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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2062 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti. BISCOTTI Parte_1 C.F._1
LEONARDO e MAMMARELLA BAMBINA DANIELA, giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRE Controparte_1 C.F._2
ANTONIO, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.04.2021 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con , in Foggia, in data 18.02.2004, trascritto agli atti del predetto Controparte_1
Comune (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2004); che dal matrimonio erano nati due figli (il Per_1
09.07.2004) e (il 27.10.2009); che con decreto di omologa del 20.12.2018 il Tribunale di Per_2
Foggia aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni disposte in sede di separazione circa l'affido ed il mantenimento dei figli minori e non prevedendo alcun
“mantenimento” in favore della moglie;
chiedeva, inoltre, di “Disporre la cessazione dell'obbligo di versamento della somma di € 565,00 per il pagamento del mutuo esistente sulla casa coniugale, ponendo tale obbligo esclusivamente in capo alla IG.ra ; ovvero, richiamando quanto pattuito concordemente in sede di separazione, procedere alla vendita CP_1 della casa coniugale, consentendo la divisione del ricavato, depurato dal debito residuo del mutuo in essere;
ovvero il riscatto della quota (50%) del IG. , da parte della , con la corresponsione di una somma non inferiore ad € Parte_1 CP_1
50.000,00 per il passaggio della proprietà della casa al 100% alla IG.ra che si accollerà in via esclusiva la parte CP_1 restante del mutuo”.
Il ricorrente, al riguardo, deduceva che: rispetto alla separazione erano peggiorate le proprie condizioni economiche in quanto dal 18.11.2019 aveva cambiato mansioni lavorative (da agente di Polizia
Municipale presso il Comune di Termoli a Cancelliere del Giudice di Pace) a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute, con conseguente riduzione della busta paga pari adesso a € 1.200,00 netti mensili in luogo di € 1.750,00 percepiti precedentemente;
che non riusciva più a provvedere al pagamento del mutuo ipotecario cointestato con la moglie e contratto per l'acquisto della casa coniugale, in quanto oltre alla riduzione del proprio reddito annuo era gravato anche dal pagamento di altri prestiti contratti per l'acquisto di una nuova autovettura nonché per altre necessità.
La resistente costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data Controparte_1
17.06.2021 non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la conferma delle statuizioni disposte in sede di separazione consensuale.
Con ordinanza riservata del 04.07.2021 il Presidente, dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, affidava i figli minori e Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui assegnava anche la casa coniugale e regolamentando il diritto di visita paterno;
inoltre, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e minori, versando alla moglie l'assegno mensile di € Per_1 Per_2
400,00, (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi
2 nell'interesse dei figli nella misura del 50%; nulla disponeva in merito alla rata di mutuo rimessa alla regolamentazione pattizia delle parti.
In sede di memoria integrativa parte ricorrente reiterava le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo chiedendo all'uopo una riduzione del mantenimento per i figli minori pari ad € 300,00 mensili mentre la resistente chiedeva il riconoscimento della somma mensile pari a € 500,00 a titolo di assegno divorzile oltre all'aumento del mantenimento per i figli minori pari ad € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio) mensili.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 10.06.2022 il Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, delegava i Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori a svolgere una indagine psico-sociale e conoscitiva della situazione familiare delle parti e dei minori, ordinava la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e rinviava la causa per il deposito della relazione.
Con ordinanza del 06.2.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, poiché ritenuta matura per la decisione.
Con istanza depositata il 14.01.2025 parte ricorrente chiedeva di revocare il mantenimento in favore del figlio divenuto nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
All'udienza del 31.03.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il procuratore della sola parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, anche in ordine all'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale nelle more depositata dal ricorrente, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo trasmettersi gli atti al
Pubblico Ministero in sede il quale, con nota del 04.04.2025 rassegnava le proprie conclusioni.
*******
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Dagli atti di causa risulta che i coniugi, si sono separati in virtù di decreto di omologa del 20.12.2018 del
Tribunale di Foggia, non reclamato.
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3 Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della FI . Per_2
In via preliminare, occorre osservare che, nelle more del presente procedimento, il figlio è Per_1 divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla va disposto in merito al regime di affido, collocamento e diritto di visita.
Con riguardo alla FI minore della coppia (nata il [...]) entrambe le parti sono Per_2 concordi nel richiedere l'affidamento condiviso della stessa.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconIGliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità genitoriale. Invero, nella relazione di indagine espletata dei servizi sociali sull'intero nucleo familiare, depositata in data 14.11.2022 non sono emersi elementi di pregiudizio concreto per la minore o profili di inidoneità genitoriale.
4 Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza del 04.07.2021, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della FI
Per_2
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento della FI minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la separazione dei coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che sia Per_2 ormai prossima a compiere il sedicesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando la minore aveva undici anni. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un rigido calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e FI, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla resistente, occorre rilevare che, stante la coabitazione della FI minore, con la madre, la casa coniugale deve essere Per_2 assegnata alla , trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla CP_1 permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08,
11035/07, 1545/06).
Sul mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni economiche, parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne , sul presupposto dell'avvenuto Per_1 raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultimo, mentre per la FI minore la Per_2 conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio maggiorenne occorre richiamare i seguenti Per_1 principi giurisprudenziali “Nell'ipotesi di domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
l'onere della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive compete al genitore obbligato, soggetto passivo del rapporto”
(Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/09/2020, n. 19077), ovvero “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di
5 procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, (…) (Cass. civ. Sez. I
Ord., 15/12/2021, n. 40282).
Ciò posto, va rilevato che il ricorrente ha rappresentato e documentato che il figlio maggiorenne dal 16.9.2024 è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, Per_1 con la , con contratto di somministrazione presso l'azienda utilizzatrice Controparte_2 Parte_2 dal 16.09.2024 al 15.09.2025, con la qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla fresatura
[...] industriale dei metalli - conduttore”. Dal contratto prodotto, inoltre, si evince una retribuzione adeguata.
Ebbene, dal momento che il figlio maggiorenne risulta inserito nel mondo del lavoro da circa Per_1 di un anno e percepisce una retribuzione adeguata alle sue eIGenze di vita, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, può ritenersi, con un grado di ragionevole certezza, che Per_1 sia divenuto economicamente autosufficiente.
Deve, dunque, essere disposta, a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_1 Per_1
Con riferimento al mantenimento della FI minore va osservato, che ai sensi degli artt. 316 Per_2 bis e 337 ter comma 4 c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
Il , ex agente di Polizia Municipale – ora Cancelliere del Giudice di Pace, ha dichiarato un Parte_1 reddito per l'anno di imposta 2019 pari a circa € 32.712.00 (cfr. certificazione unica in atti), mentre dalle ultime buste paga depositate emerge che la retribuzione mensile ammonta a circa € 2.000,00 mensili
(cfr. buste paga ottobre, novembre e dicembre 2024).
La , in passato casalinga, attualmente risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato e part time alle dipendenze della società Cooperativa Coop Allenza dal 13.06.2022 con la qualifica di Ottico.
Ebbene, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, ma anche delle accresciute eIGenze della FI minore in ragione dell'età rispetto al periodo dell'udienza presidenziale –- atteso che l'aumento delle eIGenze dei figli è legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. 2191/2009;
Cass. civ. 17005/2007) – appare equo aumentare il quantum del mantenimento paterno, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI minore versando a Per_2
la somma mensile di € 250,00, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della FI, così come
6 individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
Sull'assegno divorzile.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile, formulata dalla resistente solo con la memoria integrativa, la stessa deve considerarsi rinunciata.
Ebbene, il Tribunale ritiene che sia venuto meno l'interesse della alla pronuncia sulla predetta CP_1 domanda;
ciò si desume inequivocabilmente dalla valutazione complessiva della condotta processuale della stessa resistente, la quale, nel corso del giudizio, non ha avanzato istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno divorzile e, inoltre, ha omesso di precisare le conclusioni e di depositare le comparse conclusionali. Al riguardo, a nulla rileva l'intervenuta rinuncia alla procura da parte del difensore, atteso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse.
Nessuna statuizione va, pertanto, adottata sulla domanda di assegno divorzile di parte resistente;
domanda che, in ogni caso, risultava totalmente sfornita di prova.
Sulle ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
In ordine alla domanda concernente il pagamento del mutuo ipotecario e/o vendita della casa coniugale, va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domanda di accertamento esulante dal thema decidendum del procedimento contenzioso di divorzio, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie, risarcitorie, di pagamento di somme di danaro, ovvero di accertamento della proprietà, soggette al rito di cognizione ordinaria (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in epigrafe meglio generalizzati, contratto in Foggia in data 18.02.2004, trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2004, atto n. 19, parte II, serie A);
7 - ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nel relativo atto di matrimonio al momento del passaggio in giudicato;
- affida la FI minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di loro, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura, residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_1 Per_1
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 27 di ogni mese, a Parte_1 [...]
a titolo di contribuzione al mantenimento della FI la somma di € 250,00, CP_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI minore (si richiama il protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati);
- assegna la casa coniugale e;
Controparte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dal ricorrente, come da parte motiva;
- spese di lite compensate;
Così deciso, in Foggia, in data 01.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2062 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti. BISCOTTI Parte_1 C.F._1
LEONARDO e MAMMARELLA BAMBINA DANIELA, giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRE Controparte_1 C.F._2
ANTONIO, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.04.2021 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con , in Foggia, in data 18.02.2004, trascritto agli atti del predetto Controparte_1
Comune (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2004); che dal matrimonio erano nati due figli (il Per_1
09.07.2004) e (il 27.10.2009); che con decreto di omologa del 20.12.2018 il Tribunale di Per_2
Foggia aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni disposte in sede di separazione circa l'affido ed il mantenimento dei figli minori e non prevedendo alcun
“mantenimento” in favore della moglie;
chiedeva, inoltre, di “Disporre la cessazione dell'obbligo di versamento della somma di € 565,00 per il pagamento del mutuo esistente sulla casa coniugale, ponendo tale obbligo esclusivamente in capo alla IG.ra ; ovvero, richiamando quanto pattuito concordemente in sede di separazione, procedere alla vendita CP_1 della casa coniugale, consentendo la divisione del ricavato, depurato dal debito residuo del mutuo in essere;
ovvero il riscatto della quota (50%) del IG. , da parte della , con la corresponsione di una somma non inferiore ad € Parte_1 CP_1
50.000,00 per il passaggio della proprietà della casa al 100% alla IG.ra che si accollerà in via esclusiva la parte CP_1 restante del mutuo”.
Il ricorrente, al riguardo, deduceva che: rispetto alla separazione erano peggiorate le proprie condizioni economiche in quanto dal 18.11.2019 aveva cambiato mansioni lavorative (da agente di Polizia
Municipale presso il Comune di Termoli a Cancelliere del Giudice di Pace) a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute, con conseguente riduzione della busta paga pari adesso a € 1.200,00 netti mensili in luogo di € 1.750,00 percepiti precedentemente;
che non riusciva più a provvedere al pagamento del mutuo ipotecario cointestato con la moglie e contratto per l'acquisto della casa coniugale, in quanto oltre alla riduzione del proprio reddito annuo era gravato anche dal pagamento di altri prestiti contratti per l'acquisto di una nuova autovettura nonché per altre necessità.
La resistente costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data Controparte_1
17.06.2021 non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la conferma delle statuizioni disposte in sede di separazione consensuale.
Con ordinanza riservata del 04.07.2021 il Presidente, dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, affidava i figli minori e Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui assegnava anche la casa coniugale e regolamentando il diritto di visita paterno;
inoltre, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e minori, versando alla moglie l'assegno mensile di € Per_1 Per_2
400,00, (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi
2 nell'interesse dei figli nella misura del 50%; nulla disponeva in merito alla rata di mutuo rimessa alla regolamentazione pattizia delle parti.
In sede di memoria integrativa parte ricorrente reiterava le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo chiedendo all'uopo una riduzione del mantenimento per i figli minori pari ad € 300,00 mensili mentre la resistente chiedeva il riconoscimento della somma mensile pari a € 500,00 a titolo di assegno divorzile oltre all'aumento del mantenimento per i figli minori pari ad € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio) mensili.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 10.06.2022 il Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, delegava i Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori a svolgere una indagine psico-sociale e conoscitiva della situazione familiare delle parti e dei minori, ordinava la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e rinviava la causa per il deposito della relazione.
Con ordinanza del 06.2.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, poiché ritenuta matura per la decisione.
Con istanza depositata il 14.01.2025 parte ricorrente chiedeva di revocare il mantenimento in favore del figlio divenuto nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
All'udienza del 31.03.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il procuratore della sola parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, anche in ordine all'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale nelle more depositata dal ricorrente, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo trasmettersi gli atti al
Pubblico Ministero in sede il quale, con nota del 04.04.2025 rassegnava le proprie conclusioni.
*******
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Dagli atti di causa risulta che i coniugi, si sono separati in virtù di decreto di omologa del 20.12.2018 del
Tribunale di Foggia, non reclamato.
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3 Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della FI . Per_2
In via preliminare, occorre osservare che, nelle more del presente procedimento, il figlio è Per_1 divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla va disposto in merito al regime di affido, collocamento e diritto di visita.
Con riguardo alla FI minore della coppia (nata il [...]) entrambe le parti sono Per_2 concordi nel richiedere l'affidamento condiviso della stessa.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconIGliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità genitoriale. Invero, nella relazione di indagine espletata dei servizi sociali sull'intero nucleo familiare, depositata in data 14.11.2022 non sono emersi elementi di pregiudizio concreto per la minore o profili di inidoneità genitoriale.
4 Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza del 04.07.2021, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della FI
Per_2
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento della FI minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la separazione dei coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che sia Per_2 ormai prossima a compiere il sedicesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando la minore aveva undici anni. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un rigido calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e FI, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla resistente, occorre rilevare che, stante la coabitazione della FI minore, con la madre, la casa coniugale deve essere Per_2 assegnata alla , trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla CP_1 permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08,
11035/07, 1545/06).
Sul mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni economiche, parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne , sul presupposto dell'avvenuto Per_1 raggiungimento della indipendenza economica di quest'ultimo, mentre per la FI minore la Per_2 conferma delle statuizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio maggiorenne occorre richiamare i seguenti Per_1 principi giurisprudenziali “Nell'ipotesi di domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
l'onere della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive compete al genitore obbligato, soggetto passivo del rapporto”
(Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/09/2020, n. 19077), ovvero “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di
5 procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, (…) (Cass. civ. Sez. I
Ord., 15/12/2021, n. 40282).
Ciò posto, va rilevato che il ricorrente ha rappresentato e documentato che il figlio maggiorenne dal 16.9.2024 è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, Per_1 con la , con contratto di somministrazione presso l'azienda utilizzatrice Controparte_2 Parte_2 dal 16.09.2024 al 15.09.2025, con la qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla fresatura
[...] industriale dei metalli - conduttore”. Dal contratto prodotto, inoltre, si evince una retribuzione adeguata.
Ebbene, dal momento che il figlio maggiorenne risulta inserito nel mondo del lavoro da circa Per_1 di un anno e percepisce una retribuzione adeguata alle sue eIGenze di vita, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, può ritenersi, con un grado di ragionevole certezza, che Per_1 sia divenuto economicamente autosufficiente.
Deve, dunque, essere disposta, a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne . Parte_1 Per_1
Con riferimento al mantenimento della FI minore va osservato, che ai sensi degli artt. 316 Per_2 bis e 337 ter comma 4 c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
Il , ex agente di Polizia Municipale – ora Cancelliere del Giudice di Pace, ha dichiarato un Parte_1 reddito per l'anno di imposta 2019 pari a circa € 32.712.00 (cfr. certificazione unica in atti), mentre dalle ultime buste paga depositate emerge che la retribuzione mensile ammonta a circa € 2.000,00 mensili
(cfr. buste paga ottobre, novembre e dicembre 2024).
La , in passato casalinga, attualmente risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato e part time alle dipendenze della società Cooperativa Coop Allenza dal 13.06.2022 con la qualifica di Ottico.
Ebbene, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, ma anche delle accresciute eIGenze della FI minore in ragione dell'età rispetto al periodo dell'udienza presidenziale –- atteso che l'aumento delle eIGenze dei figli è legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. 2191/2009;
Cass. civ. 17005/2007) – appare equo aumentare il quantum del mantenimento paterno, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI minore versando a Per_2
la somma mensile di € 250,00, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della FI, così come
6 individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
Sull'assegno divorzile.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile, formulata dalla resistente solo con la memoria integrativa, la stessa deve considerarsi rinunciata.
Ebbene, il Tribunale ritiene che sia venuto meno l'interesse della alla pronuncia sulla predetta CP_1 domanda;
ciò si desume inequivocabilmente dalla valutazione complessiva della condotta processuale della stessa resistente, la quale, nel corso del giudizio, non ha avanzato istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno divorzile e, inoltre, ha omesso di precisare le conclusioni e di depositare le comparse conclusionali. Al riguardo, a nulla rileva l'intervenuta rinuncia alla procura da parte del difensore, atteso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse.
Nessuna statuizione va, pertanto, adottata sulla domanda di assegno divorzile di parte resistente;
domanda che, in ogni caso, risultava totalmente sfornita di prova.
Sulle ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
In ordine alla domanda concernente il pagamento del mutuo ipotecario e/o vendita della casa coniugale, va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domanda di accertamento esulante dal thema decidendum del procedimento contenzioso di divorzio, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, quali quelle restitutorie, risarcitorie, di pagamento di somme di danaro, ovvero di accertamento della proprietà, soggette al rito di cognizione ordinaria (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in epigrafe meglio generalizzati, contratto in Foggia in data 18.02.2004, trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2004, atto n. 19, parte II, serie A);
7 - ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nel relativo atto di matrimonio al momento del passaggio in giudicato;
- affida la FI minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di loro, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura, residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_1 Per_1
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 27 di ogni mese, a Parte_1 [...]
a titolo di contribuzione al mantenimento della FI la somma di € 250,00, CP_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI minore (si richiama il protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati);
- assegna la casa coniugale e;
Controparte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dal ricorrente, come da parte motiva;
- spese di lite compensate;
Così deciso, in Foggia, in data 01.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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