Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 15387/2024 R.G. promossa da:
RESTITUTA con il C.F._1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LUCA GIORDANO 164, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.MARIA PIA CP_1
TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI
55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: INDEBITO
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-7-2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale, con decorrenza da marzo 2017, esponeva che, in data 31-8-2021, aveva ricevuto comunicazione di indebito, pari ad € 2447,20, per avere percepito i ratei dell'assegno sociale in misura superiore per il periodo da gennaio 2019 a settembre 2021; che, esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, aveva adito il giudice del
Tanto premesso adiva nuovamente il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della compensazione con condanna al pagamento della somma di € 2447,20 oltre interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' deducendo di avere provveduto alla restituzione della CP_1 somma oggetto del giudizio.
*****
Dalla documentazione in atti (v. cedolino di pagamento con valuta al 27-3-2024), risulta che, al momento del deposito della domanda, l' aveva già provveduto al pagamento. CP_1
Ne consegue l'infondatezza della domanda, atteso che alcun inadempimento era ascrivibile all' , avuto riguardo al CP_2 momento di instaurazione del giudizio.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) rigetta il ricorso;
c) nulla per le spese. Così deciso in data 21/05/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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