Sentenza 26 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6073 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIMITILE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso l'Avvocato ANTONIO D'AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO ARMANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MILLE 41/A, presso l'avvocato MARIA VIRGINIA ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE IACONO, NICOLA RESCIGNO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 728/01 dalla Corta d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/04/01;
udita la relaziono dalla causa svolta nella Camera di consiglio il 28/10/03 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
Lette lo conclusioni dal P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, rigetti il ricorso perché manifestamente infondato, con le conseguenze di legge. RILEVATO
che è impugnata la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha rigettato l'appello del Comune di Cimitile avverso sentenza del Tribunale di Napoli, il quale, su domanda proposta da NT DO aveva determinato l'indennità di occupazione legittima ed aveva liquidato il risarcimento por l'occupazione appropriativa di terreno, ritenuto edificabile, di proprietà dell'attore, sito in contrada Croce del Comune di Cimitile, assoggettato a procedura ablatoria;
RITENUTO
quanto all'unico motivo del ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Cimatile, e illustrato da memoria, come pure il controricorso proposto da NT DO, che esso è manifestamente infondato: la destinazione ad opere di viabilità che sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (art. 13 legge 1150/42), di regola rimessa allo strumento di attuazione, è riconducibile a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass. 15519/01), del quale non deve tenersi conto al fine di determinare l'indennità di esproprio (e di liquidare il danno da occupazione appropriativa). Si legge nella sentenza impugnata che l'area espropriata rientrava in zona residenziale, e che la destinazione a strada comportava un sacrificio particolare di un singolo proprietario, non riconducibile alla zonizzazione, e che il ricorrente stesso ammette che la strada era a servizio di una particolare lottizzazione. Correttamente il giudice di merito ha accolto la domanda ritenendo l'edificabilità del terreno occupato;
che il ricorso va conseguentemente rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese;
visto l'art. 375, secondo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 l. 24.3.2001 n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in E. 2800, di cui E. 2700 per onorari, ed E. 100 per spese vive, oltre alle spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004