Art. 43-ter. (( (Principio "non arrecare un danno significativo").))
(( 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell' articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE , e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.
(( 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell' articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE , e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.