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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, AR RO in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2327/2020 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
dott. SE rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Parte_1
RG mandato in atti
Attore
Contro
in proprio e quale titolare della ditta individuale Mec Motor CP_1
nonché esercente la potestà genitoriale su Persona_1 Controparte_2
anche quale esercente la potestà genitoriale su rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv. Francesco Stocco mandato in atti
Convenuta
Oggetto: Pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 13.03.2020 (a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace) il dott. Parte_2
conveniva in giudizio, gli odierni convenuti per sentir accogliere nei
[...]
loro confronti le seguenti conclusioni;
1) dichiarare i sigg.ri e Per_1
nelle espresse qualità (quali esercenti la potestà sul figlio RE ) CP_2 Persona_1
debitori del dott. ella Parte_2 2
complessiva somma di €.2150,00= per le ragioni spiegate;
2) condannare i predetti nella loro indicata qualità al pagamento della somma di €.2.150,00= in favore del dott. SE oltre interessi dalla domanda al soddisfo.3) dichiarare in proprio debitore del Dott. SE complessiva complessiva CP_1
somma di €.3.560,00 per tutte le ragioni dedotte;
4) conseguentemente condannare il predetto al pagamento della somma di €.3.560,00= in favore del dott. SE oltre interessi dalla domanda al soddisfo.5)Dichiarare
in proprio debitrice del Dott. SE complessiva somma Controparte_2
di €.1.270,00= per tutte le ragioni dedotte;
4) conseguentemente condannare la predetta al pagamento della somma di €.1.270,00= in favore del dott.
SE ( totale complessivo pari ad €.6.980,00=) oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con autonomi atti si costituivano ritualmente in giudizio i convenutii quali contestando quanto ex adverso rilevato e dedotto chiedevano il rigetto in quanto infondata. Spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo: 1)
accertare e dichiarare che il negozio giuridico intercorso tra e CP_1
è qualificabile quale contratto a favore di terzo ex Parte_2
art.1411 c.c.2) Accertare il grave inadempimento contrattuale di SE ex art.1453 e seguenti c.c. e dichiarare risolto il contratto intercorso tra costui e in ordine alle prestazioni mediche eseguite a favore di CP_1
quest'ultimo , di e Controparte_2 Persona_1
3) Accertare e dichiarare che ha subito un danno diretto per le Per_1
parziali prestazioni ricevute e consistenti nella mancata ricostruzione di un dente avente valore di €.150,00e nel ripristino di un dente fratturato e dell'incapsulamento dello stesso,
il tutto per un costo di €.750,00: 3
4) Accertare e dichiarare che ha subito un danno diretto per Controparte_2
le parziali prestazioni ricevute e consistenti nella frattura e ripristino di due denti e dell'incapsulamento degli stessi per un costo complessivo di
€.1.500,00=5) accertare e dichiarare che la prestazione eseguita a favore di ammonta ad €.1600,00= come da preventivo spese e firma Persona_1
del dott. SE;
6) Accertare e dichiarare che e CP_1 CP_2
hanno subito un danno indiretto dalla precontrattuale e
[...] CP_3
all'inadempimento contrattuale ossia dalle omesse informazioni circa le cure odontoiatriche da seguire e dai relativi costi da sopportare , danno che si quantifica in complessivi €.1.000,00= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.7)Accertare e dichiarare che vanta crediti CP_1
per prestazioni professionali eseguite a favore di SE per complessivi
€.7.603,00 oltre Iva;
8) Accertare e dichiarare per la compensazione tra il credito vantato da di €.7.603,00 oltre Iva e il credito di CP_1 Parte_2
ammontante ad €.2.710,00= residua un credito a favore di
[...] CP_1
della somma di €.4.893,00= .9) Condannare conseguentemente
[...]
SE al pagamento in favore di della somma di €.4.893,00 CP_1
per le causali indicate oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di diritto.
La causa veniva istruita con acquisizione, documentale interrogatorio formale e prova testimoniale, nel corso del giudizio, veniva formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine per mancata adesione dei convenuti
(mentre l'attore si chiarava disponibile ad una transazione mediante il riconoscimento in suo favore del 50% della richiesta formulata con la domanda introduttiva),
precisate quindi le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e per quanto di ragione deve essere accolta,
sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno.
Ed invero sulla base dell'istruttoria espletata, sostanzialmente sulla base dell'
interrogatorio formale delle parti ( mentre dalla prova testi pure espletata non sono emersi elementi utili ai fini del decidere) emerge agevolmente come i convenuti si siano avvalsi delle prestazioni professionali dell'attore e che le stesse venivano interrotte per l'insorgenza di diverbi tra le parti in causa.
Emerge anche che il sig. espletava prestazioni meccaniche in Per_1
favore dell'attore.
Tuttavia è rimasta priva di qualsiasi idoneo riscontro probatorio, la circostanza dell'esistenza di attività lavorativa espletata dallo stesso e non remunerata da parte del Dott. SE.
Si rileva, inoltre che la Consulenza Tecnica d'Ufficio non veniva espletata in quanto con riferimento all'oggetto ( prestazioni odontoiatriche), -anche a non voler considerare il notevole impatto del costo della stessa, rispetto alle somme oggetto del contendere nel presente giudizio, il lungo lasso di tempo intercorso, ( pacificamente alcuni anni ) non avrebbe potuto fornire elementi utili e veritieri, ma al limite solo valutazioni ipotetiche, che sarebbero state ininfluenti per la decisione, la stessa parte convenuta, nonostante nella comparsa di risposta chiedeva, in caso di contestazione, una consulenza medico legale e la stessa richiesta veniva reiterata in sede di redazione della comparsa conclusionale, non ne coltivava, (opportunamente, per quanto sopra riportato) la richiesta nel corso del giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato questo Giudicante ritiene di decidere la causa nel seguente modo: 5
In parziale accoglimento della domanda attorea riconosce all'attore la somma di €.2.710,00= ( importo peraltro non contestato dai convenuti e molto vicino alla somma che l'attore stesso si era dichiarato disponibile ad accettare in sede transattiva).
Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti siccome infondate in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese la definizione del giudizio come sopra, giustifica la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese nella misura del
50% restando la rimanente parte compensata.
P.Q.M
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando nel presente giudizio ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna in solido i convenuti in proprio e nella espressa qualità in favore dell'attore dell'importo di €.2.710,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto.
3) Compensa in ragione del 50% le spese di lite, condannando in solido i convenuti, in proprio e nella espressa qualità , al pagamento in favore dell'
attore, del rimanente 50% che liquida in complessivi €. 1.300,00 ( Euro
Milletrecento/00 già al 50%)
di cui 80,00 per spese ( già al 50%) oltre rimb. forf ed accessori come per legge,
Lecce, 23.12.2025
Il G.O.AR RO
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, AR RO in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2327/2020 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
dott. SE rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Parte_1
RG mandato in atti
Attore
Contro
in proprio e quale titolare della ditta individuale Mec Motor CP_1
nonché esercente la potestà genitoriale su Persona_1 Controparte_2
anche quale esercente la potestà genitoriale su rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv. Francesco Stocco mandato in atti
Convenuta
Oggetto: Pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 13.03.2020 (a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace) il dott. Parte_2
conveniva in giudizio, gli odierni convenuti per sentir accogliere nei
[...]
loro confronti le seguenti conclusioni;
1) dichiarare i sigg.ri e Per_1
nelle espresse qualità (quali esercenti la potestà sul figlio RE ) CP_2 Persona_1
debitori del dott. ella Parte_2 2
complessiva somma di €.2150,00= per le ragioni spiegate;
2) condannare i predetti nella loro indicata qualità al pagamento della somma di €.2.150,00= in favore del dott. SE oltre interessi dalla domanda al soddisfo.3) dichiarare in proprio debitore del Dott. SE complessiva complessiva CP_1
somma di €.3.560,00 per tutte le ragioni dedotte;
4) conseguentemente condannare il predetto al pagamento della somma di €.3.560,00= in favore del dott. SE oltre interessi dalla domanda al soddisfo.5)Dichiarare
in proprio debitrice del Dott. SE complessiva somma Controparte_2
di €.1.270,00= per tutte le ragioni dedotte;
4) conseguentemente condannare la predetta al pagamento della somma di €.1.270,00= in favore del dott.
SE ( totale complessivo pari ad €.6.980,00=) oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con autonomi atti si costituivano ritualmente in giudizio i convenutii quali contestando quanto ex adverso rilevato e dedotto chiedevano il rigetto in quanto infondata. Spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo: 1)
accertare e dichiarare che il negozio giuridico intercorso tra e CP_1
è qualificabile quale contratto a favore di terzo ex Parte_2
art.1411 c.c.2) Accertare il grave inadempimento contrattuale di SE ex art.1453 e seguenti c.c. e dichiarare risolto il contratto intercorso tra costui e in ordine alle prestazioni mediche eseguite a favore di CP_1
quest'ultimo , di e Controparte_2 Persona_1
3) Accertare e dichiarare che ha subito un danno diretto per le Per_1
parziali prestazioni ricevute e consistenti nella mancata ricostruzione di un dente avente valore di €.150,00e nel ripristino di un dente fratturato e dell'incapsulamento dello stesso,
il tutto per un costo di €.750,00: 3
4) Accertare e dichiarare che ha subito un danno diretto per Controparte_2
le parziali prestazioni ricevute e consistenti nella frattura e ripristino di due denti e dell'incapsulamento degli stessi per un costo complessivo di
€.1.500,00=5) accertare e dichiarare che la prestazione eseguita a favore di ammonta ad €.1600,00= come da preventivo spese e firma Persona_1
del dott. SE;
6) Accertare e dichiarare che e CP_1 CP_2
hanno subito un danno indiretto dalla precontrattuale e
[...] CP_3
all'inadempimento contrattuale ossia dalle omesse informazioni circa le cure odontoiatriche da seguire e dai relativi costi da sopportare , danno che si quantifica in complessivi €.1.000,00= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.7)Accertare e dichiarare che vanta crediti CP_1
per prestazioni professionali eseguite a favore di SE per complessivi
€.7.603,00 oltre Iva;
8) Accertare e dichiarare per la compensazione tra il credito vantato da di €.7.603,00 oltre Iva e il credito di CP_1 Parte_2
ammontante ad €.2.710,00= residua un credito a favore di
[...] CP_1
della somma di €.4.893,00= .9) Condannare conseguentemente
[...]
SE al pagamento in favore di della somma di €.4.893,00 CP_1
per le causali indicate oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di diritto.
La causa veniva istruita con acquisizione, documentale interrogatorio formale e prova testimoniale, nel corso del giudizio, veniva formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine per mancata adesione dei convenuti
(mentre l'attore si chiarava disponibile ad una transazione mediante il riconoscimento in suo favore del 50% della richiesta formulata con la domanda introduttiva),
precisate quindi le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e per quanto di ragione deve essere accolta,
sia pure nei limiti e nei termini che appresso si diranno.
Ed invero sulla base dell'istruttoria espletata, sostanzialmente sulla base dell'
interrogatorio formale delle parti ( mentre dalla prova testi pure espletata non sono emersi elementi utili ai fini del decidere) emerge agevolmente come i convenuti si siano avvalsi delle prestazioni professionali dell'attore e che le stesse venivano interrotte per l'insorgenza di diverbi tra le parti in causa.
Emerge anche che il sig. espletava prestazioni meccaniche in Per_1
favore dell'attore.
Tuttavia è rimasta priva di qualsiasi idoneo riscontro probatorio, la circostanza dell'esistenza di attività lavorativa espletata dallo stesso e non remunerata da parte del Dott. SE.
Si rileva, inoltre che la Consulenza Tecnica d'Ufficio non veniva espletata in quanto con riferimento all'oggetto ( prestazioni odontoiatriche), -anche a non voler considerare il notevole impatto del costo della stessa, rispetto alle somme oggetto del contendere nel presente giudizio, il lungo lasso di tempo intercorso, ( pacificamente alcuni anni ) non avrebbe potuto fornire elementi utili e veritieri, ma al limite solo valutazioni ipotetiche, che sarebbero state ininfluenti per la decisione, la stessa parte convenuta, nonostante nella comparsa di risposta chiedeva, in caso di contestazione, una consulenza medico legale e la stessa richiesta veniva reiterata in sede di redazione della comparsa conclusionale, non ne coltivava, (opportunamente, per quanto sopra riportato) la richiesta nel corso del giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato questo Giudicante ritiene di decidere la causa nel seguente modo: 5
In parziale accoglimento della domanda attorea riconosce all'attore la somma di €.2.710,00= ( importo peraltro non contestato dai convenuti e molto vicino alla somma che l'attore stesso si era dichiarato disponibile ad accettare in sede transattiva).
Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti siccome infondate in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese la definizione del giudizio come sopra, giustifica la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese nella misura del
50% restando la rimanente parte compensata.
P.Q.M
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando nel presente giudizio ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna in solido i convenuti in proprio e nella espressa qualità in favore dell'attore dell'importo di €.2.710,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto.
3) Compensa in ragione del 50% le spese di lite, condannando in solido i convenuti, in proprio e nella espressa qualità , al pagamento in favore dell'
attore, del rimanente 50% che liquida in complessivi €. 1.300,00 ( Euro
Milletrecento/00 già al 50%)
di cui 80,00 per spese ( già al 50%) oltre rimb. forf ed accessori come per legge,
Lecce, 23.12.2025
Il G.O.AR RO