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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa n. 3231/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3231/2024
* Oggi 17/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Tucci per e l'Avv. Calandruccio per i quali richiamano le conclusioni di cui alle CP_1 CP_2 rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3231/2024 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Emanuela Tucci come da mandato in atti,
ATTRICE Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Michele Calandruccio come da mandato in atti, CONVENUTA e Controparte_3
[...]
[...]
CONVENUTI - CONTUMACI e OGGETTO: “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento adottato CP_2 dal Giudice dell'Esecuzione il 20.06.2024 nell'ambito della espropriazione immobiliare iscritta al n. 47/2019 r.g.e., con il quale è stato approvato il secondo progetto distributivo del ricavato, chiedendone, in via d'urgenza, la sospensione. La società opponente, creditore procedente in sede esecutiva, ha sostenuto la mancanza dei presupposti per il procedimento di correzione dell'errore materiale instaurato da
[...]
, comproprietaria dei beni pignorati, con riferimento al primo progetto di Pt_1 distribuzione, approvato e dichiarato esecutivo nel marzo 2024.
2 Il G.E. ha rigettato l'istanza sospensiva del provvedimento, condannato a CP_2 rifondere a le spese della fase endo-esecutiva e assegnato termine perentorio per CP_1
l'iscrizione dell''opposizione al ruolo contenzioso ordinario, adempimento al quale ha provveduto tempestivamente formulando richiesta di rigetto dell'opposizione, con CP_1 conferma conseguente del progetto distributivo, come corretto il 20.06.2024, e condanna di alla corrisponderle la somma di 16.026,01 Euro a lei assegnata. CP_2
Si è costituita nel giudizio di merito mentre gli altri partecipanti alla procedura CP_2 esecutiva hanno preferito restare contumaci. All'udienza tenuta in presenza il giorno 20.03.2025, i procuratori di hanno CP_1 CP_2 dato conto che la procedura esecutiva è stata definita ed è cessata la materia del contendere, pertanto la decisione ad oggi è limitata alla statuizione sulle spese dell'opposizione, in mancanza di accordo sulle stesse. E' stata pertanto fissata l'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** Deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, come documentato da la somma di 16.026,01 Euro, erroneamente attribuita nel CP_2 primo piano di distribuzione del ricavato alla creditrice procedente, è stata dalla medesima pagata all'avente diritto, comproprietaria dell'immobile staggito, , che ne aveva Parte_1 fatto richiesta al GE. Nel frattempo la procedura esecutiva è giunta a termine, pertanto sono sopravvenute circostanze fattuali modificative che, rispetto all'instaurazione del presente giudizio ordinario, hanno consolidato la posizione della comproprietaria e determinato il definito CP_1 superamento delle censure, anche di ordine procedurale, introdotte da rispetto CP_2 alle quali si condivide e fa proprio il contenuto dell'ordinanza emessa dal GE il 10.2024, noto alle parti. Ciò posto, è opportuno rammentare che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (si veda, in questo senso, Cass. civ. Sez. II n. 30251 del 31.10.2023). In assenza di accordo sulle spese processuali nel caso in esame, avendone chiesto la compensazione integrale e la condanna a carico della controparte , CP_2 Parte_1 occorre pronunciarsi sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr., tra le tante, Cass. civ. 11.08.2022 n. 24714, Cass. civ. 29.07.2021 n. 21757e del 29.11.2016 n. 24234).
3 Ebbene, non si condivide il rilievo di in ordine al difetto di interesse di ad CP_2 CP_1 instaurare il giudizio di merito, non essendo seguita all'approvazione del secondo progetto distributivo del ricavato e al rigetto dell'istanza di sospensiva dell'ottobre 2024, la restituzione dell'importo più volte menzionato, introitato dalla procedente, pacificamente in assenza di valida giustificazione causale: nessun rapporto di natura sostanziale sussiste e sussisteva tra e idoneo a legittimare il trattenimento da parte della prima della quota del CP_2 CP_1 ricavato spettante alla seconda. , si ripete, risulta essere comproprietaria, per la Parte_1 quota del 50%, dell'immobile pignorato, rispetto all'ulteriore 50% di proprietà dell'esecutato
, unico debitore di CP_4 CP_2
La restituzione della somma, inoltre, sebbene richiesta formalmente da in data Parte_1
18.10.2024, facendo riferimento nella propria comunicazione sia al progetto di distribuzione del giugno 2024, approvato e divenuto definito, che alla espressa disposizione di restituzione nei confronti di a ella somma di 16.026,01 Euro in esso contenuta, risulta essere CP_2 CP_1 stata effettuata soltanto a seguito di instaurazione della presente controversia (iscritta il 07.11.2024) e precisamente il 21.01.2025, pur nella piena consapevolezza della creditrice procedente di non avere alcun titolo per trattenerla, giacché – si ripete – non vi è mai stato alcun rapporto obbligatorio tra e . L'assenza di tale rapporto CP_2 Parte_1 rendeva altresì palese l'errore presente nel primo progetto e la correttezza di quello datato 20.06.2024 che ha, tuttavia, ritenuto di impugnare per ragioni soltanto formali, CP_2 superabili e superate nei termini indicati dal GE con l'ordinanza del 04.10.2024, oltreché incapaci di arrecare pregiudizio difensivo o altro qualificabile come ingiusto alla società. Sussiste, in aggiunta all'interesse effettivo di ad instaurare la causa di merito per Parte_1 vedere rigettata l'opposizione di e così confermato il secondo piano di CP_2 distribuzione del ricavato, come corretto il 20.06.2024, la ritualità dell'iniziativa volta a dare concreta esecuzione a tale progetto, attraverso la proposizione della domanda di condanna al pagamento della somma. Nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il Giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Nella fattispecie, sebbene intestato l'atto introduttivo del giudizio come “merito ex art. 618 c.p.c. a seguito di opposizione agli atti esecutivi”, la citazione, oltre ad avere in parte il contenuto tipico di tale opposizione – essendo diretta all'accertamento della validità ed efficacia del piano di riparto rettificato a seguito della correzione di errore materiale, così come approvato dal GE il 20.06.2024 –, contiene ulteriore domanda di condanna che, sia pure non conforme allo schema tipico del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, è chiaramente diretta a dare attuazione al piano per la parte finale in cui dispone che dovrà restituire a la somma di 16.026,01”. CP_2 Parte_1
Non si ravvisano, dunque, profili di inammissibilità, improcedibilità di tale domanda, strettamente connessa a quella di accertamento della validità dell'atto opposto da CP_2
a farne valere l'efficacia e a chiederne la concreta attuazione. I precedenti rilievi, da cui si evince la fondatezza delle domande originariamente proposte da
, impongono di porre le spese di lite a carico di in applicazione del Parte_1 CP_2 principio di soccombenza virtuale;
nel liquidarle, si è fatto riferimento al valore della controversia e a quelli minimi delle singole fasi processuali, in ragione della sostanziale
4 riproposizione in questa sede degli argomenti già sviluppati avanti il Giudice dell'Esecuzione e della concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi proposta da così decide: CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna a rifondere a CP_2 [...]
le spese processuali sostenute, liquidate in 2.540,00 Euro per compenso professionale Pt_1
e 195,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 17 aprile 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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