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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata dal procuratore generale Parte_1 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via S. Umile da C.F._5
Bisignano n. 15/17, presso lo studio legale dell'avv. Riccardo Folino, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
(C.F. ), (C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) E (C.F. ) E Parte_8 C.F._8 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_9 C.F._9 sul figlio minore (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._10
Lamezia Terme (CZ), via S. Umile da Bisignano n. 15/17, presso lo studio legale dell'avv. Anna Muraca, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO C.F._1 ( .I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, via Walter Tobagi n. 15, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Luigi Pingitore, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA NONCHE' CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via F. Acri n. 30, presso lo studio legale dell'avv. Pasquale Ledonne, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Mafrici, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA E CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante p.t., quale mandataria e rappresentante della Controparte_4 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA E CONTRO
1 (C.F. ) E (C.F. Controparte_5 C.F._12 Controparte_6
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Enrico Toti n. 29, C.F._13 presso lo studio legale dell'avv. Sergio Vescio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI E CON (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Colelli n. 42, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Cortese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni sinistro stradale - morte. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la (quale proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco targato Controparte_1
DK535CG), la compagnia di assicurazione (in qualità di società di assicurazione per la CP_2
RCA di detto autocarro Fiat Iveco targato DK535CG), e (quali Controparte_5 Controparte_6 proprietari dell'autocarro Fiat Ducato targato AW267SX) e la compagnia di assicurazione CP_4
(in qualità di società di assicurazione per la RCA del suddetto autocarro Fiat Ducato targato
[...]
AW267SX), al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via preliminare, disporre con ordinanza immediatamente esecutiva a favore degli attori il pagamento, a titolo di provvisionale ex art. 5 della legge n. 102/2006, delle seguenti somme: somma di euro 596.835,00 o di quella diversa maggiore o minore somma pari a una percentuale da calcolare tra il 30% e il 50% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza – da porsi immediatamente ed in solido a carico delle compagnie assicuratrici e stante lo stato di bisogno degli attori come si evince dal modello CP_2 Controparte_4
CUD; nel merito: b) accertare e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per colpa e fatto esclusivi dei sig.ri e e, per l'effetto: condannare i convenuti in solido CP_8 Parte_10 tra loro a pagare a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme: - euro 541.600,00 ovvero la minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
Parte_1
- euro 266.00,00 ovvero la minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
- euro 266.000,00 ovvero la minore somma che risulterà di Parte_3 giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a - euro 179.425,00 ovvero la Parte_6 minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
Parte_7 euro 179.425,00 ovvero la minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
- euro 188.150,00 ovvero la minore somma che risulterà di Parte_8
2 giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
- euro 179.425,00 ovvero la Persona_1 minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
- Parte_5 euro 179.425,00 ovvero la minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTA costo vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data dell'effettivo soddisfo a;
- condannare le compagnie di assicurazione convenute previa declaratoria della Parte_4 colpevole mora nella liquidazione del risarcimento dovuto a rifondere a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori dell'ulteriore somma di euro 10.000,00 o la somma che risulterà di giustizia dopo l'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, comunque, la
[...] la .a pagare ai concludenti, la somma di euro 1.989,450,00 Controparte_9 Controparte_10 ovvero quella minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo della vita, e interessi legali con decorrenza dal 18.2.2010 alla data di effettivo soddisfo;
- indicare ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 131/1986, le società convenute quali parti obbligate al risarcimento dei danni nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”; il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva l'accoglimento delle Parte_11 seguenti conclusioni: in via preliminare: 1) rigettare la richiesta di concessione di una provvisionale per le ragioni esposte in narrativa;
2) dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni iure successionis anche perché gli attori hanno agito solo in proprio e anche quali eredi di;
3) dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda formulata dai nipoti Parte_4 della vittima che non rientrano automaticamente nella categoria degli aventi diritto;
nel merito: 4) dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa, di e rigettare, Parte_4 integralmente, la domanda proposta nei confronti della società convenuta perché del tutto infondata e non provata sia in fatto che in diritto;
5) in via estremamente gradata, dichiarare la responsabilità prevalente di nella causazione dell'evento e, conseguentemente, liquidare il danno nella Parte_4 giusta e reale misura, in proporzione al grado della colpa che sarà accertata in capo a tutti i condecenti dei tre veicoli coinvolti;
6) in ogni ipotesi contenere la tenutezza della società convenuta nei limiti del massimale di polizza;
7) sempre con il favore delle spese e competenze ed accessori di legge”. Resisteva alla pretesa degli attori anche la quale mandataria e Controparte_3 rappresentante della società la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di Controparte_4 legittimazione attiva dei nipoti di nonché di tutti gli attori in ordine alla richiesta di Parte_4 risarcimento dei danni iure hereditatis;
nel merito, contestava la domanda avversaria sia in punto di an sia in punto di quantum concludendo per il suo rigetto, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze processuali. Si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta e , i Controparte_5 Controparte_11 quali eccepivano, in via preliminare, la improcedibilità della domanda di parte attrice per il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio;
nel merito, i convenuti deducevano l'assoluta infondatezza della domanda di controparte sia in merito all'an debeatur sia in merito al quantum, insistendo per il rigetto integrale della richiesta risarcitoria degli attori, con il successo delle spese di processo. Resisteva in giudizio anche la la quale, in via preliminare, chiedeva di essere Controparte_1 autorizzata a chiamare in causa la in quanto soggetto che era nella effettiva Controparte_7 disponibilità del mezzo Iveco con targa DK535CG per effetto del contratto di nolo a freddo concluso tra
3 le parti;
nel merito, domandava il rigetto delle pretese attoree, oppure, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, chiedeva di essere manlevata dalla società
[...] oppure dalla con liquidazione a proprio favore delle spese Controparte_12 Controparte_7 processuali. A seguito di differimento e chiamata in causa si costituiva la la quale, Controparte_7 preliminarmente, eccepiva, la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito assumeva l'insussistenza di alcun profilo di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente veicolo Iveco con targa DK535CG, la carenza di prova della domanda e l'eccessività della pretesa risarcitoria, concludendo per il rigetto della domanda attorea. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso l'espletamento della prova orale autorizzata (audizione di vari testi delle parti). Esaurita l'istruttoria la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea per intervenuta transazione stragiudiziale. Al riguardo va evidenziato che benché non si rinvenga in atti la copia della transazione con la
[...] deve ritenersi, in base alle conclusioni delle parti conformi sul punto che la Controparte_3 transazione abbia determinato la cessazione della materia del contendere in ordine al merito della controversia. Orbene, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che “La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. sent. n. 12844 del 3.9.03). Pertanto, qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Nel caso di specie, non è contestato ed anzi è confermato dalle dichiarazioni rese dai difensori di parte attrice nelle note sostitutive di udienza che gli attori sono addivenuti ad un accordo transattivo stragiudiziale con la (quale mandataria e rappresentante della Controparte_3
e la Controparte_4 Controparte_12
A seguito di tali accordi conciliativi conclusi con alcune soltanto delle controparti gli attori hanno rinunciato alla propria domanda risarcitoria anche nei confronti di tutte le parti convenute. Ebbene, ritiene il Tribunale che la conciliazione determini la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito volontariamente e bonariamente tutti i punti controversi attinenti al presente
4 procedimento. Sul punto, merita infatti di essere osservato che, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga conciliata e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n. 368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672 ; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781 ; Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614 ; Cass., 1994 n. 576 ; Cass., 1993 n. 9401). Ed infatti, quanto alla cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che essa costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Più in particolare, secondo consolidata giurisprudenza, "il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass., sez. III, 11.01.2006 n. 271; cfr. Cass., sez. III, 02.08.2004 n. 14775; v. anche Cass., Sez. I, 7.05.2009 n. 10553 secondo cui "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). Orbene, nel caso in disamina, in considerazione della transazione intervenuta tra le parti, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra i contendenti. Deve ritenersi sussistere, cioè, una situazione dalla quale risulta concretamente venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/07 - n. 2567/2007 : "La
5 cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07 - n. 6909/2009 - n.10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (cfr. Cass. n. 801/1998). Stando alla giurisprudenza, non è possibile terminare il processo con la formula di cessata materia del contendere in ipotesi di residuo dissenso tra le parti. L'accordo, dunque, si pone quale requisito imprescindibile e deve riguardare “il profilo storico non meno che le conseguenze giuridiche del fatto”; in altre parole, le parti devono concordare tanto sul reale avvento del fatto, quanto sulle conseguenze giuridiche dello stesso. Solo in questo caso può affermarsi che nel corso del processo sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato “completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti”, facendo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda, quale originariamente proposta in giudizio, ed escludendo sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”. D'altronde, come veduto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
6 Vi è poi che venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990). Va precisato, altresì, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una loro compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.1986). In pratica, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. (sent. Cass. Civ., sez. VI, del 11/08/2022 n. 24714) Purtuttavia, come appena detto, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese non va statuito sempre in base al principio della soccombenza virtuale, ma occorre provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti, sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione (Trib. di Milano 7 novembre 2022) L'art. 92 c.p.c., inoltre, prevede che le spese di lite possono essere compensate quando vi è soccombenza reciproca o quando si verificano altre ragioni gravi ed eccezionali che la motivazione della sentenza deve indicare esplicitamente. La possibilità di compensare le spese, poi, vi è anche quando le parti abbiano sollecitato la loro integrale compensazione, una volta che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie, nell'accordo intercorso tra gli attori e la Controparte_3 gli attori, oltre a rinunciare alla loro domanda, hanno concordato la compensazione delle spese di lite, domandata anche nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Vi è stata quindi una doppia transazione, perfezionatasi dopo l'inizio del giudizio civile;
si è trattato, però, di una doppia transazione stipulata da alcuni soltanto dei condebitori in solido (vale a dire la e la . Controparte_3 Controparte_12
Come noto, ex art. 1304 c.c., la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore LE rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c. (così, Cass. 10 novembre 2008, n. 26909). Invero, in materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, co. 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'art. 1411, co. 2, c.c., in quanto il condebitore LE non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione (Cass. Civ. 30.08.2019 n. 21842).
7 In giurisprudenza si è detto che “il diritto potestativo di aderire, nel caso di obbligazione LE, alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c.- deve ritenersi tacitamente rinunciato ove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la chiusura transattiva della stessa. L'instaurazione o la prosecuzione della lite - infatti - sono logicamente antitetiche rispetto alla volontà di transigere, né potrebbe ammettersi che chi sia ormai parte in giudizio si riservi di manifestare in seguito quella volontà, perché ne deriverebbe uno squilibrio inammissibile del processo, il destino del quale sarebbe condizionato dalla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o porne nel nulla gli effetti in ogni momento "secundum eventum litis", in contrasto con il principio di parità delle parti processuali” (Cassazione civile sez. III 11 luglio 2014 n. 15895 ). Facendo riferimento ai principi generali in merito a tale previsione normativa, la predetta disposizione si applica solo nei casi in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito ed opera in mancanza di una diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore contenuta nella transazione stessa o in una specifica clausola contenuta nell'atto transattivo. La dichiarazione del condebitore costituisce un diritto potestativo vero e proprio che può essere manifestato senza termini di decadenza e requisiti di forma anche nel corso del giudizio, come recentemente ribadito da Cass. civ. n. 20250 del 25/09/2014: “La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza”. Inoltre, la dichiarazione manifestata nel corso del giudizio può essere effettuata anche dal procuratore ad LI , senza la necessità di un mandato in tal senso conferitogli dal cliente/condebitore LE (così Cass. civ. n. 3801 del 4.7.1979). Per far sì che la transazione produca effetti anche nei loro confronti, gli altri debitori devono dichiarare di volere "profittare" della transazione. La dichiarazione non richiede forme particolari, può essere anche tacita, purché univoca. Conseguenza immediata e diretta della dichiarazione di voler profittare dell'accordo transattivo effettuata dal condebitore LE nel corso del giudizio è il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dello stesso con relativa dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Nell'ambito, poi, delle transazioni concluse in sede infortunistica, il danneggiato o danneggiati con la sottoscrizione dell'accordo transattivo dichiarano di rinunciare a qualsiasi domanda e di non avere più nulla a pretendere nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile rinunciando a ogni ulteriore voce di danno presente e futura e, riguardando la transazione l'intero debito, il creditore non potrebbe impedire al coobbligato di rendere la dichiarazione di voler approfittare della transazione stessa. Tornando al caso di specie, occorre rilevare che tutte le parti convenute, in sostanza, anche tacitamente, hanno dichiarato di voler profittare della transazione intervenuta tra gli attori e la
[...]
e la Controparte_3 Controparte_12
Infatti, la ha aderito formalmente alla transazione tra le altre parti, così come Controparte_1
e , in modo tacito, dal momento che nelle memorie di replica Controparte_5 Controparte_11 hanno chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere riconoscendo appieno, quindi, l'efficacia della transazione intervenuta tra le altre parti. La invece, non doveva dichiarare di profittare della transazione in quanto terza Controparte_7 chiamata in manleva dalla non essendo, dunque, una coobbligata LE. Controparte_1
8 Peraltro, qualora si volesse pensare diversamente, può ritenersi che dalla condotta processuale della società terza chiamata sia emersa inequivoca la volontà di profittare delle due transazioni in questione dal momento che le difese rassegnate (di mero stile) e l'assenza del deposito di scritti conclusionali depongono per una chiara accettazione della rinuncia alle azioni risarcitorie da parte degli attori, per come concordato nelle transazioni di che trattasi. E' venuto meno pertanto qualsiasi interesse ad una pronuncia giudiziale sulla domanda degli attori anche con riferimento a tutte le altre parti in causa. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione. Le spese di lite, tuttavia, non dovranno essere liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale ma devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della complessità e particolarità delle questioni fattuali e giuridiche sottoposte al vaglio del Tribunale e alla concreta difficoltà dell'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti pure emersa nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti di causa, dovendosi peraltro evidenziare che Controparte_5
e , nei propri scritti difensivi, giammai hanno formulato eccezioni e/o censure Controparte_11 specifiche nei confronti dell'atto conciliativo/transattivo, manifestando, quindi, piena aderenza allo stesso, nel quale pacificamente è stata concordata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese processuali;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 19 luglio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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