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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 211/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALESTRIERI GIOACCHINO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Comelico n. 40;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti BELLA MASSIMILIANO e ZANOTTA ESTER e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Donato Milanese (MI), Via Gramsci n. 18;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Signori CP_1
e in data 5/10/2013 in Bascapè (PV)matrimonio trascritto nei
[...] Parte_1
Registri dello stato civile del Comune di Bascapè
(PV) al n. 5 parte 1 dell'anno 2013.
2. Dare atto e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e nulla spetta reciprocamente a titolo di mantenimento.
3. Spese di liti compensate”.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
28.5.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti
è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il quale questo Tribunale in data
28.7.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, le spese legali del presente procedimento vengono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bascapè (PV) il
05/10/2013, da da atto n. 5, parte Parte_1 Controparte_1
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa le spese di lite del presente procedimento tra le parti.
Così deciso in Pavia il 16/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 211/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALESTRIERI GIOACCHINO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Comelico n. 40;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti BELLA MASSIMILIANO e ZANOTTA ESTER e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Donato Milanese (MI), Via Gramsci n. 18;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Signori CP_1
e in data 5/10/2013 in Bascapè (PV)matrimonio trascritto nei
[...] Parte_1
Registri dello stato civile del Comune di Bascapè
(PV) al n. 5 parte 1 dell'anno 2013.
2. Dare atto e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e nulla spetta reciprocamente a titolo di mantenimento.
3. Spese di liti compensate”.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
28.5.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti
è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il quale questo Tribunale in data
28.7.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, le spese legali del presente procedimento vengono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bascapè (PV) il
05/10/2013, da da atto n. 5, parte Parte_1 Controparte_1
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa le spese di lite del presente procedimento tra le parti.
Così deciso in Pavia il 16/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2