Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3127
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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    Fumus boni iuris e periculum in mora

    La domanda di sospensione non è stata esplicitamente decisa, ma il ricorso è stato accolto nel merito.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio di Riscossione non abbia fornito la prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico. Di conseguenza, la cartella impugnata è considerata il primo atto con cui la pretesa è stata esercitata.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito e delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che, non essendo comprovata la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, si è maturata la prescrizione triennale del tributo.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna per responsabilità aggravata

    La Corte ha compensato le spese di giudizio, non accogliendo esplicitamente la richiesta di risarcimento del danno.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, rigettando implicitamente la richiesta dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3127
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo