TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 2024/4495
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione I^CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 4495/2024 proposta da (C.F. Parte_1
e da (C.F. ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. MILIZIA DEBORA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà previsto dall'art. 473 bis. 51 co. II c.p.c., rinunziando alla comparizione personale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“a) le parti dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
b) le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza e questione economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per i pregressi rapporti e in particolare per l'ISTAT maturato che dichiarano di aver compensato con la quota dell'assegno UNICO;
c) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo di Parte_2 Per_1 300,00 euro mensili, oltre Istat maturando, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense di Velletri del 30.03.2015; d) in ragione delle esigenze lavorative del sig. il quale attualmente è domiciliato all'estero, e delle Pt_2 difficoltà legate alle continue autorizzazioni necessarie per la scuola, per lasalute e per ogni altra esigenza di maggiore rilevanza, le parti convengono l'affido esclusivo della minore alla sig.ra Per_1 sicché ogni decisione di maggiore interesse inerente la gestione della minore e Parte_1 segnatamente istruzione, salute, educazione e nessuna esclusa, anche in tema di richiesta benefici e/o agevolazioni di natura sanitaria e/o fiscale , venga presa dalla sig.ra in ragione della Parte_1 lontanza fisica del padre;
la sig.ra si impegna a comunicare al sig ogni Parte_1 Parte_2 decisione da assumere in modo da salvaguardare, medio tempore, il diritto alla bigenitorialità del genitore non collocatario;
e) il padre potrà tenere con sé la minore quando vorrà e comunque una volta al mese, con pernotto, compatibilmente con le esigenze di lavoro dello stesso;
il padre potrà tenere con sé o il 24 o il 25 dicembre ad anni alterni, o il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni, e Per_1 per le vacanze di Pasqua, un giorno ad anni alternati o Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; l' Per_2 la bambina sarà sempre con la madre, il papà potrà tenerla con sé 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (luglio e agosto) previo accordo per le date con la madre, da prendere entro e non oltre il 31 maggio del relativo anno;
f) resta inteso che in caso di rientro definitivo in Italia del sig. la sig.ra acconsentirà alla modifica dell'affidamento in condiviso;
g) le parti si Pt_2 Parte_1 prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minore h) la sig.ra Persona_3 presta sin d'ora il suo consenso e si obbliga ad attivarsi per fornire tutte le necessarie Parte_1 autorizzazioni per l'espatrio della minore allorché la stessa dovrà recarsi in visita presso il Per_1 padre in quel di Sharm El Sheikh.”; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Nettuno in data 26/09/2015 (annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Nettuno dell'anno 2015 , al N. 63 Parte 2 , Serie A , Ufficio 1) alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 07/04/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Baffa Riccardo Massera
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione I^CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 4495/2024 proposta da (C.F. Parte_1
e da (C.F. ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. MILIZIA DEBORA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà previsto dall'art. 473 bis. 51 co. II c.p.c., rinunziando alla comparizione personale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“a) le parti dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
b) le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza e questione economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per i pregressi rapporti e in particolare per l'ISTAT maturato che dichiarano di aver compensato con la quota dell'assegno UNICO;
c) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo di Parte_2 Per_1 300,00 euro mensili, oltre Istat maturando, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense di Velletri del 30.03.2015; d) in ragione delle esigenze lavorative del sig. il quale attualmente è domiciliato all'estero, e delle Pt_2 difficoltà legate alle continue autorizzazioni necessarie per la scuola, per lasalute e per ogni altra esigenza di maggiore rilevanza, le parti convengono l'affido esclusivo della minore alla sig.ra Per_1 sicché ogni decisione di maggiore interesse inerente la gestione della minore e Parte_1 segnatamente istruzione, salute, educazione e nessuna esclusa, anche in tema di richiesta benefici e/o agevolazioni di natura sanitaria e/o fiscale , venga presa dalla sig.ra in ragione della Parte_1 lontanza fisica del padre;
la sig.ra si impegna a comunicare al sig ogni Parte_1 Parte_2 decisione da assumere in modo da salvaguardare, medio tempore, il diritto alla bigenitorialità del genitore non collocatario;
e) il padre potrà tenere con sé la minore quando vorrà e comunque una volta al mese, con pernotto, compatibilmente con le esigenze di lavoro dello stesso;
il padre potrà tenere con sé o il 24 o il 25 dicembre ad anni alterni, o il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni, e Per_1 per le vacanze di Pasqua, un giorno ad anni alternati o Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; l' Per_2 la bambina sarà sempre con la madre, il papà potrà tenerla con sé 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (luglio e agosto) previo accordo per le date con la madre, da prendere entro e non oltre il 31 maggio del relativo anno;
f) resta inteso che in caso di rientro definitivo in Italia del sig. la sig.ra acconsentirà alla modifica dell'affidamento in condiviso;
g) le parti si Pt_2 Parte_1 prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minore h) la sig.ra Persona_3 presta sin d'ora il suo consenso e si obbliga ad attivarsi per fornire tutte le necessarie Parte_1 autorizzazioni per l'espatrio della minore allorché la stessa dovrà recarsi in visita presso il Per_1 padre in quel di Sharm El Sheikh.”; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Nettuno in data 26/09/2015 (annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di
Nettuno dell'anno 2015 , al N. 63 Parte 2 , Serie A , Ufficio 1) alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 07/04/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Baffa Riccardo Massera