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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. nr. R.G. 4173/2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4173/2014 r.g.a.c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 735/14 depositata il 27.06.2014 e vertente
TRA
(oggi , rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv.to Marco Fiertler, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
(CF. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to Antonella Scino, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 09.07.2024 tenutasi, ex art. 127ter c.p.c., in modalità cartolare;
la causa è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti l'11.10.2024 e il 31.10.2024 stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127ter c.p.c. il 12.07.2024). L'avv.to Fiertler nell'interesse dell' ha depositato, Parte_2 in data 10.09.2024, comparsa conclusionale;
l'avv. Scino nell'interesse dell'appellato ha depositato, in data 29.10.2024, memoria di replica. Entrambi si sono riportati a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e alle precedenti conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, con esonero dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima. Ai sensi dell'art. 1 58 della medesima legge, le modifiche di cui sopra sono immediatamente applicabili anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge 69 del 2009, ovvero al giorno 4/7/2009.
con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Rossano spiegando opposizione avverso il provvedimento n. 03481201300002174000, notificato in data 22.10.2013, con il quale è stato disposto il fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà, Fiat Panda tg. CL427MR. A sostegno della propria domanda ha eccepito: che dopo aver ricevuto, in data 15.04.2013, la notifica del preavviso di fermo ha presentato ricorso in autotutela ma, tuttavia, il concessionario ha provveduto a notificare all'attore un provvedimento di fermo illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione tendente a spiegare le ragioni della mancata sospensione del fermo;
che il fermo è stato disposto in assenza della notifica del sotteso verbale di accertamento e in assenza della notifica della sottesa cartella di pagamento;
che nel provvedimento non sono indicati gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
che la pretesa impositiva è prescritta perché relativa a violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica;
che non è stato emanato il regolamento di attuazione ex art. 89 del DPR 602/73 da cui discenderebbe il potere di disporre il fermo in capo al concessionario;
che il fermo è stato elevato su un'autovettura del valore di oltre 5.000 euro a fronte di un debito di sole euro 613,35 quindi per un valore di gran lungo inferiore;
che parte attrice ha subito e subisce un duplice danno sia sotto il profilo dell'inutilizzabilità del mezzo sia sotto il profilo del danno esistenziale, che può essere quantificato in complessivi euro 1.000,00.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e di condannare al risarcimento del danno nella misura di euro 30,00 per ogni Parte_1 giorno di fermo o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
Con comparsa depositata in data 12.02.2014 si è costituita l' eccependo in via Parte_1 preliminare l'incompetenza per materia del giudice di pace e replicando al proposto ricorso. Ha, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare, di dichiarare il difetto di competenza;
nel merito, di rigettare la domanda perché infondata.
Con sentenza n. 735/20114, depositata il 27.06.2014, il Giudice di Pace di Rossano ha accolto la domanda spiegata dal sul presupposto dell'eccesiva sproporzione tra CP_1 il valore del mezzo e il debito erariale, annullando il provvedimento di fermo e condannando alla cancellazione, a proprie spese, del fermo e al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato ha reiterato l'eccezione di Parte_1 incompetenza formulata in primo grado e ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni del primo giudice sulla emissione del provvedimento “in totale carenza di potere” e “in sproporzione tra l'importo del credito e il valore del veicolo”, atteso che nessuna norma impone un limite per procedere alla iscrizione del fermo e che non sono
2 applicabili ad esso le norme previste in caso di ipoteca, tanto più che il era già CP_1 stato edotto delle pretese a suo carico e delle conseguenze del mancato pagamento, non essendo ravvisabile nessun eccesso di potere.
Ha concluso, quindi, chiedendo di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare la legittimità dell'azione intrapresa da , con vittoria di spese. Parte_1
Costituitosi in giudizio, in data 17.09.2025, il ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 insistendo sulla correttezza del ragionamento del primo giudice e riproponendo nel merito i motivi – non affrontati dal primo giudice e assorbiti – relativi alla omessa notifica del verbale e della cartella di pagamento, della prescrizione del credito e della omessa emanazione il regolamento di attuazione ex art. 89 del DPR 602/73.
La causa, assegnata alla scrivente il 05.04.2019, dopo una serie di rinvii determinati dal carico del ruolo e, da ultimo, dalla necessità di procedere alla ricostruzione del fascicolo cartaceo di primo grado di , è stata posta definitivamente in decisione Parte_1 all'udienza del 09.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, ex art. 127ter c.p.c., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti l'11.10.2024 e il 31.10.2024 stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127ter c.p.c. il 12.07.2024).
L'avv.to Fiertler nell'interesse dell' ha depositato, Parte_2 in data 10.09.2024, comparsa conclusionale;
l'avv. Scino nell'interesse dell'appellato ha depositato, in data 29.10.2024, memoria di replica. Entrambi si sono riportati a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e alle precedenti conclusioni rassegnate.
In via del tutto preliminare va rilevato che in data 31.05.2024 ha Parte_1 provveduto al deposito telematico del proprio fascicolo di primo grado.
Va in primo luogo rilevato che l'eccezione di incompetenza reiterata anche in tale grado
è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata tempestivamente dall'appellante sin dal primo grado di giudizio. Invero, come si evince dal fascicolo di primo grado, la prima udienza di trattazione innanzi al giudice di pace si è svolta in data
05.02.2014 ma si è costituita solo il 12.02.2014, senza, peraltro mai Parte_1 partecipare alle successive udienze del 21.02.2024 e del 07.03.2014. Del resto, alla luce della pronuncia n. 15354/2015 resa dalla Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354), con l'effetto che l'atto processuale con il quale si impugni un tale provvedimento sia qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito, riguardo al quale troveranno applicazione gli ordinari principi regolatori della competenza per materia e per valore
(si veda anche Cass. Civ. n. 23564/2016: “Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt.
205, del d.lgs. n. 285 del 1992, e 22- bis, della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso
3 della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, ha natura alternativa all'esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”). Si tratta, a ben vedere, di una pronuncia le cui indicazioni appaiono suscettibili di trovare applicazione nel presente caso, inducendo a ritenere che, alla luce delle stesse, parte appellata avesse correttamente incardinato giudizio di opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. Senza considerare, poi, che parte opponente aveva comunque inteso attribuire alla propria opposizione anche valenza di rimedio recuperatorio di un mezzo di impugnazione non esercitato nella dedotta assenza di notifica della cartella di pagamento, sicché, anche sotto tale profilo il Giudice di Pace avrebbe comunque dovuto ritenere sussistente, quanto meno con riguardo a tale specifico profilo di impugnazione, la propria competenza.
Quanto all'ulteriore (e unico) motivo di appello lo stesso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2017, n. 22018). Il profilo di proporzione/sproporzione tra credito e valore del bene non è previsto per i beni mobili registrati (a differenza dei beni immobili ex art.77 d.P.R.602/1973 per quanto riguarda l'ammontare minimo del credito da garantire con l'iscrizione ipotecaria) sicché, da questo punto di vista, la sentenza impugnata non appare corretta.
Ebbene, anche a voler ritenere fondato il predetto motivo, l'appello di va Parte_1 rigettato dovendosi dare rilievo assorbente all'accoglimento del motivo di opposizione formulato in primo grado da parte appellata, originaria ricorrente, e riproposto in questa sede, afferente alla mancata notifica della cartella esattoriale sottesa al provvedimento di fermo impugnato e all'intervenuta prescrizione quinquennale. È noto, infatti, che l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni formulate dal ricorrente in primo grado, rimaste assorbite, e riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello. Infatti, nel caso in cui una parte risulti totalmente vittoriosa all'esito del giudizio di prime cure, come avvenuto nel caso di specie, la stessa non ha l'onere di proporre appello incidentale avverso le eccezioni e le domande rimaste semplicemente assorbite, ma deve soltanto riproporle ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Sotto tale aspetto si rileva, inoltre, che rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza, o integrarla, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado. Al riguardo, deve sottolinearsi che, come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 19798/2014) il predetto giudice,
4 nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. n. 696 del 2002). E la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado (v. Cass., sent. n. 28487 del 2005). Ancora,
“in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez.
3, n. 20652 del 25/09/2009).
Orbene, facendo applicazione dei predetti principi si deve rilevare che nessuna Parte_1 prova ha fornito in primo grado della notifica della cartella. Al riguardo, osserva il
Tribunale come l'indice foliario del fascicolo di prime cure di parte odierna appellante - contenente l'indicazione dei documenti asseritamente versati in atti al momento della costituzione in giudizio - non risulta essere stato debitamente e ritualmente sottoscritto, in calce, dal Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace;
né, tantomeno, dal foliario risulta la produzione della prova della notifica della cartella sottesa al fermo, che, quindi, non risulta essere mai stata versata in atti durante il corso del giudizio di primo grado.
Rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che
5 l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova.
Di talché, non essendovi prova dell'avvenuto rituale deposito della documentazione in commento deve escludersi che la documentazione apparentemente versata in atti in prime cure possa essere utilizzata ai fini della decisione.
Pertanto, in mancanza di prova in merito alla rituale notifica della cartella sottesa al provvedimento di fermo impugnato, deve ritenersi carente un presupposto indefettibile per la validità del fermo, dovendosi ritenere irrimediabilmente prescritto il diritto di credito, essendo trascorsi oltre cinque anni fra la commissione della violazione, avvenuta nel 2003, e la notifica sia del preavviso di fermo sia del fermo, avvenute pacificamente il 15.04.2013 e il 22.10.2013, quindi oltre il termine predetto.
In definitiva, per gli esposti motivi l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del valore dichiarato, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Scino, dichiaratasi anticipataria.
Deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio
2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. CONDANNA L'APPELLANTE al pagamento delle spese di lite in favore di parte
APPELLATA che si liquidano in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Scino, dichiaratasi anticipataria;
3. DÀ ATTO della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato al momento dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio di appello, se dovuto.
Così deciso in Castrovillari, in data 05.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4173/2014 r.g.a.c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 735/14 depositata il 27.06.2014 e vertente
TRA
(oggi , rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv.to Marco Fiertler, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
(CF. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to Antonella Scino, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 09.07.2024 tenutasi, ex art. 127ter c.p.c., in modalità cartolare;
la causa è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti l'11.10.2024 e il 31.10.2024 stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127ter c.p.c. il 12.07.2024). L'avv.to Fiertler nell'interesse dell' ha depositato, Parte_2 in data 10.09.2024, comparsa conclusionale;
l'avv. Scino nell'interesse dell'appellato ha depositato, in data 29.10.2024, memoria di replica. Entrambi si sono riportati a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e alle precedenti conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, con esonero dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima. Ai sensi dell'art. 1 58 della medesima legge, le modifiche di cui sopra sono immediatamente applicabili anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge 69 del 2009, ovvero al giorno 4/7/2009.
con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Rossano spiegando opposizione avverso il provvedimento n. 03481201300002174000, notificato in data 22.10.2013, con il quale è stato disposto il fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà, Fiat Panda tg. CL427MR. A sostegno della propria domanda ha eccepito: che dopo aver ricevuto, in data 15.04.2013, la notifica del preavviso di fermo ha presentato ricorso in autotutela ma, tuttavia, il concessionario ha provveduto a notificare all'attore un provvedimento di fermo illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione tendente a spiegare le ragioni della mancata sospensione del fermo;
che il fermo è stato disposto in assenza della notifica del sotteso verbale di accertamento e in assenza della notifica della sottesa cartella di pagamento;
che nel provvedimento non sono indicati gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
che la pretesa impositiva è prescritta perché relativa a violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica;
che non è stato emanato il regolamento di attuazione ex art. 89 del DPR 602/73 da cui discenderebbe il potere di disporre il fermo in capo al concessionario;
che il fermo è stato elevato su un'autovettura del valore di oltre 5.000 euro a fronte di un debito di sole euro 613,35 quindi per un valore di gran lungo inferiore;
che parte attrice ha subito e subisce un duplice danno sia sotto il profilo dell'inutilizzabilità del mezzo sia sotto il profilo del danno esistenziale, che può essere quantificato in complessivi euro 1.000,00.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e di condannare al risarcimento del danno nella misura di euro 30,00 per ogni Parte_1 giorno di fermo o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
Con comparsa depositata in data 12.02.2014 si è costituita l' eccependo in via Parte_1 preliminare l'incompetenza per materia del giudice di pace e replicando al proposto ricorso. Ha, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare, di dichiarare il difetto di competenza;
nel merito, di rigettare la domanda perché infondata.
Con sentenza n. 735/20114, depositata il 27.06.2014, il Giudice di Pace di Rossano ha accolto la domanda spiegata dal sul presupposto dell'eccesiva sproporzione tra CP_1 il valore del mezzo e il debito erariale, annullando il provvedimento di fermo e condannando alla cancellazione, a proprie spese, del fermo e al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato ha reiterato l'eccezione di Parte_1 incompetenza formulata in primo grado e ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni del primo giudice sulla emissione del provvedimento “in totale carenza di potere” e “in sproporzione tra l'importo del credito e il valore del veicolo”, atteso che nessuna norma impone un limite per procedere alla iscrizione del fermo e che non sono
2 applicabili ad esso le norme previste in caso di ipoteca, tanto più che il era già CP_1 stato edotto delle pretese a suo carico e delle conseguenze del mancato pagamento, non essendo ravvisabile nessun eccesso di potere.
Ha concluso, quindi, chiedendo di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare la legittimità dell'azione intrapresa da , con vittoria di spese. Parte_1
Costituitosi in giudizio, in data 17.09.2025, il ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 insistendo sulla correttezza del ragionamento del primo giudice e riproponendo nel merito i motivi – non affrontati dal primo giudice e assorbiti – relativi alla omessa notifica del verbale e della cartella di pagamento, della prescrizione del credito e della omessa emanazione il regolamento di attuazione ex art. 89 del DPR 602/73.
La causa, assegnata alla scrivente il 05.04.2019, dopo una serie di rinvii determinati dal carico del ruolo e, da ultimo, dalla necessità di procedere alla ricostruzione del fascicolo cartaceo di primo grado di , è stata posta definitivamente in decisione Parte_1 all'udienza del 09.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, ex art. 127ter c.p.c., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti l'11.10.2024 e il 31.10.2024 stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127ter c.p.c. il 12.07.2024).
L'avv.to Fiertler nell'interesse dell' ha depositato, Parte_2 in data 10.09.2024, comparsa conclusionale;
l'avv. Scino nell'interesse dell'appellato ha depositato, in data 29.10.2024, memoria di replica. Entrambi si sono riportati a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e alle precedenti conclusioni rassegnate.
In via del tutto preliminare va rilevato che in data 31.05.2024 ha Parte_1 provveduto al deposito telematico del proprio fascicolo di primo grado.
Va in primo luogo rilevato che l'eccezione di incompetenza reiterata anche in tale grado
è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata tempestivamente dall'appellante sin dal primo grado di giudizio. Invero, come si evince dal fascicolo di primo grado, la prima udienza di trattazione innanzi al giudice di pace si è svolta in data
05.02.2014 ma si è costituita solo il 12.02.2014, senza, peraltro mai Parte_1 partecipare alle successive udienze del 21.02.2024 e del 07.03.2014. Del resto, alla luce della pronuncia n. 15354/2015 resa dalla Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354), con l'effetto che l'atto processuale con il quale si impugni un tale provvedimento sia qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito, riguardo al quale troveranno applicazione gli ordinari principi regolatori della competenza per materia e per valore
(si veda anche Cass. Civ. n. 23564/2016: “Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt.
205, del d.lgs. n. 285 del 1992, e 22- bis, della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso
3 della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, ha natura alternativa all'esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”). Si tratta, a ben vedere, di una pronuncia le cui indicazioni appaiono suscettibili di trovare applicazione nel presente caso, inducendo a ritenere che, alla luce delle stesse, parte appellata avesse correttamente incardinato giudizio di opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. Senza considerare, poi, che parte opponente aveva comunque inteso attribuire alla propria opposizione anche valenza di rimedio recuperatorio di un mezzo di impugnazione non esercitato nella dedotta assenza di notifica della cartella di pagamento, sicché, anche sotto tale profilo il Giudice di Pace avrebbe comunque dovuto ritenere sussistente, quanto meno con riguardo a tale specifico profilo di impugnazione, la propria competenza.
Quanto all'ulteriore (e unico) motivo di appello lo stesso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2017, n. 22018). Il profilo di proporzione/sproporzione tra credito e valore del bene non è previsto per i beni mobili registrati (a differenza dei beni immobili ex art.77 d.P.R.602/1973 per quanto riguarda l'ammontare minimo del credito da garantire con l'iscrizione ipotecaria) sicché, da questo punto di vista, la sentenza impugnata non appare corretta.
Ebbene, anche a voler ritenere fondato il predetto motivo, l'appello di va Parte_1 rigettato dovendosi dare rilievo assorbente all'accoglimento del motivo di opposizione formulato in primo grado da parte appellata, originaria ricorrente, e riproposto in questa sede, afferente alla mancata notifica della cartella esattoriale sottesa al provvedimento di fermo impugnato e all'intervenuta prescrizione quinquennale. È noto, infatti, che l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni formulate dal ricorrente in primo grado, rimaste assorbite, e riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello. Infatti, nel caso in cui una parte risulti totalmente vittoriosa all'esito del giudizio di prime cure, come avvenuto nel caso di specie, la stessa non ha l'onere di proporre appello incidentale avverso le eccezioni e le domande rimaste semplicemente assorbite, ma deve soltanto riproporle ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Sotto tale aspetto si rileva, inoltre, che rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza, o integrarla, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado. Al riguardo, deve sottolinearsi che, come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 19798/2014) il predetto giudice,
4 nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. n. 696 del 2002). E la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado (v. Cass., sent. n. 28487 del 2005). Ancora,
“in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez.
3, n. 20652 del 25/09/2009).
Orbene, facendo applicazione dei predetti principi si deve rilevare che nessuna Parte_1 prova ha fornito in primo grado della notifica della cartella. Al riguardo, osserva il
Tribunale come l'indice foliario del fascicolo di prime cure di parte odierna appellante - contenente l'indicazione dei documenti asseritamente versati in atti al momento della costituzione in giudizio - non risulta essere stato debitamente e ritualmente sottoscritto, in calce, dal Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace;
né, tantomeno, dal foliario risulta la produzione della prova della notifica della cartella sottesa al fermo, che, quindi, non risulta essere mai stata versata in atti durante il corso del giudizio di primo grado.
Rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che
5 l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova.
Di talché, non essendovi prova dell'avvenuto rituale deposito della documentazione in commento deve escludersi che la documentazione apparentemente versata in atti in prime cure possa essere utilizzata ai fini della decisione.
Pertanto, in mancanza di prova in merito alla rituale notifica della cartella sottesa al provvedimento di fermo impugnato, deve ritenersi carente un presupposto indefettibile per la validità del fermo, dovendosi ritenere irrimediabilmente prescritto il diritto di credito, essendo trascorsi oltre cinque anni fra la commissione della violazione, avvenuta nel 2003, e la notifica sia del preavviso di fermo sia del fermo, avvenute pacificamente il 15.04.2013 e il 22.10.2013, quindi oltre il termine predetto.
In definitiva, per gli esposti motivi l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del valore dichiarato, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Scino, dichiaratasi anticipataria.
Deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio
2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. CONDANNA L'APPELLANTE al pagamento delle spese di lite in favore di parte
APPELLATA che si liquidano in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Scino, dichiaratasi anticipataria;
3. DÀ ATTO della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato al momento dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio di appello, se dovuto.
Così deciso in Castrovillari, in data 05.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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