Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3870 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, via Lenzi n. C.F._1
5 presso lo studio dell'avv. GIARRATANA MARCELLO (C.F.:
, che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Messina, viale San C.F._3
Martino 146, presso lo studio dell'avv. NOTARIANNI AURORA F. (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22/11/2024, i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_2
MESSINA il 16/12/1967, premesso:
- di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Messina il 05/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 587, parte 2, serie A, anno 2002;
- che dall'unione erano nati a Mantova, in data 17/04/2005, il figlio e, in data 12/05/2009, la figlia;
Per_1 Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15174/2022 del
29/09/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“a) la casa familiare sita in Messina Viale P. Umberto n. 61 Cpl.
“Italia”, di proprietà della madre del SI. resterà nella completa Pt_2
disponibilità del marito che ivi continuerà ad abitare con i due figli Per_1
e b) la figlia minore e il figlio maggiore saranno Per_2 Per_2 Per_1
affidatati in modo condiviso e paritario con collocamento alternato i primi
15 giorni del mese presso l'abitazione del padre e gli ultimi 15 giorni presso l'abitazione della madre. In ogni caso i genitori paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole;
c) le festività
2 pasquali/natalizie e più in generale per tutte le festività nazionali saranno regolate secondo il principio dell'alternanza annuale, da trascorrere un anno con la madre e un anno con il padre;
per le vacanze estive, relativamente al periodo da trascorrere, anche continuativamente, con i figli e Per_2 Per_1
i coniugi si accorderanno preventivamente e secondo le esigenze di entrambi, assicurando pari periodi con ciascun genitore;
d) la madre verserà al padre, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli la somma pari ad a € 100,00 (cento) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ciascun mese;
e) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli la somma pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per ciascun figlio, stabilita in questa misura in considerazione dell'attuale condizione d'inoccupazione della madre, entro il giorno 5 di ciascun mese;
f) le spese straordinarie per i figli saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre;
g) il SI. si impegna a versare alla SI.ra la metà della somma Pt_2 Pt_1
ricevuta a titolo di assegni familiari/assegno unico che si aggiungono al contributo di mantenimento mensile;
h) il contributo al mantenimento dei figli, ossia la somma di € 700,00 (350+350) e quella di € 200,00
(100+100), sarà adeguato secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso;
i) i coniugi si impegnano al pagamento delle spese mediche e sanitarie non previste dal servizio sanitario nazionale nonché di quelle scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo in misura del 70% il padre e del 30%. l) i coniugi si impegnano a rivedere le condizioni dell'accordo sul mantenimento dei figli non appena la SI.ra avrà Pt_1
una stabile occupazione lavorativa ovvero al momento in cui i figli raggiungeranno la autosufficienza economica;
m) il SI. avrà cura Pt_2
del cane assumendosi tutti i relativi oneri, che resterà presso Per_3
3 l'abitazione di Viale P. Umberto. n) Entrambe le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni domanda inerente l'attribuzione di un assegno di divorzio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
All'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15174/2022 del 29/09/2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
4 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 05/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 587, parte 2, serie A, anno 2002, tra nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 19/02/1976, e , nato a Parte_2
MESSINA il 16/12/1967, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 22/11/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
5