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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3397/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to MACALUSO ROSARIO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, vista la decorrenza dei benefici riconosciuti, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore dell'Erario, stante CP_1
l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
[...]
riconosciuta, nella precedente fase di ATP, portatrice di handicap grave ai sensi Pt_1 dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3397/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to MACALUSO ROSARIO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, vista la decorrenza dei benefici riconosciuti, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore dell'Erario, stante CP_1
l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
[...]
riconosciuta, nella precedente fase di ATP, portatrice di handicap grave ai sensi Pt_1 dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)