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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6939 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31102/2022 promossa da: (C.F. e P. IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Via Savoia n. 82, in persona dei suoi amministratori,
dott. presidente del consiglio di CP_1 amministrazione, e vicepresidente del consiglio Parte_2 di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Maria
Negro (C.F. ) e Simonetta Cerasani (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in C.F._2
Milano, via Visconti di Modrone n. 21 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice Contro
, C.F.: , nata in [...] Controparte_2 C.F._3
(Perù), in data 26/09/1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buongiorno (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Barozzi n. 6, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 17.12.2024 Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda,
istanza, eccezione e deduzione, così statuire: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di rappresentanza della convenuta in opposizione, la nullità della procura alle liti e conseguentemente del ricorso per pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo introduttivo del procedimento monitorio R.G. n.
44060/2021 e, per l'effetto,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 8120/2022 emesso dal
Tribunale di Milano in data 4 maggio 2022; nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 8120/2022 e per l'effetto revocarlo;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_1
nulla deve alla sig.ra Controparte_2
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna opposta ex art. 96, primo comma, c.p.c. e per l'effetto condannare la sig.ra
[...]
Controparte_2
a corrispondere in favore di la somma Parte_1
che sarà liquidata d'ufficio. Con favore di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, e oltre IVA e CPA.
parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'eccezione preliminare, in quanto destituita di ogni fondamento come articolato in atti;
NEL MERITO: Confermare il decreto ingiuntivo n.8120/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 04/05/2022 e depositato in cancelleria solo il 16/05/2022 R.G.n.44060/2021, nell'importo corretto di €.8.548,52; IN VIA RICONVENZIONALE: Condannare a risarcire il danno causato alla qui convenuta Sig.ra Parte_1
derivante dall'applicazione della maggiorazione del doppio Controparte_2 della somma precettata per entrambi i pignoramenti che ammonta a €.3.647,80; Condannare a un importo aggiuntivo per lite temeraria, valutato Parte_1 secondo discrezionalità del Giudice, in considerazione del comportamento tenuto. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che già ai primi mesi d'inizio anno 2021 intercorrevano già contatti tra la società qui attrice opponente in persona del Dott. con il commercialista, Dott. , della CP_3 Per_1 convenuta opposta per il pagamento delle fatture riguardanti le provvigioni di Pt_3
in favore della ditta Eredi Paolo Paini;
[...]
pagina 2 di 5 2. vero che il Dott. informò il Dott. che il pagamento delle spettanze, CP_3 Per_1 consistenti in provvigioni, della Ditta Eredi Paolo Paini sarebbe avvenuto solo dopo il rogito delle unità immobiliari oggetto di acquisto.
3. Vero che la società attrice opponente sebbene abbia proceduto alle vendite delle due unità immobiliari, indicate nella fattura pignorata, rispettivamente in data 24/09/2021 Unità indicata come A31 in fattura per €.6.932,00 e in data 08/10/2021 per l'unità A52 in fattura per €.7.766,51 non informò mai in alcun modo il Dott. che attendeva per Per_1
l'attrice opponente il rogito per chiedere la fatturazione delle provvigioni spettanti alla Ditta Eredi Paini;
4. Vero che solo in data 11/10/2023 il Dott. su suo espresso sollecito, venne a sapere Per_1 dalla società attrice opponente per mezzo del Dott. che la stessa aveva rogitato a CP_3 settembre con un ritardo di 20 giorni per la fatturazione di quella unità e con un ritardo di 5 giorni dal rogito della seconda unità; Si indica quale teste il Dott. , Via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 3, Testimone_1
Milano 20122 (MI). Rigettare le avverse istanze istruttorie in quanto inammissibili;
in caso di loro ammissione, ammettersi la prova contraria col teste indicato. In ogni caso Spese legali da distrarsi ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 22.7.2022 conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto n. 8120/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.5.2022, con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 8741,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
La ricorrente aveva rappresentato nella sede monitoria che: CP_2
- in data 12.10.2021 veniva emessa dagli eredi di la fattura n. 4/001 nei Parte_3 confronti di della somma di euro 16.241,85 per “saldo fatture Parte_1 rogiti appartamenti viale Umbria 98 Milano: A31 e saldo fatture rogiti appartamenti viale Umbria 98 Milano: A52” per prestazioni svolte dal de cuius in favore di Pt_1
- nonostante vari solleciti non provvedeva al pagamento, fatto che esponeva la Pt_1 ricorrente alle azioni esecutive di terzi suoi creditori, i quali procedevano al pignoramento presso la terza delle somme di cui alla citata fattura;
Pt_1
- tuttavia nonostante i citati pignoramenti, entrambi di euro 7.500,00, residuava un credito della ricorrente nei confronti di di euro 8.741,84, somma per cui Pt_1
agiva appunto in via monitoria. CP_2
L'attrice in atto di citazione eccepiva:
- il difetto di rappresentanza della ricorrente con conseguente nullità del ricorso, poiché la dichiarazione di intesa allegata alla procura alle liti del ricorso per ingiunzione da parte dell'abogado era invalida, non recando alcun riferimento al giudizio CP_4 ed all'autorità giudiziaria adìta;
pagina 3 di 5 - l'estinzione del credito fatto valere in via monitoria prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo a seguito dei pignoramenti presso terzi ricevuti dai creditori della ricorrente. Chiedeva la revoca del decreto con condanna ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.
Si costituiva in giudizio , che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e CP_2 svolgeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito a causa della condotta di con condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Alla prima udienza del 23.1.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze;
rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto venivano concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c. All'udienza del 19.2.2024, presente solo parte opponente, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Seguiva la rinuncia al mandato da parte del difensore della parte opposta e poi la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'eccezione relativa al difetto di rappresentanza non pare fondata alla luce della documentazione in atti. Al ricorso per ingiunzione infatti era allegata procura che menzionava la dichiarazione d'intesa anch'essa allegata, la quale ultima come tutti gli atti menzionati facevano riferimento al credito azionato. Pertanto non sussiste alcuna irregolarità negli atti depositati dalla ricorrente. Dalla documentazione in atti si evince che ancor prima della emissione e della notifica del ricorso per ingiunzione il credito di cui al decreto ingiuntivo era estinto. Risulta infatti che, dopo l'emissione della fattura n. 4/001 del 12.10.2021 da parte dell'opposta nei confronti dell'opponente ed con l'avv. Adriana Sara Pozzi e Pt_1 CP_5 CP_6
Giuseppe Valter Cavagna rispettivamente in data 15.10.2021 e 19.10.2021 notificavano a quale terzo pignorato, due distinti atti di pignoramento, a seguito dei quali l'odierna Pt_1 opponente rilasciava dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con conseguente accantonamento della somma di euro 7692,32 (cfr. docc. 2-3-4-5 opponente); successivamente, in data 11.3.2022 i predetti creditori notificavano due atti di estensione del pignoramento a seguito dei quali, dopo la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., accantonava per ciascuno creditore la somma Pt_1 di euro 4274,76 (docc. 6-7-8-9 opponente). In data 4.4.2022 il Tribunale di Milano assegnava definitivamente ai creditori le somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva incardinata contro la debitrice . Pertanto l'opponente provvedeva al pagamento CP_2 in favore dei creditori dell'intera somma di cui alla fattura azionata successivamente con il ricorso per ingiunzione (docc. 10 e 11 opponente). Risulta dunque che come detto il credito di cui alla procedura monitoria si sia estinto a seguito dell'ordinanza di assegnazione e del successivo pagamento dei creditori da parte di Pt_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno svolta dalla parte opposta, la domanda riconvenzionale risulta ammissibile trattandosi della medesima vicenda sostanziale, ma alla luce della documentazione in atti non pare fondata. La fattura di cui si tratta veniva pagina 4 di 5 emessa dall'opposta in data 12.10.2021. E' dalla stessa documentazione prodotta dall'opposta (doc. 10) che si evince come non abbia ritardato dolosamente il pagamento della Pt_1 fattura in favore dell'opposta per accordi con i creditori di quest'ultimi, come invece sostenuto dalla convenuta. I precetti venivano notificati dai creditori all'opposta in data 26.7.2021, ben prima dell'emissione della fattura (12.10.2021), ritardata per chiarimenti tra le parti necessitati da contrasti tra e i parenti del de cuius (doc. 10 opposta). I pignoramenti presso CP_2 terzi sono successivi di qualche giorno rispetto all'emissione della fattura. Non emerge dalla documentazione alcun intento fraudolento né la volontà di danneggiare l'opposta con uno strumentale ritardo nel pagamento della fattura, come sostenuto da . CP_2
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Non sussistono neppure i presupposti per l'accoglimento delle reciproche domande ex art. 96 c.p.c. non risultando che le parti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave. Stante la peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 17.9.2025 Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31102/2022 promossa da: (C.F. e P. IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Via Savoia n. 82, in persona dei suoi amministratori,
dott. presidente del consiglio di CP_1 amministrazione, e vicepresidente del consiglio Parte_2 di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Maria
Negro (C.F. ) e Simonetta Cerasani (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in C.F._2
Milano, via Visconti di Modrone n. 21 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice Contro
, C.F.: , nata in [...] Controparte_2 C.F._3
(Perù), in data 26/09/1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buongiorno (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Barozzi n. 6, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 17.12.2024 Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda,
istanza, eccezione e deduzione, così statuire: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di rappresentanza della convenuta in opposizione, la nullità della procura alle liti e conseguentemente del ricorso per pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo introduttivo del procedimento monitorio R.G. n.
44060/2021 e, per l'effetto,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 8120/2022 emesso dal
Tribunale di Milano in data 4 maggio 2022; nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 8120/2022 e per l'effetto revocarlo;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_1
nulla deve alla sig.ra Controparte_2
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna opposta ex art. 96, primo comma, c.p.c. e per l'effetto condannare la sig.ra
[...]
Controparte_2
a corrispondere in favore di la somma Parte_1
che sarà liquidata d'ufficio. Con favore di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, e oltre IVA e CPA.
parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'eccezione preliminare, in quanto destituita di ogni fondamento come articolato in atti;
NEL MERITO: Confermare il decreto ingiuntivo n.8120/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 04/05/2022 e depositato in cancelleria solo il 16/05/2022 R.G.n.44060/2021, nell'importo corretto di €.8.548,52; IN VIA RICONVENZIONALE: Condannare a risarcire il danno causato alla qui convenuta Sig.ra Parte_1
derivante dall'applicazione della maggiorazione del doppio Controparte_2 della somma precettata per entrambi i pignoramenti che ammonta a €.3.647,80; Condannare a un importo aggiuntivo per lite temeraria, valutato Parte_1 secondo discrezionalità del Giudice, in considerazione del comportamento tenuto. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che già ai primi mesi d'inizio anno 2021 intercorrevano già contatti tra la società qui attrice opponente in persona del Dott. con il commercialista, Dott. , della CP_3 Per_1 convenuta opposta per il pagamento delle fatture riguardanti le provvigioni di Pt_3
in favore della ditta Eredi Paolo Paini;
[...]
pagina 2 di 5 2. vero che il Dott. informò il Dott. che il pagamento delle spettanze, CP_3 Per_1 consistenti in provvigioni, della Ditta Eredi Paolo Paini sarebbe avvenuto solo dopo il rogito delle unità immobiliari oggetto di acquisto.
3. Vero che la società attrice opponente sebbene abbia proceduto alle vendite delle due unità immobiliari, indicate nella fattura pignorata, rispettivamente in data 24/09/2021 Unità indicata come A31 in fattura per €.6.932,00 e in data 08/10/2021 per l'unità A52 in fattura per €.7.766,51 non informò mai in alcun modo il Dott. che attendeva per Per_1
l'attrice opponente il rogito per chiedere la fatturazione delle provvigioni spettanti alla Ditta Eredi Paini;
4. Vero che solo in data 11/10/2023 il Dott. su suo espresso sollecito, venne a sapere Per_1 dalla società attrice opponente per mezzo del Dott. che la stessa aveva rogitato a CP_3 settembre con un ritardo di 20 giorni per la fatturazione di quella unità e con un ritardo di 5 giorni dal rogito della seconda unità; Si indica quale teste il Dott. , Via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 3, Testimone_1
Milano 20122 (MI). Rigettare le avverse istanze istruttorie in quanto inammissibili;
in caso di loro ammissione, ammettersi la prova contraria col teste indicato. In ogni caso Spese legali da distrarsi ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 22.7.2022 conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto n. 8120/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.5.2022, con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 8741,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
La ricorrente aveva rappresentato nella sede monitoria che: CP_2
- in data 12.10.2021 veniva emessa dagli eredi di la fattura n. 4/001 nei Parte_3 confronti di della somma di euro 16.241,85 per “saldo fatture Parte_1 rogiti appartamenti viale Umbria 98 Milano: A31 e saldo fatture rogiti appartamenti viale Umbria 98 Milano: A52” per prestazioni svolte dal de cuius in favore di Pt_1
- nonostante vari solleciti non provvedeva al pagamento, fatto che esponeva la Pt_1 ricorrente alle azioni esecutive di terzi suoi creditori, i quali procedevano al pignoramento presso la terza delle somme di cui alla citata fattura;
Pt_1
- tuttavia nonostante i citati pignoramenti, entrambi di euro 7.500,00, residuava un credito della ricorrente nei confronti di di euro 8.741,84, somma per cui Pt_1
agiva appunto in via monitoria. CP_2
L'attrice in atto di citazione eccepiva:
- il difetto di rappresentanza della ricorrente con conseguente nullità del ricorso, poiché la dichiarazione di intesa allegata alla procura alle liti del ricorso per ingiunzione da parte dell'abogado era invalida, non recando alcun riferimento al giudizio CP_4 ed all'autorità giudiziaria adìta;
pagina 3 di 5 - l'estinzione del credito fatto valere in via monitoria prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo a seguito dei pignoramenti presso terzi ricevuti dai creditori della ricorrente. Chiedeva la revoca del decreto con condanna ex art. 96 c.p.c. della ricorrente.
Si costituiva in giudizio , che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e CP_2 svolgeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito a causa della condotta di con condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Alla prima udienza del 23.1.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze;
rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto venivano concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c. All'udienza del 19.2.2024, presente solo parte opponente, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Seguiva la rinuncia al mandato da parte del difensore della parte opposta e poi la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'eccezione relativa al difetto di rappresentanza non pare fondata alla luce della documentazione in atti. Al ricorso per ingiunzione infatti era allegata procura che menzionava la dichiarazione d'intesa anch'essa allegata, la quale ultima come tutti gli atti menzionati facevano riferimento al credito azionato. Pertanto non sussiste alcuna irregolarità negli atti depositati dalla ricorrente. Dalla documentazione in atti si evince che ancor prima della emissione e della notifica del ricorso per ingiunzione il credito di cui al decreto ingiuntivo era estinto. Risulta infatti che, dopo l'emissione della fattura n. 4/001 del 12.10.2021 da parte dell'opposta nei confronti dell'opponente ed con l'avv. Adriana Sara Pozzi e Pt_1 CP_5 CP_6
Giuseppe Valter Cavagna rispettivamente in data 15.10.2021 e 19.10.2021 notificavano a quale terzo pignorato, due distinti atti di pignoramento, a seguito dei quali l'odierna Pt_1 opponente rilasciava dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con conseguente accantonamento della somma di euro 7692,32 (cfr. docc. 2-3-4-5 opponente); successivamente, in data 11.3.2022 i predetti creditori notificavano due atti di estensione del pignoramento a seguito dei quali, dopo la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., accantonava per ciascuno creditore la somma Pt_1 di euro 4274,76 (docc. 6-7-8-9 opponente). In data 4.4.2022 il Tribunale di Milano assegnava definitivamente ai creditori le somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva incardinata contro la debitrice . Pertanto l'opponente provvedeva al pagamento CP_2 in favore dei creditori dell'intera somma di cui alla fattura azionata successivamente con il ricorso per ingiunzione (docc. 10 e 11 opponente). Risulta dunque che come detto il credito di cui alla procedura monitoria si sia estinto a seguito dell'ordinanza di assegnazione e del successivo pagamento dei creditori da parte di Pt_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno svolta dalla parte opposta, la domanda riconvenzionale risulta ammissibile trattandosi della medesima vicenda sostanziale, ma alla luce della documentazione in atti non pare fondata. La fattura di cui si tratta veniva pagina 4 di 5 emessa dall'opposta in data 12.10.2021. E' dalla stessa documentazione prodotta dall'opposta (doc. 10) che si evince come non abbia ritardato dolosamente il pagamento della Pt_1 fattura in favore dell'opposta per accordi con i creditori di quest'ultimi, come invece sostenuto dalla convenuta. I precetti venivano notificati dai creditori all'opposta in data 26.7.2021, ben prima dell'emissione della fattura (12.10.2021), ritardata per chiarimenti tra le parti necessitati da contrasti tra e i parenti del de cuius (doc. 10 opposta). I pignoramenti presso CP_2 terzi sono successivi di qualche giorno rispetto all'emissione della fattura. Non emerge dalla documentazione alcun intento fraudolento né la volontà di danneggiare l'opposta con uno strumentale ritardo nel pagamento della fattura, come sostenuto da . CP_2
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Non sussistono neppure i presupposti per l'accoglimento delle reciproche domande ex art. 96 c.p.c. non risultando che le parti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave. Stante la peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 17.9.2025 Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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