Art. 10. Personale
Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanita' tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico e' pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.
Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanita' tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico e' pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.