Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2025, proposto da LU MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato e Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di EL CO OT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO AR, ES AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giuseppe Roncoroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto di ragione,
della deliberazione del Consiglio Comunale di EL CO OT n. 66 del 18 dicembre 2024, pubblicata all'albo pretorio comunale fino al 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “ esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione del Primo Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 ”;
del Piano degli Interventi (PI) del Comune di EL CO OT, approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 66/2024, nelle parti in cui recepisce l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 11/2004 tra il Comune ed i signori CO AR e ES AT per atto 27.11.2014, n. 87.014 rep. notaio G. Muraro di Asiago (VI), e, in particolare, della Tavola 2 - Zonizzazione e della Tavola n. 3.2 - Zonizzazione, nelle parti in cui classificano le aree di proprietà dei controinteressati censite al Catasto Fabbricati di EL CO OT, foglio 9, con la particella n. 714 ed al Catasto Terreni dello stesso Comune, foglio 9, con i mappali nn. 738, 789, 790, 791, 792, 793, 794 e 75, come zone territoriali omogenee “B/58”, “Verde Privato”, “F3” e “F4” e dell'art. 23, comma 2, delle Norme Tecniche Operative del PI, nella parte in cui prevede e disciplina la z.t.o. “B/58”;
degli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di EL CO OT e dei signori CO AR e ES AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di aver acquistato nell’anno 2018 dai signori CO AR e di ES AT un immobile residenziale di pregio, dotato di ampio giardino con piscina, nel Comune di EL CO OT, e che tale compendio confina verso sud e verso ovest unicamente con aree verdi, le cd. “golene” del fiume Astichello.
Al momento dell’acquisto il Piano di Assetto del Territorio (PAT) destinava tali aree verdi alla realizzazione del “Parco del Fiume Astichello” e quindi a restare inedificate e naturali.
Con il Piano degli interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 18 dicembre 2024, qui impugnato, il Comune ha però recepito un accordo pubblico privato ai sensi dell’art. 6 della legge regionale Veneto n. 11/2004 con gli odierni controinteressati, proprietari di tali aree a verde, con il quale è stato stabilito che:
- il terreno di circa 800 mq posto ad ovest della proprietà del ricorrente sia destinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico;
- l’area di circa 2.800 mq posta a sud della medesima proprietà sia destinata all’edificazione residenziale, con una volumetria massima di 2.700 mc;
- dette opere possano essere realizzate con interventi edilizi diretti, senza necessità di pianificazione attuativa.
Il deducente lamenta che le opere previste dal Piano degli interventi determineranno un’impermeabilizzazione delle aree interessate, già a rischio di allagamento in occasione delle piene del fiume; inoltre a causa dell’edificazione aumenterà il carico insediativo della zona, con un incremento di traffico non supportato da idonea viabilità: l’accesso al parcheggio pubblico è infatti previsto tramite una piccola stradina, su cui si apre anche l’accesso carraio dei ricorrenti. L’intervento determinerà quindi, complessivamente, una riduzione del carattere naturale delle aree limitrofe alla proprietà del ricorrente, sottraendo alla stessa luce, area e panorama, con una perdita di valore che egli stima nella misura di almeno il 15%.
Con il ricorso in epigrafe, trasposto in sede giurisdizionale dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione dei controinteressati, egli deduce quindi l’illegittimità della previsione urbanistica impugnata, per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 12, co. 3 e dell’art. 17, co. 2 della l.r. 11/2004, con riferimento al mancato rispetto della direttiva relativa al contenuto del Piano degli Interventi di cui all’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto del Territorio di EL CO OT (PAT) approvato nella conferenza di servizi con la Provincia del 16 gennaio 2018;
II. Violazione dell’art. 2, co. 1 lett. d) della l.r. 11/2004 e dell’art. 1, co. 2 della l.r. 14/2017. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione;
III. Violazione dell’art. 17, co. 2, lett. b) della l.r. 11/2004. Violazione dell’art. 28 bis della l. n. 1150/1942. Violazione dell’art. 12, co. 3, e dell’art. 17, co. 2, della l.r. 11/2004, con riferimento alla prescrizione di previa pianificazione attuativa di cui all’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto del Territorio di EL CO OT (PAT), approvato nella conferenza di servizi con la Provincia del 16.01.2018. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, incongruità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio il Comune di EL CO OT, instando per il rigetto del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, signori AT ES e AR CO, i quali hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, contestando che la perdita del carattere naturale delle aree e i pregiudizi paventati dal ricorrente sarebbero generici e non provati.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dai controinteressati.
L’eccezione deve essere respinta perché infondata.
Il ricorrente è proprietario di una villa il cui giardino confina, a sud e a ovest, unicamente con aree a verde. Risultano pertanto del tutto plausibili le allegazioni contenute nel gravame e la perizia tecnica prodotta dal deducente, le quali prospettano che detta area possa subire un pregiudizio dalla prevista edificazione, che sarebbe realizzata nell’immediata prossimità.
Il ricorrente ha allegato e fornito un principio di prova del danno che deriverebbe alla sua proprietà dall’intervento assentito dall’impugnato Piano degli Interventi in termini di perdita della caratteristica e dal valore naturale dei luoghi e, conseguentemente, del beneficio derivante dal richiesto annullamento, nel rispetto dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 dicembre 2021, n. 22.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Primo Piano degli Interventi comunale, oggetto di impugnazione, non rispetterebbe le previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati e in particolare l’art. 25 delle NTA del Piano di Assetto del territorio. Sostiene il deducente che ai sensi della disposizione invocata il Parco fluviale comprenderebbe, oltre al corso del fiume e alle sue immediate pertinenze, anche gli ambiti adiacenti liberi da edificazione, includendo quindi l’area destinata agli interventi di edificazione (parcheggio ed edifici residenziali).
La censura è infondata.
Nella Tavola 4 del PAT – Carta della trasformabilità (docc. 16 e 17 del Comune) l’area che viene resa edificabile con il Piano degli Interventi impugnato (indicata come B/58 nella zonizzazione del P.I.) è indicata come libera da prescrizioni e si trova all’interno della linea preferenziale dello sviluppo insediativo residenziale. Non è quindi ravvisabile il dedotto contrasto con il Piano di Assetto del Territorio.
Con il secondo motivo il deducente contesta la violazione della normativa regionale sul consumo di suolo (l.r. 14/2017), che consente l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non vi sono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Ai sensi della normativa regionale invocata l’edificazione all’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata non è vietata ma sottoposta a limiti quantitativi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 668/2018 distintamente per ogni singolo comune, da gestire sino all’anno 2050 (in termini TAR Veneto, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 1436).
Il rapporto preliminare ambientale per lo screening VAS, al paragrafo 3.4., dà conto della verifica del consumo di suolo conseguente alle trasformazioni previste dal P.I. effettuata dall’amministrazione. Tra le aree oggetto di trasformazione, la zona B/58 consuma 2.700 mq.
Dall’analisi ivi riportata emerge che il consumo complessivo delle previsioni del Piano risulta pari a 51.971 mq, con un residuo rispetto alla quantità massima assegnata al Comune di EL CO OT di 25.929 mq. Pertanto l’area di cui è questione è compresa nel territorio comunale “consumabile” ai sensi dell’invocata normativa regionale (complessivamente 7,79 ha), rispetto alla quale non sussiste, quindi, il denunciato contrasto.
Con l’ultima censura il ricorrente sostiene che la previsione edificatoria inserita nel P.I. richiederebbe un’attuazione attraverso pianificazione urbanistica attuativa o convenzionamento, atteso che l’area non è urbanizzata.
L’argomento non può essere condiviso.
Come evidenziato dal Comune resistente, gli interventi “non diretti”, ovvero non assentiti mediante permesso di costruire ordinario, ben possono essere realizzati attraverso lo strumento dell’accordo pubblico – privato. Tale strumento urbanistico consente infatti all’ente locale di regolare anche gli aspetti concernenti l’urbanizzazione dell’area, imponendo una serie di obblighi a carico del soggetto proponente. Nel caso di specie l’accordo pubblico privato prevede che gli odierni controinteressati realizzino a proprie spese il parcheggio pubblico di circa 700 mq da vincolare ad uso pubblico e la relativa viabilità di accesso e cedano al Comune un’area verde di 4.000 mq, che farà parte del Parco dell’Astichello, a fronte della edificabilità di un’area di loro proprietà. Rispetto alla zona B/58 i proponenti si sono impegnati inoltre a realizzare edifici in classe energetica almeno pari a A4, a rispettare i limiti di volumetria massima edificabile (2.700 mc), con altezza massima 10 metri e numero massimo di piani pari a 3.
Le stesse NTO del Piano degli Interventi confermano tale interpretazione laddove, all’art. 4, prevedono che il PI si attua attraverso interventi diretti e indiretti e che questi ultimi comprendono: i Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, privata o congiunta, il permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del d.P.R. 380/2001, gli accordi pubblico - privati di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004, gli accordi di programma ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, i programmi complessi.
Anche tale motivo è quindi infondato e, con esso, l’intero ricorso, che in conclusione va respinto.
La peculiarità del caso controverso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IM, Presidente
CO Rinaldi, Consigliere
EL BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL BA | AZ IM |
IL SEGRETARIO