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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 5213/2022 promossa da:
C.F. ), con l'Avv. Soliman Simonetta e l'Avv. De Parte_1 C.F._1 Carli Giulia, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei rispettivi difensori
RICORRENTE Contro
C.F. ), con l'Avv. Rossi Laura e l'Avv. King Controparte_1 C.F._2 Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano (MI), via Corso di Porta Romana, n. 100
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Parte ricorrente: «rigettata ogni diversa domanda di parte resistente, per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di giustizia o equità, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare: A) NEL MERITO:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
3) Disporre che i figli e maggiorenne ma economicamente non indipendente, siano Per_1 Per_2 collocati presso la madre nell'abitazione di via Parti a Milano, dalla stessa condotta in locazione.
4) Disporre la facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia quando lo desideri, nel Per_1 rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e, in ogni caso almeno un pomeriggio a settimana e a week end alternati, da concordare mensilmente con la madre secondo calendario lavorativo della dottoressa dalle ore 14.00 del venerdì dopo la scuola e fino alle ore 21.30 Parte_1 della domenica sera, quando il padre riaccompagnerà dalla madre, salvo diverso accordo tra Per_1 i genitori.
5) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore 15 giorni consecutivi in agosto, in periodo da concordare tra gli ascendenti entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo,
trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, i primi quindici giorni o Per_1 gli ultimi quindici giorni del mese di agosto di ogni anno.
pagina 1 di 8 6) Disporre che la figlia minore trascorra il giorno di Natale di ogni anno con il padre e la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
7) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre di ogni anno, o il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, le festività di Per_1 Pasqua compreso il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori.
9) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il 25 Aprile o Per_1 il 01 Maggio di ogni anno in cui la festività sia infrasettimanale, salvo diverso accordo tra i genitori.
10) Disporre che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, la Festa di tutti i Santi (01 Per_1 novembre) o il ponte di Sant'Ambrogio/Immacolata (7 e 8 dicembre) di ogni anno in cui la festività sia infrasettimanale, salvo diverso accordo tra i genitori.
11) Disporre che il signor corrisponda alla signora quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli maggiorenne e non economicamente autosufficiente e Per_2
ancora minorenne e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma Per_1 mensile di €. 1.800,00 e così €.900,00 per ciascun figlio, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di equità, importo da versarsi a mezzo bonifico, in via anticipata entro il giorno 28 del mese precedente quello di riferimento (es. il 28 novembre 2023 sarà pagato il contributo al mantenimento dei figli relativo al successivo mese di dicembre 2023) e da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo l'Indice Istat/Costo vita.
12) Disporre che il signor contribuisca, fino al raggiungimento della loro Controparte_1 indipendenza economica, nella misura del 50% alle spese straordinarie (extra assegno) dei figli e , secondo Protocollo del Tribunale di Pavia1. Disporre che i genitori garantiscano Per_2 Per_1 a ciascuno figlio l'iscrizione ad almeno una attività sportiva annuale, con riparto pro quota tra i due genitori delle spese di iscrizione, del pertinente abbigliamento e delle necessarie attrezzature.
13) Disporre che i genitori, per i soggiorni all'estero della minore ed entro la Comunità Europea, ne diano comunicazione preventiva all'altro genitore;
mentre in caso di soggiorno della minore, al di fuori della Comunità Europea, sarà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
14) Disporre l'impegno dei genitori a non consentire la frequentazione dei nuovi compagni con
fino al raggiungimento della sua maggiore età. Per_1
15) Disporre che il signor (titolare di officina meccanica) garantisca, a proprie Controparte_1 cure e spese, l'effettuazione dei tagliandi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di un'autovettura in favore di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_2
16) Dichiarare l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
17) Autorizzare i coniugi al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, quali passaporto e carta d'identità personali. Non si accetta il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni.
B) IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano qui tutte le istanze istruttorie non ammesse e già dedotte in atti [(prove per testi ed interpello;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al signor Controparte_1 delle dichiarazioni dei redditi ultimi 10 anni;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., di tutta la documentazione relativa ai conti correnti, conti amministrati, deposito, conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto, anche cointestato, in essere presso qualsiasi filiale, con il signor (compreso Controparte_1 il conto corrente n. 44811.42) e con (compreso il conto Controparte_2 corrente n. 26461) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a di tutta la documentazione relativa ai Controparte_3 conti correnti, conti amministrati, deposito, conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto, anche cointestato, in essere presso qualsiasi filiale, con il signor (compreso il Controparte_1
pagina 2 di 8 conto corrente n. 2632257 ed il deposito titoli principale n. 2632257/01 e il deposito n. CP_4 9612896) e con per gli anni 2013, 2014, 2015, Controparte_2 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...]
, di tutta la documentazione relativa ai conti correnti, conti amministrati, deposito, Controparte_5 conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto, anche cointestato, in essere presso qualsiasi filiale, con il signor CP_1 (compreso il conto corrente n. 303327357) e con
[...] Controparte_2 per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; disporre indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del signor con Controparte_1 accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico: conti correnti – conti deposito titoli e/o obbligazioni – conto deposito a risparmio libero/vincolato – cassette di sicurezza – carte di credito/debito) intestati e/o cointestati allo stesso e/o alle persone giuridiche allo stesso riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dal 2013 ad oggi], come richiesto con le memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c. Sono già contestati in atti i doc. 14, 18, 20, 28, 30 ex adverso prodotti. Si fa istanza per l'acquisizione agli atti dei seguenti documenti (acquisiti e/o formatesi successivamente allo scadere dei termini istruttori concessi dall'Ufficio) allegati al deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza del 26 .02.2025: 128) modello 730/2024 (redditi 2023) Parte_1
129) eml diffida inviata a mezzo pec dai legali della signora a Parte_1 CP_5
130) eml pec di con allegati estratti del conto corrente n. 305033235 anno 2020e 2021; CP_5
131) nuovo contratto di locazione.
C) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, del procedimento principale e del sub procedimento per la modifica dei provvedimenti presidenziali, oltre 15% spese generali, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA se dovuta, come per legge». Parte resistente: «Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione rigettata, così giudicare:
1. pronunciare la separazione personale dei signori e CP_1 Parte_1
2. disporre l'affidamento in via condivisa ai genitori della figlia minore , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3. disporre che il padre veda la figlia liberamente in settimana, accordandosi direttamente con la stessa, e due fine settimana al mese, tendenzialmente in via alternata e in corrispondenza dei turni ospedalieri della madre (comunicati in via preventiva di mese in mese); Natale, Pasqua, ponti e vacanze estive come da richiesta della ricorrente;
4. porre a carico del padre un assegno di mantenimento dei figli pari a complessivi € 1.200 al mese;
5. disporre che le spese extra assegno, come delineate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Condannare la ricorrente a rifondere le spese di lite del presente procedimento, oltre accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato l'11 novembre 2022, la Sig.ra domandava la separazione personale dal Pt_1
Sig. l'affidamento condiviso della figlia minore il collocamento della stessa presso la CP_1 Per_1 madre, l'assegnazione della ex casa coniugale nonché l'assegnazione di un ulteriore immobile sito in
Milano, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €
pagina 3 di 8 2.500,00, successivamente modificato in € 1.800,00 , la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, in seguito modificata nella misura del
50% ciascuno, nonché l'obbligo paterno di concorrere, nella misura del 50%, alle spese di locazione e condominiali dell'immobile sito in Milano e al pagamento del mutuo della ex casa coniugale.
In data 5 dicembre 2022, si costituiva in giudizio il Sig. che chiedeva: la separazione personale CP_1 dalla Sig.ra l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso la Pt_1 madre, l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 1.200,00 e la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza presidenziale, le parti insistevano nelle rispettive istanze.
Con successiva ordinanza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i seguenti provvedimenti temporanei: affido condiviso della figlia collocamento della stessa presso la Per_1 madre, obbligo a carico del resistente di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 1.400,00, mentre nulla disponeva circa l'assegnazione della ex casa coniugale non sussistendone nel caso di specie e allo stato attuale i presupposti. Infine, con il medesimo provvedimento disponeva l'ascolto della minore Persona_3
Con memoria di costituzione del 22 settembre 2023, il resistente informava il Giudice istruttore di aver iniziato a condurre in locazione un immobile sito in Buccinasco (MI) e di aver conseguentemente lasciato la ex casa coniugale. Ciò comportava la rinuncia, da parte della ricorrente, della richiesta di assegnazione della ex casa coniugale ( nel senso che parte ricorrente aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale e dell'appartamento in affitto a Milano dove durante la settimana viveva con i figli ivi studenti, e che avendo poi il resistente lasciato la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, non è stato più necessario chiedere l'assegnazione).
All'udienza del 4 ottobre 2023 veniva ascoltata la minore la quale dichiarava di andare Persona_3
d'accordo con entrambi i genitori e di vivere, prevalentemente, con la madre ed il fratello a Milano per ragioni scolastiche ed extra scolastiche.
Con istanza dell'11 novembre 2023, comportante l'apertura di un sub procedimento, la ricorrente domandava la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e, in particolare, chiedeva la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei figli così da comprendere pro quota, nella misura del 50%, anche le spese di locazione dell'immobile di Milano.
Con ordinanza del 24 gennaio 2024, il Giudice istruttore rideterminava il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 1.800,00 mensili ( il precedente assegno teneva infatti conto del fatto che il padre contribuiva pro quota all'affitto milanese).
pagina 4 di 8 A seguito delle istanze istruttorie delle parti, il Giudice istruttore con ordinanza ammetteva la prova orale per testi ed interpello limitatamente a tre capitoli contenuti nella memoria di parte ricorrente nonché tutta la documentazione prodotta dalle parti. Infine ordinava ad entrambe le parti di integrare la rispettiva documentazione fiscale e reddituale.
Seguiva l'escussione del teste fratello della ricorrente, il quale affermava come in Testimone_1 costanza di matrimonio il resistente dava del denaro alla moglie per la gestione del menage famigliare e l'interpello del Sig. il quale riferiva che entrambi i coniugi partecipavano allo stesso modo alle CP_1 spese per la gestione della casa e della famiglia.
Successivamente, secondo le disposizioni del Giudice istruttore, le parti provvedevano ad integrare la rispettiva documentazione di carattere fiscale.
Precisate dalle parti le conclusioni, con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale domanda vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che sia, al tempo stesso, morale e materiale.
Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sull'affidamento della figlia , sul collocamento della stessa e sulle frequentazioni tra Per_1 padre e figlia.
Entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso della figlia minorenne al tempo Per_1 dell'apertura del presente procedimento. Tuttavia, dal momento che in pendenza del processo, la ragazza ha raggiunto la maggiore età questo Tribunale nulla deve disporre circa il suo affidamento.
Per la medesima ragione, il Tribunale non deve pronunciarsi circa il calendario di visita e frequentazioni tra il padre e la figlia, nonostante la tendenziale coincidenza delle richieste delle parti sul punto.
Infine, il Tribunale prende atto che la figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_1 indipendente, così come il fratello , anch'egli maggiore d'età ma non indipendente dal punto di Per_2
pagina 5 di 8 vista economico, risultano collocati prevalentemente presso la madre, come risulta dalle dichiarazioni di entrambe le parti.
Sul contributo paterno al mantenimento dei figli ed . Per_2 Per_1
Atteso che la Sig.ra risulta essere il genitore collocatario dei figli ed Pt_1 Per_2 Per_1 entrambi maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, occorre determinare l'entità della somma che il Sig. deve mensilmente versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 prole. A tal fine occorre considerare le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi come fotografate al termine dell'attività istruttoria.
La ricorrente svolge l'attività di medico presso un ospedale milanese percependo uno stipendio mensile superiore a € 3.500,00 mensili come risulta dalla documentazione di carattere fiscale dalla stessa depositata.
Il resistente, invece, è titolare di una ditta individuale che svolge attività di officina e percepisce una retribuzione mensile di circa € 3.000,00. Tuttavia, come già evidenziato dal Giudice istruttore in corso di causa, il resistente, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, risulta disporre di redditi più alti rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte.
La ricorrente risulta essere titolare di un conto titoli, mentre il resistente è titolare di due conti titoli, come risulta da documentazione depositata nel corso del procedimento. Risulta però evidente la differenza consistente tra i conti titoli del resistente e quello della ricorrente, a favore del primo.
La Sig.ra è proprietaria esclusiva della ex casa coniugale sita in San Vito di Gaggiano (MI), Pt_1 mentre il resistente non risulta essere proprietario di immobili. Tuttavia, il Sig. possiede un CP_1 patrimonio mobiliare costituito da tre autovetture, due moto ed una barca, come dallo stesso dichiarato e documentalmente provato.
Quanto alle spese, sulla ricorrente gravano il mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale (con rate mensili di circa € 945, 00), il finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile (con rate mensili di circa € 206,50) ed il canone di affitto di un appartamento bilicale a Milano (rata mensile di € 1.200,00).
Inoltre, sulla Sig.ra gravano le spese ordinarie per i figli collocati prevalentemente presso la Parte_1 stessa.
Il Sig. invece, deve mensilmente pagare l'affitto dell'appartamento in Buccinasco (MI) dove lo CP_1 stesso si è trasferito dopo aver lasciato la ex casa coniugale (canone mensile di affitto superiore a €
1.000,00).
pagina 6 di 8 Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, della circostanza che i bisogni e le esigenze della prole aumentano con l'età nonché del tempo di frequentazione con ciascun genitore, si ritiene che debba essere previsto a carico del Sig. un contributo al mantenimento dei CP_1 figli ed pari a € 1.800,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Per_2 Per_1
ISTAT.
Sulla ripartizione delle spese extra assegno.
L'istanza di ripartizione delle spese straordinarie tra ciascun genitore nella misura del 50% è stata presentata da entrambi i coniugi. Pertanto, il Collegio ritiene di doverla accogliere precisando che la ripartizione delle spese straordinarie deve avvenire sulla base del Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Sulle spese processuali.
In merito al sub procedimento, il resistente è risultato soccombente dal momento che, come richiesto da parte ricorrente, il contributo al mantenimento dei figli è stato aumentato. Per quanto riguarda, invece, il procedimento principale, le parti erano d'accordo in merito alla separazione personale dei coniugi, affidamento e collocamento della figlia minore, modalità di visita e di frequentazione tra il padre e la figlia. In corso di causa le parti sono giunte altresì a formulare la medesima istanza circa la ripartizione delle spese straordinarie, La ricorrente ha, invece, vinto in punto assegno di mantenimento per i figli formulando in corso di causa una richiesta identica alla decisione assunta dal Giudice Istruttore al termine del sub procedimento.
Pertanto, si ritiene di porre a carico del resistente le spese relative al sub procedimento e di compensare per metà le spese del procedimento principale ponendo a carico del resistente la restante metà, il tutto liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara la separazione personale tra la Sig.ra e il Sig. sposati in San Vito Pt_1 Controparte_1 di Gaggiano (MI), in data 11 giugno 2006 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti civili del suddetto Comune n. 8, Parte I); dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile proceda alle annotazioni di legge;
pagina 7 di 8 -prende atto che la figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, è Persona_3 prevalentemente collocata presso la madre, così come il figlio;
Per_2
- dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli ed la somma mensile di € 1.800,00, annualmente rivalutabili sulla base degli Per_2 Per_1 indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la prole secondo il protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-condanna il resistente a rifondere allea ricorrente le spese per il sub procedimento che liquida in €
1.000,00;
- relativamente al procedimento principale compensa le spese tra le parti nella misura di un mezzo;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante mezzo delle spese che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 3.11.2025
Presidente est. Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 8 di 8
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 5213/2022 promossa da:
C.F. ), con l'Avv. Soliman Simonetta e l'Avv. De Parte_1 C.F._1 Carli Giulia, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei rispettivi difensori
RICORRENTE Contro
C.F. ), con l'Avv. Rossi Laura e l'Avv. King Controparte_1 C.F._2 Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano (MI), via Corso di Porta Romana, n. 100
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Parte ricorrente: «rigettata ogni diversa domanda di parte resistente, per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di giustizia o equità, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare: A) NEL MERITO:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
3) Disporre che i figli e maggiorenne ma economicamente non indipendente, siano Per_1 Per_2 collocati presso la madre nell'abitazione di via Parti a Milano, dalla stessa condotta in locazione.
4) Disporre la facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia quando lo desideri, nel Per_1 rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e, in ogni caso almeno un pomeriggio a settimana e a week end alternati, da concordare mensilmente con la madre secondo calendario lavorativo della dottoressa dalle ore 14.00 del venerdì dopo la scuola e fino alle ore 21.30 Parte_1 della domenica sera, quando il padre riaccompagnerà dalla madre, salvo diverso accordo tra Per_1 i genitori.
5) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore 15 giorni consecutivi in agosto, in periodo da concordare tra gli ascendenti entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo,
trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, i primi quindici giorni o Per_1 gli ultimi quindici giorni del mese di agosto di ogni anno.
pagina 1 di 8 6) Disporre che la figlia minore trascorra il giorno di Natale di ogni anno con il padre e la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
7) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre di ogni anno, o il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, le festività di Per_1 Pasqua compreso il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori.
9) Disporre che la figlia minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il 25 Aprile o Per_1 il 01 Maggio di ogni anno in cui la festività sia infrasettimanale, salvo diverso accordo tra i genitori.
10) Disporre che la figlia minore trascorra, ad anni alterni, la Festa di tutti i Santi (01 Per_1 novembre) o il ponte di Sant'Ambrogio/Immacolata (7 e 8 dicembre) di ogni anno in cui la festività sia infrasettimanale, salvo diverso accordo tra i genitori.
11) Disporre che il signor corrisponda alla signora quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli maggiorenne e non economicamente autosufficiente e Per_2
ancora minorenne e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma Per_1 mensile di €. 1.800,00 e così €.900,00 per ciascun figlio, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di equità, importo da versarsi a mezzo bonifico, in via anticipata entro il giorno 28 del mese precedente quello di riferimento (es. il 28 novembre 2023 sarà pagato il contributo al mantenimento dei figli relativo al successivo mese di dicembre 2023) e da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo l'Indice Istat/Costo vita.
12) Disporre che il signor contribuisca, fino al raggiungimento della loro Controparte_1 indipendenza economica, nella misura del 50% alle spese straordinarie (extra assegno) dei figli e , secondo Protocollo del Tribunale di Pavia1. Disporre che i genitori garantiscano Per_2 Per_1 a ciascuno figlio l'iscrizione ad almeno una attività sportiva annuale, con riparto pro quota tra i due genitori delle spese di iscrizione, del pertinente abbigliamento e delle necessarie attrezzature.
13) Disporre che i genitori, per i soggiorni all'estero della minore ed entro la Comunità Europea, ne diano comunicazione preventiva all'altro genitore;
mentre in caso di soggiorno della minore, al di fuori della Comunità Europea, sarà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
14) Disporre l'impegno dei genitori a non consentire la frequentazione dei nuovi compagni con
fino al raggiungimento della sua maggiore età. Per_1
15) Disporre che il signor (titolare di officina meccanica) garantisca, a proprie Controparte_1 cure e spese, l'effettuazione dei tagliandi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di un'autovettura in favore di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_2
16) Dichiarare l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
17) Autorizzare i coniugi al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, quali passaporto e carta d'identità personali. Non si accetta il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni.
B) IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano qui tutte le istanze istruttorie non ammesse e già dedotte in atti [(prove per testi ed interpello;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al signor Controparte_1 delle dichiarazioni dei redditi ultimi 10 anni;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., di tutta la documentazione relativa ai conti correnti, conti amministrati, deposito, conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto, anche cointestato, in essere presso qualsiasi filiale, con il signor (compreso Controparte_1 il conto corrente n. 44811.42) e con (compreso il conto Controparte_2 corrente n. 26461) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a di tutta la documentazione relativa ai Controparte_3 conti correnti, conti amministrati, deposito, conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto, anche cointestato, in essere presso qualsiasi filiale, con il signor (compreso il Controparte_1
pagina 2 di 8 conto corrente n. 2632257 ed il deposito titoli principale n. 2632257/01 e il deposito n. CP_4 9612896) e con per gli anni 2013, 2014, 2015, Controparte_2 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...]
, di tutta la documentazione relativa ai conti correnti, conti amministrati, deposito, Controparte_5 conto titoli, cassette di sicurezza e ogni altro rapporto, anche cointestato, in essere presso qualsiasi filiale, con il signor CP_1 (compreso il conto corrente n. 303327357) e con
[...] Controparte_2 per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; disporre indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del signor con Controparte_1 accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico: conti correnti – conti deposito titoli e/o obbligazioni – conto deposito a risparmio libero/vincolato – cassette di sicurezza – carte di credito/debito) intestati e/o cointestati allo stesso e/o alle persone giuridiche allo stesso riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dal 2013 ad oggi], come richiesto con le memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c. Sono già contestati in atti i doc. 14, 18, 20, 28, 30 ex adverso prodotti. Si fa istanza per l'acquisizione agli atti dei seguenti documenti (acquisiti e/o formatesi successivamente allo scadere dei termini istruttori concessi dall'Ufficio) allegati al deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza del 26 .02.2025: 128) modello 730/2024 (redditi 2023) Parte_1
129) eml diffida inviata a mezzo pec dai legali della signora a Parte_1 CP_5
130) eml pec di con allegati estratti del conto corrente n. 305033235 anno 2020e 2021; CP_5
131) nuovo contratto di locazione.
C) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, del procedimento principale e del sub procedimento per la modifica dei provvedimenti presidenziali, oltre 15% spese generali, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA se dovuta, come per legge». Parte resistente: «Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione rigettata, così giudicare:
1. pronunciare la separazione personale dei signori e CP_1 Parte_1
2. disporre l'affidamento in via condivisa ai genitori della figlia minore , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3. disporre che il padre veda la figlia liberamente in settimana, accordandosi direttamente con la stessa, e due fine settimana al mese, tendenzialmente in via alternata e in corrispondenza dei turni ospedalieri della madre (comunicati in via preventiva di mese in mese); Natale, Pasqua, ponti e vacanze estive come da richiesta della ricorrente;
4. porre a carico del padre un assegno di mantenimento dei figli pari a complessivi € 1.200 al mese;
5. disporre che le spese extra assegno, come delineate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Condannare la ricorrente a rifondere le spese di lite del presente procedimento, oltre accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato l'11 novembre 2022, la Sig.ra domandava la separazione personale dal Pt_1
Sig. l'affidamento condiviso della figlia minore il collocamento della stessa presso la CP_1 Per_1 madre, l'assegnazione della ex casa coniugale nonché l'assegnazione di un ulteriore immobile sito in
Milano, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €
pagina 3 di 8 2.500,00, successivamente modificato in € 1.800,00 , la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, in seguito modificata nella misura del
50% ciascuno, nonché l'obbligo paterno di concorrere, nella misura del 50%, alle spese di locazione e condominiali dell'immobile sito in Milano e al pagamento del mutuo della ex casa coniugale.
In data 5 dicembre 2022, si costituiva in giudizio il Sig. che chiedeva: la separazione personale CP_1 dalla Sig.ra l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso la Pt_1 madre, l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 1.200,00 e la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza presidenziale, le parti insistevano nelle rispettive istanze.
Con successiva ordinanza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i seguenti provvedimenti temporanei: affido condiviso della figlia collocamento della stessa presso la Per_1 madre, obbligo a carico del resistente di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 1.400,00, mentre nulla disponeva circa l'assegnazione della ex casa coniugale non sussistendone nel caso di specie e allo stato attuale i presupposti. Infine, con il medesimo provvedimento disponeva l'ascolto della minore Persona_3
Con memoria di costituzione del 22 settembre 2023, il resistente informava il Giudice istruttore di aver iniziato a condurre in locazione un immobile sito in Buccinasco (MI) e di aver conseguentemente lasciato la ex casa coniugale. Ciò comportava la rinuncia, da parte della ricorrente, della richiesta di assegnazione della ex casa coniugale ( nel senso che parte ricorrente aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale e dell'appartamento in affitto a Milano dove durante la settimana viveva con i figli ivi studenti, e che avendo poi il resistente lasciato la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, non è stato più necessario chiedere l'assegnazione).
All'udienza del 4 ottobre 2023 veniva ascoltata la minore la quale dichiarava di andare Persona_3
d'accordo con entrambi i genitori e di vivere, prevalentemente, con la madre ed il fratello a Milano per ragioni scolastiche ed extra scolastiche.
Con istanza dell'11 novembre 2023, comportante l'apertura di un sub procedimento, la ricorrente domandava la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e, in particolare, chiedeva la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei figli così da comprendere pro quota, nella misura del 50%, anche le spese di locazione dell'immobile di Milano.
Con ordinanza del 24 gennaio 2024, il Giudice istruttore rideterminava il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 1.800,00 mensili ( il precedente assegno teneva infatti conto del fatto che il padre contribuiva pro quota all'affitto milanese).
pagina 4 di 8 A seguito delle istanze istruttorie delle parti, il Giudice istruttore con ordinanza ammetteva la prova orale per testi ed interpello limitatamente a tre capitoli contenuti nella memoria di parte ricorrente nonché tutta la documentazione prodotta dalle parti. Infine ordinava ad entrambe le parti di integrare la rispettiva documentazione fiscale e reddituale.
Seguiva l'escussione del teste fratello della ricorrente, il quale affermava come in Testimone_1 costanza di matrimonio il resistente dava del denaro alla moglie per la gestione del menage famigliare e l'interpello del Sig. il quale riferiva che entrambi i coniugi partecipavano allo stesso modo alle CP_1 spese per la gestione della casa e della famiglia.
Successivamente, secondo le disposizioni del Giudice istruttore, le parti provvedevano ad integrare la rispettiva documentazione di carattere fiscale.
Precisate dalle parti le conclusioni, con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale domanda vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che sia, al tempo stesso, morale e materiale.
Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sull'affidamento della figlia , sul collocamento della stessa e sulle frequentazioni tra Per_1 padre e figlia.
Entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso della figlia minorenne al tempo Per_1 dell'apertura del presente procedimento. Tuttavia, dal momento che in pendenza del processo, la ragazza ha raggiunto la maggiore età questo Tribunale nulla deve disporre circa il suo affidamento.
Per la medesima ragione, il Tribunale non deve pronunciarsi circa il calendario di visita e frequentazioni tra il padre e la figlia, nonostante la tendenziale coincidenza delle richieste delle parti sul punto.
Infine, il Tribunale prende atto che la figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_1 indipendente, così come il fratello , anch'egli maggiore d'età ma non indipendente dal punto di Per_2
pagina 5 di 8 vista economico, risultano collocati prevalentemente presso la madre, come risulta dalle dichiarazioni di entrambe le parti.
Sul contributo paterno al mantenimento dei figli ed . Per_2 Per_1
Atteso che la Sig.ra risulta essere il genitore collocatario dei figli ed Pt_1 Per_2 Per_1 entrambi maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, occorre determinare l'entità della somma che il Sig. deve mensilmente versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 prole. A tal fine occorre considerare le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi come fotografate al termine dell'attività istruttoria.
La ricorrente svolge l'attività di medico presso un ospedale milanese percependo uno stipendio mensile superiore a € 3.500,00 mensili come risulta dalla documentazione di carattere fiscale dalla stessa depositata.
Il resistente, invece, è titolare di una ditta individuale che svolge attività di officina e percepisce una retribuzione mensile di circa € 3.000,00. Tuttavia, come già evidenziato dal Giudice istruttore in corso di causa, il resistente, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, risulta disporre di redditi più alti rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte.
La ricorrente risulta essere titolare di un conto titoli, mentre il resistente è titolare di due conti titoli, come risulta da documentazione depositata nel corso del procedimento. Risulta però evidente la differenza consistente tra i conti titoli del resistente e quello della ricorrente, a favore del primo.
La Sig.ra è proprietaria esclusiva della ex casa coniugale sita in San Vito di Gaggiano (MI), Pt_1 mentre il resistente non risulta essere proprietario di immobili. Tuttavia, il Sig. possiede un CP_1 patrimonio mobiliare costituito da tre autovetture, due moto ed una barca, come dallo stesso dichiarato e documentalmente provato.
Quanto alle spese, sulla ricorrente gravano il mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale (con rate mensili di circa € 945, 00), il finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile (con rate mensili di circa € 206,50) ed il canone di affitto di un appartamento bilicale a Milano (rata mensile di € 1.200,00).
Inoltre, sulla Sig.ra gravano le spese ordinarie per i figli collocati prevalentemente presso la Parte_1 stessa.
Il Sig. invece, deve mensilmente pagare l'affitto dell'appartamento in Buccinasco (MI) dove lo CP_1 stesso si è trasferito dopo aver lasciato la ex casa coniugale (canone mensile di affitto superiore a €
1.000,00).
pagina 6 di 8 Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, della circostanza che i bisogni e le esigenze della prole aumentano con l'età nonché del tempo di frequentazione con ciascun genitore, si ritiene che debba essere previsto a carico del Sig. un contributo al mantenimento dei CP_1 figli ed pari a € 1.800,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Per_2 Per_1
ISTAT.
Sulla ripartizione delle spese extra assegno.
L'istanza di ripartizione delle spese straordinarie tra ciascun genitore nella misura del 50% è stata presentata da entrambi i coniugi. Pertanto, il Collegio ritiene di doverla accogliere precisando che la ripartizione delle spese straordinarie deve avvenire sulla base del Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Sulle spese processuali.
In merito al sub procedimento, il resistente è risultato soccombente dal momento che, come richiesto da parte ricorrente, il contributo al mantenimento dei figli è stato aumentato. Per quanto riguarda, invece, il procedimento principale, le parti erano d'accordo in merito alla separazione personale dei coniugi, affidamento e collocamento della figlia minore, modalità di visita e di frequentazione tra il padre e la figlia. In corso di causa le parti sono giunte altresì a formulare la medesima istanza circa la ripartizione delle spese straordinarie, La ricorrente ha, invece, vinto in punto assegno di mantenimento per i figli formulando in corso di causa una richiesta identica alla decisione assunta dal Giudice Istruttore al termine del sub procedimento.
Pertanto, si ritiene di porre a carico del resistente le spese relative al sub procedimento e di compensare per metà le spese del procedimento principale ponendo a carico del resistente la restante metà, il tutto liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara la separazione personale tra la Sig.ra e il Sig. sposati in San Vito Pt_1 Controparte_1 di Gaggiano (MI), in data 11 giugno 2006 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti civili del suddetto Comune n. 8, Parte I); dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile proceda alle annotazioni di legge;
pagina 7 di 8 -prende atto che la figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, è Persona_3 prevalentemente collocata presso la madre, così come il figlio;
Per_2
- dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli ed la somma mensile di € 1.800,00, annualmente rivalutabili sulla base degli Per_2 Per_1 indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la prole secondo il protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-condanna il resistente a rifondere allea ricorrente le spese per il sub procedimento che liquida in €
1.000,00;
- relativamente al procedimento principale compensa le spese tra le parti nella misura di un mezzo;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante mezzo delle spese che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 3.11.2025
Presidente est. Dott.ssa Marina Bellegrandi
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