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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
TO VI, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2665/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Art. 11 C. 3- 12 D. Lgs. 546/92 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4145/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11751675 BONIFICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di Accertamento n. 11751675
afferente il tributo consortile esercizio annualità 2016 e 2017, notificato da AREA s.r.l. per conto del Ricorrente_1 si costituiva AREA ed il Ricorrente_1
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ER, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure l'avviso impugnato era congruamente motivato perché consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. Parimenti v'era la prova del presupposto impositivo cioè del beneficio attribuito al fondo del contribuente per effetto dell'attività consortile ER , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si
è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102
Anno 2025), il beneficio si presume ove vi sia in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale. Nel caso di specie il Ricorrente_1 ha dimostrato l'esistenza del piano di classifica approvato dal Consiglio regionale per cui si determina la presunzione di cui si è scritto sopra che non è contrastata dal nessuna allegazione del contribuente
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata conferma l'avviso di pagamento opposto con il ricorso introduttivo condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 466 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
TO VI, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2665/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Art. 11 C. 3- 12 D. Lgs. 546/92 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4145/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11751675 BONIFICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di Accertamento n. 11751675
afferente il tributo consortile esercizio annualità 2016 e 2017, notificato da AREA s.r.l. per conto del Ricorrente_1 si costituiva AREA ed il Ricorrente_1
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ER, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure l'avviso impugnato era congruamente motivato perché consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. Parimenti v'era la prova del presupposto impositivo cioè del beneficio attribuito al fondo del contribuente per effetto dell'attività consortile ER , in seguito all'intervento della Corte Costituzionale ( Sentenza 118/2018) si
è confermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo ove il fondo del contribuente abbia tratto un effettivo vantaggio dall'attività consortile. Quanto alla prova del beneficio per orientamento pacifico della Cassazione ( da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102
Anno 2025), il beneficio si presume ove vi sia in atti la prova dell'approvazione del c.d. piano di classifica da parte del Consiglio regionale. Nel caso di specie il Ricorrente_1 ha dimostrato l'esistenza del piano di classifica approvato dal Consiglio regionale per cui si determina la presunzione di cui si è scritto sopra che non è contrastata dal nessuna allegazione del contribuente
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata conferma l'avviso di pagamento opposto con il ricorso introduttivo condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 466 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta