Sentenza 5 novembre 1980
Massime • 2
Il promittente, convenuto in giudizio per l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, puo chiedere in via riconvenzionale la rescissione del contratto preliminare per lesione anche se dalla data di conclusione di questo sia gia decorso il termine annuale di prescrizione previsto dall'art 1449 cod civ, poiche per detto promittente la lesione sorge in concreto solo con l'Azione giudiziaria per l'esecuzione specifica. ( V 480/65, mass n 310849; ( V 2151/62, mass n 253330; ( Conf 1526/77, mass n 385237).*
La promessa di vendita di un bene oggetto di comproprieta, stipulata da tutti i comproprietari con il promissario acquirente, da luogo a tanti distinti contratti preliminari di compravendita quanti sono i comproprietari promittenti, ciascuno dei quali e obbligato a prestare il consenso al trasferimento definitivo del proprio diritto sul bene nei limiti della quota spettantegli. Ognuno di tali contratti e suscettibile di separata esecuzione specifica, in quanto, per l'autonomia e l'indipendenza caratterizzanti i singoli negozi, la pronuncia costitutiva ex art 2932 cod civ, relativa al trasferimento di una singola quota o (qualora sia intervenuta la divisione) della porzione materiale del bene ad essa corrispondente, non importa alcuna immutazione del contratto preliminare non adempiuto.*
Commentario • 1
- 1. La rescissione del contrattoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/11/1980, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1980 |
Testo completo
La promessa di vendita di un bene oggetto di comproprieta, stipulata da tutti i comproprietari con il promissario acquirente, da luogo a tanti distinti contratti preliminari di compravendita quanti sono i comproprietari promittenti, ciascuno dei quali e obbligato a prestare il consenso al trasferimento definitivo del proprio diritto sul bene nei limiti della quota spettantegli. Ognuno di tali contratti e suscettibile di separata esecuzione specifica, in quanto, per l'autonomia e l'indipendenza caratterizzanti i singoli negozi, la pronuncia costitutiva ex art 2932 cod civ, relativa al trasferimento di una singola quota o (qualora sia intervenuta la divisione) della porzione materiale del bene ad essa corrispondente, non importa alcuna immutazione del contratto preliminare non adempiuto.*