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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2829 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Tripicchio;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefania Di Cato, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 3717/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. All'odierna udienza, come da verbale di udienza, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alla provvidenza richiesta, ovvero dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 20/03/2024, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti.
Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del Parte_1 fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra.
Devesi osservare che il riconoscimento delle prestazioni richieste è avvenuto in sede di giudizio di merito.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese devono essere parzialmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che i benefici richiesti sono stati riconosciuti solo nel giudizio di merito.
Le spese liquidate in favore del CTU nel presente procedimento e nel proc. n.
3717/23 in sede di ATP, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) condanna l' al pagamento del 50% delle spese del giudizio, CP_1 liquidate nella misura di €. 1.150,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marcello Tripicchio, procuratore costituito, con compensazione tra le parti del residuo 50%;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2
da questi espletata nel procedimento per ATP n. 3717/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2829 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Tripicchio;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefania Di Cato, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 3717/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni.
L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. All'odierna udienza, come da verbale di udienza, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alla provvidenza richiesta, ovvero dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 20/03/2024, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti.
Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del Parte_1 fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra.
Devesi osservare che il riconoscimento delle prestazioni richieste è avvenuto in sede di giudizio di merito.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese devono essere parzialmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che i benefici richiesti sono stati riconosciuti solo nel giudizio di merito.
Le spese liquidate in favore del CTU nel presente procedimento e nel proc. n.
3717/23 in sede di ATP, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) condanna l' al pagamento del 50% delle spese del giudizio, CP_1 liquidate nella misura di €. 1.150,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marcello Tripicchio, procuratore costituito, con compensazione tra le parti del residuo 50%;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2
da questi espletata nel procedimento per ATP n. 3717/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari