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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3127/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19552/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025258089502 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3044/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rapp.to, difeso e domiciliato RICORRE A codesta onorevole Commissione Tributaria affinché voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1) in via preliminare, stante il palese fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 02820250025258089501 per mancata notifica dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento n.
964265209951, conseguentemente annullarlo con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima applicazione della responsabilità solidale, per intervenuta prescrizione del credito portato in esecuzione con la cartella di pagamento 02820250025258089501, per intervenuta prescrizione delle sanzioni ed interessi, per illegittima applicazione delle sanzioni nonché per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente annullarla con ogni conseguenza di legge;
4) condannare i resistenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata. Con vittoria, infine, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi allo scrivente avvocato anticipatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte.
2 Ufficio resistente Agenzia entrate Riscossione si conclude perché sia rigettato il ricorso nei confronti della concludente siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, una cartella di pagamento n. 02820250025258089501 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che in data 08.08.2025 notificava alla ricorrente, in qualità di erede del sig. Nominativo_1 (c.f.:
CF_1), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 941,01; tale cartella di pagamento, secondo quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, veniva notificata a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 964265209951 notificato, a loro dire, in data 12.07.2022, avente ad oggetto Tassa automobilistica, anno di riferimento 2019, ente creditore Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, con sede in Napoli al Centro Direzionale
Isola C5.
La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3 La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
4 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli uffici impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di Riscossione che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
La Regione Campania, pur ritualmente citata via PEC, è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
5 Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19552/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025258089502 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3044/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rapp.to, difeso e domiciliato RICORRE A codesta onorevole Commissione Tributaria affinché voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1) in via preliminare, stante il palese fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 02820250025258089501 per mancata notifica dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento n.
964265209951, conseguentemente annullarlo con ogni conseguenza di legge;
3) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima applicazione della responsabilità solidale, per intervenuta prescrizione del credito portato in esecuzione con la cartella di pagamento 02820250025258089501, per intervenuta prescrizione delle sanzioni ed interessi, per illegittima applicazione delle sanzioni nonché per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente annullarla con ogni conseguenza di legge;
4) condannare i resistenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata. Con vittoria, infine, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi allo scrivente avvocato anticipatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte.
2 Ufficio resistente Agenzia entrate Riscossione si conclude perché sia rigettato il ricorso nei confronti della concludente siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, una cartella di pagamento n. 02820250025258089501 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che in data 08.08.2025 notificava alla ricorrente, in qualità di erede del sig. Nominativo_1 (c.f.:
CF_1), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 941,01; tale cartella di pagamento, secondo quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, veniva notificata a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 964265209951 notificato, a loro dire, in data 12.07.2022, avente ad oggetto Tassa automobilistica, anno di riferimento 2019, ente creditore Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, con sede in Napoli al Centro Direzionale
Isola C5.
La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3 La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
4 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli uffici impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di Riscossione che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
La Regione Campania, pur ritualmente citata via PEC, è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
5 Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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