalla loro unione è nato in data [...] il figlio , oggi maggiorenne ma ancora Per_1
convivente con i genitori;
- prima della nascita del figlio , gli adottanti hanno accolto come genitori affidatari Per_1
due fratelli all'epoca minorenni, e in data 24/04/1998; Controparte_1 Persona_2
- il fratello dell'adottando, è purtroppo deceduto in data 06/09/2013; Persona_2
- l'adottando ha vissuto presso la famiglia dall'età di circa sei anni sino a Controparte_2
fine 2019 allorquando si è trasferito a Londra per motivi di lavoro;
- fra l'adottando e gli adottanti, nonché il figlio di questi ultimi , si è venuto a creare Per_1
un forte legame affettivo ed è pertanto intenzione dei ricorrenti conferire dignità giuridica al rapporto umano consolidatosi in oltre 21 anni di convivenza;
All'udienza dell'08/04/2024 dinanzi al Giudice Delegato, il Sig. ha dichiarato Parte_1
infatti che: “confermo il contenuto del ricorso. Siamo stati i genitori affidatari di CP_1
sin dal 24/04/1998, è cresciuto con noi e lo consideriamo nostro figlio a tutti gli effetti” .
Tale dichiarazione è stata confermata dall'altra adottante, Sig.ra “confermo Parte_2
e mi associo a quanto dichiarato da mio marito”.
Tali circostanze sono state confermate da tutti gli interessati presenti in udienza e in particolare dall'adottando e dai genitori dello stesso, Sig.ri e Parte_3 Pt_4
, che hanno prestato il loro assenso all'adozione, nonché dal figlio degli
[...] Per_1 adottanti, il quale ha dichiarato: “io sono d'accordo con l'adozione di lui è mio CP_1
fratello mi ha visto nascere è venuto a vedermi in ospedale quando sono nato e non voleva più andarsene. Sin dalla nascita siamo vissuti sempre insieme dal 2000 e per sempre”.
Ciò premesso, rilevato che l'adottando (oggi di 33 anni) ha convissuto sin dal 1998 con gli adottanti con cui ha instaurato un profondo legame affettivo, inquadrabile in un vero e proprio rapporto genitori-figlio, come ha potuto constatare il Giudice Delegato all'udienza dell'08/04/2024.
Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti di età di cui all'art. 291 c.c. essendoci fra gli adottanti e l'adottando una differenza di oltre 18 anni e tutti gli interessati hanno espresso consenso favorevole all'adozione.
Ritenuto pertanto che l'adozione risponda all'interesse dell'adottando a vedere riconosciuta giuridicamente una situazione di fatto in cui lo stesso è inserito da tempo e che ciò corrisponde alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia i quali, sebbene non comparsi personalmente all'udienza, nulla hanno opposto all'adozione.
Rilevato infatti che la presenza di altri figli dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione del maggiorenne laddove quest'ultimo appartenga al contesto affettivo dell'adottante sicché il giudice, oltre ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, ivi compresi i figli dell'adottante.
Come è noto, infatti, con sentenza n. 557 del 19/05/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in non consente l'adozione del maggiorenne da parte di chi ha discendenti legittimi, consentendo oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante.
Ciò al fine di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri.
Rilevato che il Pubblico Ministero non ha sollevato osservazioni in merito e può dunque pronunciarsi l'adozione richiesta.
Rilevato che l'adottando ha chiesto di poter mantenere il proprio cognome senza aggiungere quello dell'adottante, al fine di preservare la propria identità personale essendo ormai conosciuto ed identificato come tale nel mondo del lavoro e in generale nella società civile, in cui è stabilmente integrato.
Ritenuto che tale istanza, a parere di questo Tribunale, può trovare accoglimento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne tenendo conto, da un lato, la nuova ratio dell'istituto secondo cui, rispetto all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 c.c. quando aveva la funzione di tutelare la stirpe e il patrimonio dell'adottante,
è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico a rapporti di natura familiare tutelati in tutte le loro forme dall'art. 31 della Costituzione e, dall'altro, l'esigenza di tutelare il diritto all'identità della persona adottata che passa anche attraverso l'identificazione del cognome con il quale è da sempre conosciuta.
Ritenuto, infine, che nessuna statuizione deve essere emessa in punto spese del presente procedimento, non risultando configurabile la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], Controparte_1
da parte dei ricorrenti, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...].
L'adottato manterrà il proprio cognome, come espressamente richiesto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Genova, 11/04/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola
Dott. Marina Pugliese