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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9422/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249005341735000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5206/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 09420249005341735000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione, per omessi contributi IRPEF, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 10.997,53;
parte ricorrente articolava i seguenti motivi di gravame:
“1. illegittimità delle intimazioni per intervenuta prescrizione delle imposte” trattandosi di imposte riferite all'anno 2008, e per le quali la cartella di pagamento era stata notificata in data 20.02.2012 senza che alcun altro atto successivo era stato posto in essere, utile ad interrompere la prescrizione medio tempore maturata;
“2. illegittimità delle cartelle – violazione del diritto di difesa” atteso che nelle cartelle riportate nel dettaglio addebiti dell'intimazione di pagamento non era indicato in modo dettagliato la modalità di determinazione degli importi portati in riscossione né tanto meno il criterio di calcolo degli interessi maturati;
non si costituiva in giudizio l'AD (“Il giorno 15/11/2024 alle ore 12:49:10 (+0100) il messaggio "notificazione ex lega 53 1994" proveniente da "Email_1" ed indirizzato a "Email_3" è stato consegnato nella casella di destinazione”);
all'odierna udienza la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
trattandosi, pacificamente, di un credito maturato nell'anno 2008 (v. dettaglio debito) e non avendo AD allegato la prova della notifica della cartella di pagamento (in tesi operata nel 2012), deve dichiararsi la prescrizione del diritto alla riscossione con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso;
le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 DM 55 del 2014 ss.mm., possono essere liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 Cpc;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 650,00 (seicentocinquanta) con distrazione ex art. 93 Cpc.
(firmato digitalmente)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9422/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249005341735000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5206/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 09420249005341735000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione, per omessi contributi IRPEF, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 10.997,53;
parte ricorrente articolava i seguenti motivi di gravame:
“1. illegittimità delle intimazioni per intervenuta prescrizione delle imposte” trattandosi di imposte riferite all'anno 2008, e per le quali la cartella di pagamento era stata notificata in data 20.02.2012 senza che alcun altro atto successivo era stato posto in essere, utile ad interrompere la prescrizione medio tempore maturata;
“2. illegittimità delle cartelle – violazione del diritto di difesa” atteso che nelle cartelle riportate nel dettaglio addebiti dell'intimazione di pagamento non era indicato in modo dettagliato la modalità di determinazione degli importi portati in riscossione né tanto meno il criterio di calcolo degli interessi maturati;
non si costituiva in giudizio l'AD (“Il giorno 15/11/2024 alle ore 12:49:10 (+0100) il messaggio "notificazione ex lega 53 1994" proveniente da "Email_1" ed indirizzato a "Email_3" è stato consegnato nella casella di destinazione”);
all'odierna udienza la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
trattandosi, pacificamente, di un credito maturato nell'anno 2008 (v. dettaglio debito) e non avendo AD allegato la prova della notifica della cartella di pagamento (in tesi operata nel 2012), deve dichiararsi la prescrizione del diritto alla riscossione con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso;
le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 DM 55 del 2014 ss.mm., possono essere liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 Cpc;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 650,00 (seicentocinquanta) con distrazione ex art. 93 Cpc.
(firmato digitalmente)