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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000064158000 VIOLAZIONE CDS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termine, Ricorrente_1 nato in [...] il [...] e residente in [...](Rm) alla Indirizzo_1 , (c.f.CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 presso il loro studio in Valmontone alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso intimazione di pagamento n.09220259000064158000 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Potenza e notificata in data 09.04.25, relativa a sanzione per contravvenzione del codice della strada, recante la sottesa cartella esattoriale n.09220140008354513000, con la quale, intimava il sunnominato al pagamento della somma complessiva di €.2.901,96, comprensiva di interessi e sanzione,
a titolo di sanzione per contravvenzione al cds, ex l.689/81, relativamente all'anno 2013. Deduceva la nullità dell'atto impugnato per il seguente motivo: 1) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, poiché a fronte di un credito per violazione al cds relativo all'anno 2013, alla data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento avvenuta il 09.04.25, il termine quinquennale di prescrizione ormai era decorso. Evidenziava che nel caso di specie, non può trovare applicazione la presunta prescrizione decennale, ex art.2946 c.c; ammesso e non concesso, che la sottostante cartella n.09220140008354513000, fosse stata regolarmente notificata in data 27.11.14.
Ebbene, alla data della notifica dell'impugnata intimazione, ovvero il 14.03.25, sarebbe comunque, spirato il termine prescrizionale. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.25, co.I°, DPR 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (CTP di Bari, sent.n.189 del 23.10.2009). Secondo molte Commissioni Tributarie, la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura, a seguito della notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge è soggetta, non diversamente da una sentenza di condanna passata in giudicato, alla prescrizione decennale che decorre dalla data di notifica. Detta ricostruzione, a parere del ricorrente, non appare per nulla convincente poiché la cartella esattoriale non può in alcun modo essere accostata a un titolo giudiziale avendo la prima, piuttosto, natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e dunque, del tutto priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Pertanto, il termine prescrizionale deve essere quello del credito a cui si riferisce la cartella esattoriale. Detto principio, era stato già enunciato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.285/1968 che era intervenuta in materia, sostenendo, a ragione, che la norma dell'art.2953 c.c. non può essere applicata per analogia, oltre i casi in essa stabiliti e cioè solo ed esclusivamente qualora il credito sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte: a) In via principale, affinché voglia annullare l'impugnata intimazione, per intervenuta prescrizione;
b) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva, Cpa, come per legge. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, eccepiva in via pregiudiziale, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice tributario, trattandosi di entrate derivanti da sanzione al cds. Detta eccezione è fondata sull'art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, il quale attribuisce la giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria esclusivamente alle controversie concernenti tributi, intesi come obbligazioni di natura fiscale, comprese le addizionali, sovrimposte e relativi accessori. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la pretesa creditoria deriva da sanzione amministrativa elevata a carico del sig. Ricorrente_1 per violazione al codice della strada, per cui, i relativi giudizi devono essere intrapresi innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente. Concludeva affinché l'adita Corte, voglia in via pregiudiziale ed assorbente: 1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita, in favore del Giudice di Pace territorialmente competente per le eccezioni concernenti le sanzioni amministrative, ex l.689/81 iscritte a ruolo dalla Prefettura di Roma, di cui all'intimazione di pagamento n.09220259000064158000 ed alla presupposta cartella n.09220140008354513000, trattandosi di carichi di natura extratributaria non compresi tra quelli previsti dall'art.2 del d.lgs. n.546/92; 2) Con condanna alle spese di lite, nella misura indicata nella nota spese della resistente, o altra che sarà determinata dal Giudice adito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale prodotta dalle parti e valutate le rispettive argomentazioni, ritiene che il ricorso introduttivo debba essere deciso, in via preliminare, sulla base dell'eccezione sollevata dalla resistente
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa al difetto di giurisdizione dell'adita Corte. Infatti, dalla lettura dell'intimazione impugnata e della cartella esattoriale ad essa presupposta, emerge chiaramente che le somme richieste in pagamento per un importo pari ad €.2.901.96, si riferiscono a sanzione amministrativa elevata a carico del sig.UT (odierno ricorrente), per violazione al codice della strada, ai sensi della legge
689/81, per cui, il relativo giudizio avrebbe dovuto essere intrapreso innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente e non dinanzi a questa Corte. A fronte di quanto sopra esposto, giova rilevare che l'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione dell'adita Corte sollevata, in via pregiudiziale, dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, sia legittima e fondata, atteso che, tale eccezione è fondata sull'art.2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n.546, il quale, attribuisce la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria esclusivamente alle controversie concernenti tributi, intesi come obbligazioni di natura fiscale, comprese le addizionali, sovrimposte e relativi accessori. Nella fattispecie in esame, oggetto del presente giudizio, è la pretesa creditoria derivante da sanzione amministrativa, per violazione al codice della strada, ex l.689/81 e non si riferisce a crediti di natura tributaria, rientrando pertanto, nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte rileva che la giurisdizione relativa alla presente controversia spetta al giudice ordinario e ciò preclude ogni ulteriore valutazione nel merito dei motivi di ricorso, comprese le eccezioni di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione di questa Corte quindi, in favore della giurisdizione del
Giudice ordinario, nella specie, del Giudice di Pace territorialmente competente. La peculiarità della questione trattata ed attesa la buona fede di parte ricorrente, ciò ha indotto questo Giudice a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile, per il proprio difetto di giurisdizione, in quanto competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria territorialmente competente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259000064158000 VIOLAZIONE CDS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termine, Ricorrente_1 nato in [...] il [...] e residente in [...](Rm) alla Indirizzo_1 , (c.f.CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 presso il loro studio in Valmontone alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso intimazione di pagamento n.09220259000064158000 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Potenza e notificata in data 09.04.25, relativa a sanzione per contravvenzione del codice della strada, recante la sottesa cartella esattoriale n.09220140008354513000, con la quale, intimava il sunnominato al pagamento della somma complessiva di €.2.901,96, comprensiva di interessi e sanzione,
a titolo di sanzione per contravvenzione al cds, ex l.689/81, relativamente all'anno 2013. Deduceva la nullità dell'atto impugnato per il seguente motivo: 1) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, poiché a fronte di un credito per violazione al cds relativo all'anno 2013, alla data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento avvenuta il 09.04.25, il termine quinquennale di prescrizione ormai era decorso. Evidenziava che nel caso di specie, non può trovare applicazione la presunta prescrizione decennale, ex art.2946 c.c; ammesso e non concesso, che la sottostante cartella n.09220140008354513000, fosse stata regolarmente notificata in data 27.11.14.
Ebbene, alla data della notifica dell'impugnata intimazione, ovvero il 14.03.25, sarebbe comunque, spirato il termine prescrizionale. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.25, co.I°, DPR 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (CTP di Bari, sent.n.189 del 23.10.2009). Secondo molte Commissioni Tributarie, la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura, a seguito della notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge è soggetta, non diversamente da una sentenza di condanna passata in giudicato, alla prescrizione decennale che decorre dalla data di notifica. Detta ricostruzione, a parere del ricorrente, non appare per nulla convincente poiché la cartella esattoriale non può in alcun modo essere accostata a un titolo giudiziale avendo la prima, piuttosto, natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e dunque, del tutto priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Pertanto, il termine prescrizionale deve essere quello del credito a cui si riferisce la cartella esattoriale. Detto principio, era stato già enunciato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.285/1968 che era intervenuta in materia, sostenendo, a ragione, che la norma dell'art.2953 c.c. non può essere applicata per analogia, oltre i casi in essa stabiliti e cioè solo ed esclusivamente qualora il credito sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte: a) In via principale, affinché voglia annullare l'impugnata intimazione, per intervenuta prescrizione;
b) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva, Cpa, come per legge. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, eccepiva in via pregiudiziale, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice tributario, trattandosi di entrate derivanti da sanzione al cds. Detta eccezione è fondata sull'art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, il quale attribuisce la giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria esclusivamente alle controversie concernenti tributi, intesi come obbligazioni di natura fiscale, comprese le addizionali, sovrimposte e relativi accessori. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la pretesa creditoria deriva da sanzione amministrativa elevata a carico del sig. Ricorrente_1 per violazione al codice della strada, per cui, i relativi giudizi devono essere intrapresi innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente. Concludeva affinché l'adita Corte, voglia in via pregiudiziale ed assorbente: 1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita, in favore del Giudice di Pace territorialmente competente per le eccezioni concernenti le sanzioni amministrative, ex l.689/81 iscritte a ruolo dalla Prefettura di Roma, di cui all'intimazione di pagamento n.09220259000064158000 ed alla presupposta cartella n.09220140008354513000, trattandosi di carichi di natura extratributaria non compresi tra quelli previsti dall'art.2 del d.lgs. n.546/92; 2) Con condanna alle spese di lite, nella misura indicata nella nota spese della resistente, o altra che sarà determinata dal Giudice adito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale prodotta dalle parti e valutate le rispettive argomentazioni, ritiene che il ricorso introduttivo debba essere deciso, in via preliminare, sulla base dell'eccezione sollevata dalla resistente
Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa al difetto di giurisdizione dell'adita Corte. Infatti, dalla lettura dell'intimazione impugnata e della cartella esattoriale ad essa presupposta, emerge chiaramente che le somme richieste in pagamento per un importo pari ad €.2.901.96, si riferiscono a sanzione amministrativa elevata a carico del sig.UT (odierno ricorrente), per violazione al codice della strada, ai sensi della legge
689/81, per cui, il relativo giudizio avrebbe dovuto essere intrapreso innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente e non dinanzi a questa Corte. A fronte di quanto sopra esposto, giova rilevare che l'eccezione preliminare del difetto di giurisdizione dell'adita Corte sollevata, in via pregiudiziale, dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, sia legittima e fondata, atteso che, tale eccezione è fondata sull'art.2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n.546, il quale, attribuisce la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria esclusivamente alle controversie concernenti tributi, intesi come obbligazioni di natura fiscale, comprese le addizionali, sovrimposte e relativi accessori. Nella fattispecie in esame, oggetto del presente giudizio, è la pretesa creditoria derivante da sanzione amministrativa, per violazione al codice della strada, ex l.689/81 e non si riferisce a crediti di natura tributaria, rientrando pertanto, nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte rileva che la giurisdizione relativa alla presente controversia spetta al giudice ordinario e ciò preclude ogni ulteriore valutazione nel merito dei motivi di ricorso, comprese le eccezioni di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione di questa Corte quindi, in favore della giurisdizione del
Giudice ordinario, nella specie, del Giudice di Pace territorialmente competente. La peculiarità della questione trattata ed attesa la buona fede di parte ricorrente, ciò ha indotto questo Giudice a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile, per il proprio difetto di giurisdizione, in quanto competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria territorialmente competente.