Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7254/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MACCHIA ANTHONY e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI BANDIERA, 48 20099 SESTO SAN GIOVANNI presso il difensore avv. MACCHIA ANTHONY
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._1
FERRARA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CASTEL MORRONE, 18 20129 MILANO presso il difensore avv. FERRARA FABIO
CONVENUTO
OGGETTO: condominio
CONCLUSIONI: come da fogli depositati telematicamente
Con atto di citazione il ha convenuto in giudizio Parte_2
l'ex amministratore onde ottenere la condanna al risarcimento di danni _1 patiti dal condominio derivanti dall'inadempimento del contratto di amministrazione, oltre interessi e spese
1
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Zurich Insurance chiedendo che fossero respinte perché infondate, le domande svolte dal e di conseguenza Parte_1 respinta la domanda di garanzia e manleva promossa dal convenuto . _1
Senza necessità di seguito istruttorio, la causa passa in decisione.
Rigettate le eccezioni del convenuto relative all'asserita carenza di poteri del ad agire, va rilevato come la delibera assembleare prodotta in atti, pur se Parte_1 genericamente formulata, risulta idonea a conferire mandato all'amministratore per l'instaurazione del presente giudizio. Le contestazioni circa l'indicazione generica del convenuto (“Amministratore Villa”) e la natura dell'azione sono infondate, posto che la volontà assembleare emerge inequivoca dal contesto complessivo, e risulta confermata dal comportamento successivo dei condomini e dalla piena rappresentanza processuale esercitata nel corso del processo.
Sulla responsabilità del sig. _1
2. La responsabilità del sig. deve ritenersi pienamente dimostrata _1 sulla base degli atti di causa e della documentazione prodotta.
3. , nella sua qualità di socio accomandatario illimitatamente _1 responsabile della società Viesse S.a.s. di Villa e Stopiglia – incaricata della gestione del Condominio di via Roma 95 in fino al dicembre 2016 – ha Pt_1 agito, per ammissione di parte, quale effettivo referente operativo dell'attività di amministrazione.
4. L'obbligazione che fa capo all'amministratore condominiale è di natura contrattuale, connotata da elevato contenuto fiduciario e da una necessaria diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.), attesa la rilevanza economica, tecnica e relazionale delle funzioni esercitate. Il venir meno a tali obblighi, anche per negligenza o omissione, espone l'amministratore a responsabilità risarcitoria verso il . Parte_1
5. Nel caso di specie, le doglianze del trovano fondamento in plurimi e Parte_1 documentati episodi che denotano violazioni gravi e sistematiche degli obblighi fiduciari da parte dell'amministratore:
6. a) Esecuzione di opere non autorizzate dall'assemblea
7. La delibera del 7 giugno 2011 approvava esclusivamente il rifacimento dei balconi, con finanziamento massimo di € 107.000,00. È invece emerso che vennero effettuate opere ulteriori, senza previa autorizzazione assembleare, per un importo significativamente superiore, e comunque non previamente rendicontato.
2 8. La tesi difensiva, secondo cui le maggiori spese erano "note, previste e legittime",
è smentita dal fatto che né il consuntivo finale venne sottoposto ai condomini per approvazione, né furono rispettati i limiti autorizzativi imposti dalla delibera. Come affermato dalla Suprema Corte, “l'amministratore di condominio non può disporre spese straordinarie non previamente autorizzate dall'assemblea, pena la sua responsabilità per mala gestio” (Cass. civ. n. 14530/2010).
9. b) Ritardo nella presentazione della richiesta di contributo regionale
10. Il Condominio ha documentato che, per effetto del ritardo nella trasmissione della domanda per il contributo regionale relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche, è andato perduto un finanziamento pari a € 4.124,21. Tale danno è direttamente imputabile alla negligenza dell'amministratore, che non ha provveduto nei termini o non ha vigilato sull'adempimento dell'obbligo, in violazione dei doveri di diligenza e cura dell'interesse condominiale.
11. c) Causazione di more e aggravi economici
12. Il ha inoltre subito oneri aggiuntivi per € 308,63 a titolo di interessi Parte_1 moratori dovuti a ritardati pagamenti nei confronti dei fornitori, come da documentazione bancaria versata in atti. Anche tale voce, seppur di entità inferiore, è rivelatrice di una gestione disordinata e trascurata dell'incarico.
13. d) Assenza di trasparenza e di informativa verso i condomini
14. In spregio agli obblighi di rendicontazione e informazione, l'amministrazione Viesse ha omesso di comunicare puntualmente lo stato di avanzamento dei lavori, le variazioni nei costi e le condizioni economiche degli appalti. Tali omissioni hanno privato l'assemblea della possibilità di esercitare un controllo consapevole sull'operato dell'amministratore.
15. È irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, il fatto che i lavori siano stati effettivamente realizzati e goduti dal . Come più volte Parte_1 affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità dell'amministratore non si fonda sul risultato dell'intervento edilizio in sé, ma sul modo in cui esso è stato gestito, sull'osservanza delle delibere assembleari, e sul rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza (Cass. civ. n. 2807/2018).
16. e) Rilevanza personale della responsabilità
17. Nonostante la cancellazione della società Viesse S.a.s. nel 2019, il sig. _1
, in qualità di socio accomandatario, risponde illimitatamente e
[...] personalmente delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 2313 c.c. Tale responsabilità permane anche dopo la cessazione dell'ente e non può essere elusa opponendo la mera cessazione della società. 18. Pertanto, alla luce delle numerose e gravi omissioni e violazioni poste in essere dal convenuto, risulta pienamente dimostrata la sua responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato di amministrazione.
3 Sul danno e sulla sua quantificazione
La domanda risarcitoria avanzata dal Condominio di via Roma 95 in si fonda su Pt_1 una pluralità di voci di danno connesse alla mala gestio dell'allora amministratore, sig.
. Tali voci sono state dettagliatamente allegate e documentalmente _1 comprovate nel corso del giudizio, risultando perciò integralmente accoglibili.
Il danno, nella sua complessiva quantificazione di € 25.847,67, si articola nelle seguenti poste:
€ 19.250,00 per somme versate a impresa appaltatrice senza autorizzazione assembleare
Questa è la voce principale del danno, riferita a pagamenti eseguiti dal sig. alla _1 ditta per opere che non erano state né previste né autorizzate dalla delibera CP_2 condominiale del 7 giugno 2011.
Come chiarito, l'assemblea aveva approvato il solo rifacimento dei balconi, stabilendo un limite massimo di spesa pari a € 107.000,00, da finanziare mediante mutuo. I documenti contabili prodotti in atti dimostrano che il costo finale è risultato sensibilmente superiore, e soprattutto comprensivo di opere private e spese non deliberate, che non possono essere legittimamente poste a carico della collettività condominiale.
Il convenuto non ha provato che tali somme siano state autorizzate in forma successiva o ratificate dall'assemblea, né che fossero necessarie ed urgenti ex art. 1135, co. 2, c.c. Ne deriva l'indebito esborso, per il quale è fondata la richiesta di restituzione a titolo di risarcimento.
€ 4.124,21 per perdita del contributo regionale
Tale somma corrisponde al finanziamento che il non ha potuto Parte_1 incassare dalla Regione Lombardia per l'intervento volto all'abbattimento delle barriere architettoniche (costruzione dello scivolo d'ingresso).
La responsabilità dell'amministratore è in questo caso legata alla presentazione tardiva della domanda di contributo, che ha comportato l'irricevibilità dell'istanza o, comunque, il venir meno della possibilità di accedere al fondo pubblico disponibile.
La negligenza è grave, trattandosi di un adempimento tecnico-gestionale elementare, pienamente rientrante tra i doveri dell'amministratore. L'inerzia ha causato un danno emergente certo e attuale, quantificato in base al contributo previsto dal bando pubblico.
4 € 308,63 per interessi moratori da ritardati pagamenti
Tale importo è stato addebitato al dalle banche o dai fornitori per ritardi Parte_1 nei pagamenti degli importi dovuti, imputabili a un'errata gestione delle scadenze da parte dell'amministratore uscente.
Anche questo costo, seppur di modesta entità, costituisce un danno economico diretto derivante da una condotta negligente. È principio consolidato che l'amministratore sia tenuto a garantire la corretta esecuzione dei pagamenti condominiali nei termini previsti, pena l'insorgere di responsabilità per spese evitabili (cfr. Cass. civ. n. 29879/2021).
€ 2.164,83 per spese legali stragiudiziali (incluse quelle di mediazione)
Questa voce comprende gli oneri legali sostenuti dal in via preventiva Parte_1 per tutelarsi nei confronti dell'amministratore uscente, tra cui:
• attività del legale prima della causa;
• lettere di messa in mora del 25.11.2020 e 12.05.2021;
• costi della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010, terminata con esito negativo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, tali spese rientrano nel concetto di danno emergente, in quanto rappresentano esborsi necessari per cercare una risoluzione bonaria e formalizzare le contestazioni all'amministratore inadempiente. Ne è dunque giustificato il ristoro, trattandosi di spese strettamente collegate alla lesione subita.
In conclusione, le singole voci sopra esaminate risultano tutte comprovate da idonea documentazione, prodotta in atti senza che le stesse siano state specificamente contestate nei loro importi dal convenuto.
Pertanto, il danno va liquidato in via integrale nella somma complessiva di € 25.847,67, oltre interessi legali dalla data dell'evento dannoso o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, ai sensi dell'art. 1284, co. 1 e 4 c.c.
Sulla posizione della Zurich Insurance
Il sig. ha chiamato in causa la compagnia _1 [...]
(già quale Controparte_3 Controparte_4 assicuratore della responsabilità civile professionale della società Viesse S.a.s., di cui era socio accomandatario e che ha amministrato il Condominio di via Roma 95 sino al
20 dicembre 2016.
5 La compagnia, costituitasi in giudizio, ha contestato la propria legittimazione passiva sollevando diverse eccezioni, tra cui:
• l'intervenuta cancellazione della società assicurata, senza liquidazione;
• la presunta inoperatività della polizza rispetto agli eventi dedotti in giudizio;
• la mancanza di autonoma responsabilità del sig. , quale soggetto estraneo _1 rispetto al contraente della polizza.
Tutte queste eccezioni risultano infondate.
Persistenza della copertura assicurativa anche dopo la cancellazione della società assicurata
Secondo consolidata giurisprudenza, la cancellazione dal Registro delle imprese non estingue i debiti sociali, che restano trasferiti in capo ai soci nelle società di persone, come la S.a.s.
Analogamente, la copertura assicurativa stipulata dalla società resta efficace per i fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza e produce i suoi effetti anche dopo la cessazione dell'ente, qualora la domanda giudiziale abbia ad oggetto eventi dannosi anteriori alla cancellazione, come nel caso in esame.
Il danno lamentato dal attore si è manifestato tra il 2011 e il 2016, dunque Parte_1 in piena vigenza della società Viesse e della relativa polizza RC professionale. Il rapporto assicurativo era quindi attivo all'epoca dei fatti generativi del danno e la compagnia è obbligata a tenere indenne l'assicurato.
Estensione soggettiva della copertura al socio accomandatario responsabile
La compagnia ha sostenuto che il sig. non potrebbe essere ritenuto “assicurato”, in _1 quanto persona fisica distinta dalla società contraente. Tale tesi è priva di pregio.
Nelle società di persone, il socio accomandatario agisce in nome e per conto della società, esercita la funzione gestionale ed è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.). Di conseguenza, l'evento dannoso imputabile alla società – e coperto dalla polizza – è giuridicamente riferibile anche al socio gestore, il quale subisce direttamente l'effetto risarcitorio e può opporre la garanzia assicurativa attivata dalla società stessa.
Anche sotto il profilo funzionale, la polizza per responsabilità civile professionale ha lo scopo di proteggere il patrimonio degli amministratori da pretese risarcitorie relative all'esercizio delle loro funzioni. Ritenere escluso dalla garanzia il soggetto che ha
6 concretamente svolto l'attività amministrativa e che risponde personalmente del danno, significherebbe svuotare la polizza di contenuto reale.
Assenza di clausole di esclusione opponibili
La compagnia non ha prodotto né ha provato l'esistenza di clausole contrattuali che escludano la copertura per i fatti oggetto di causa. Né risulta dedotta alcuna causa di decadenza dalla garanzia (es. denuncia tardiva del sinistro) o comportamento doloso dell'assicurato che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., potrebbe limitare o escludere l'obbligo indennitario.
Pertanto, deve ritenersi obbligata in via solidale con il sig. Controparte_3
, ai sensi dell'art. 1917 c.c., al pagamento delle somme liquidate a titolo di _1 risarcimento, entro i limiti di massimale previsti dalla polizza (non contestati nel presente giudizio
Responsabilità solidale ex lege
La solidarietà passiva tra assicuratore e assicurato è costituzionalmente compatibile e giuridicamente ammessa quando, come nel caso di specie, il terzo danneggiato agisce contro entrambi. Non si tratta di coobbligazione soggettiva in senso stretto, ma dell'applicazione della tutela integrale del danneggiato: l'assicuratore è obbligato a rimborsare quanto l'assicurato è tenuto a pagare in forza del contratto di assicurazione obbligatoria e, in assenza di limitazioni contrattuali, anche direttamente nei confronti del danneggiato.
In definitiva, deve essere accertata e dichiarata la responsabilità solidale della
[...]
, quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile Controparte_3 professionale della Viesse s.a.s., per il danno derivante dalla mala gestio del sig.
. _1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
1. Accerta e dichiara la responsabilità del sig. per inadempimento agli _1 obblighi di amministratore del Condominio di via Roma 95 in;
Pt_1
2. Condanna il sig. al pagamento, in favore del attore, della _1 Parte_1 somma complessiva di € 25.847,67, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
7 3. Dichiara la Controparte_3 obbligata in solido con il sig. al pagamento della somma di cui sopra, nei limiti _1 della copertura assicurativa vigente all'epoca dei fatti;
4. Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore del attore, delle Parte_1 spese di mediazione liquidate in € 1.029.94 oltre alle spese di lite che si liquidano in € 360,00 per spese ed € 6.500,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di legge.
Milano 9/06/2025
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
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