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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 14796/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIGLIO Parte_1
ROBERTO e CECI GIROLAMO
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento di maggiore percentuale di danno biologico permanente da malattie di origine professionale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ottenuto dall' il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della patologia denunciata, CO bilaterale, con postumi invalidanti pari al 2% e di aver presentato invano opposizione in via amministrativa per ottenere il riconoscimento dei postumi nella misura fino al 5%, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, di una diversa e maggiore valutazione del danno biologico subito dalla malattia riconosciuta nella misura fino al 5% o comunque superiore al 2%, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento della prestazione spettante con cumulo con le altre patologie accertate oltre accessori, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, ritenendo congrua la valutazione operata in sede amministrativa dei postumi invalidanti derivati dalla patologia denunciata e riconosciuta, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, incontestata l'origine professionale della malattia denunciata all' sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande CP_1 avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi processualmente accertata una diversa e maggiore valutazione degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente derivati dalla malattia denunciata e riconosciuta – CO bilaterale –.
Dall'elaborato peritale, infatti, è dato riscontrare un grado di menomazione permanente complessivo derivato dalla patologia denunciata – CO bilaterale - valutato nella misura del 3% a titolo di danno biologico.
Pag. 2 di 5 Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale della patologia e dei postumi invalidanti riscontrati, la cui derivazione professionale è indiscussa, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento della maggiore percentuale del danno biologico subito a causa della malattia di origine professionale – CO bilaterale -.
Ed infatti, diversamente da quanto valutato in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato un danno biologico derivato dalla malattia in esame pari al 3%, dunque in misura superiore alla misura del 2% valutata dalla commissione medica in sede amministrativa, ed un danno biologico complessivo derivato da tutte le patologie riconosciute pari al 13%.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata e deve essere riconosciuto il diritto alla prestazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 2,
D.L.vo n. 38/2000 nella misura complessiva del 13% derivato complessivamente da tutte le malattie denunciate e riconosciute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della prestazione spettante ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 attraverso la valutazione complessiva del danno biologico complessivamente derivato dalle patologie
Pag. 3 di 5 denunciate e riconosciute nella misura del 13% ai sensi dell'art. 13
D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia di origine professionale -CO bilaterale - con postumi invalidanti permanenti complessivi nella misura del 3% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della prestazione spettante ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 attraverso la valutazione complessiva del danno biologico derivato da tutte le malattie denunciate e riconosciute nella misura del 13% ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
Pag. 4 di 5 2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 14796/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIGLIO Parte_1
ROBERTO e CECI GIROLAMO
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento di maggiore percentuale di danno biologico permanente da malattie di origine professionale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ottenuto dall' il riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della patologia denunciata, CO bilaterale, con postumi invalidanti pari al 2% e di aver presentato invano opposizione in via amministrativa per ottenere il riconoscimento dei postumi nella misura fino al 5%, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, di una diversa e maggiore valutazione del danno biologico subito dalla malattia riconosciuta nella misura fino al 5% o comunque superiore al 2%, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento della prestazione spettante con cumulo con le altre patologie accertate oltre accessori, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, ritenendo congrua la valutazione operata in sede amministrativa dei postumi invalidanti derivati dalla patologia denunciata e riconosciuta, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, incontestata l'origine professionale della malattia denunciata all' sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande CP_1 avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi processualmente accertata una diversa e maggiore valutazione degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente derivati dalla malattia denunciata e riconosciuta – CO bilaterale –.
Dall'elaborato peritale, infatti, è dato riscontrare un grado di menomazione permanente complessivo derivato dalla patologia denunciata – CO bilaterale - valutato nella misura del 3% a titolo di danno biologico.
Pag. 2 di 5 Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale della patologia e dei postumi invalidanti riscontrati, la cui derivazione professionale è indiscussa, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento della maggiore percentuale del danno biologico subito a causa della malattia di origine professionale – CO bilaterale -.
Ed infatti, diversamente da quanto valutato in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato un danno biologico derivato dalla malattia in esame pari al 3%, dunque in misura superiore alla misura del 2% valutata dalla commissione medica in sede amministrativa, ed un danno biologico complessivo derivato da tutte le patologie riconosciute pari al 13%.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata e deve essere riconosciuto il diritto alla prestazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 2,
D.L.vo n. 38/2000 nella misura complessiva del 13% derivato complessivamente da tutte le malattie denunciate e riconosciute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della prestazione spettante ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 attraverso la valutazione complessiva del danno biologico complessivamente derivato dalle patologie
Pag. 3 di 5 denunciate e riconosciute nella misura del 13% ai sensi dell'art. 13
D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da malattia di origine professionale -CO bilaterale - con postumi invalidanti permanenti complessivi nella misura del 3% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente della prestazione spettante ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 attraverso la valutazione complessiva del danno biologico derivato da tutte le malattie denunciate e riconosciute nella misura del 13% ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
Pag. 4 di 5 2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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