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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 115/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/11/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 115 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca ET e Parte_1
ET ET giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNIONE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 32521/2024, pubblicata in data 14/12/2024
2
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, depositato il 22.12.2021, rappresentava: Parte_1
- di essere recluso dal febbraio 2000, ininterrottamente, presso diversi istituti penitenziari, tra i quali quello di Vasto, Lodi, Pavia e Milano, con fine pena previsto al 6.2.2026;
- di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 20 e ss. della l. 354/2975, dal mese di febbraio 2000 e - per quanto documentato ed oggetto di domanda - fino ad ottobre 2015, svolgendo le seguenti mansioni: lavoratore (cat. C); scrivano (cat. A); piantone (cat. B); facchino (cat. C); addetto alla lavanderia (cat. B); addetto alle pulizie (cat. C), tutte mansioni rientranti nei servizi vari d'istituto CCNL Turismo Pubblici Esercizi, nonché di aver svolto la mansione di manovale (cat C) rientrante tra gli addetti edilizia, CCNL Edilizia Aziende Industriali;
il tutto come attestato dai documenti dell'Amministrazione datoriale (v. all. 11 e 13 al ricorso di primo grado);
- di aver percepito una retribuzione inadeguata e non proporzionale alla quantità e qualità di lavoro svolto e non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante l'adeguamento delle mercedi da parte del
Ministero della Giustizia ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto solo a decorrere dall'ottobre del 2017;
- che dai conteggi redatti sulla base del percorso lavorativo e delle relative buste paga, provenienti dall'Amministrazione penitenziaria, risultavano le differenze retributive maturate già epurate di 1/3, rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento. Pertanto, conveniva il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento del complessivo importo di € 9.486,41 per le voci e i titoli di cui agli allegati conteggi, oltre alla maggiore somma tra gli interessi o la rivalutazione monetaria, maturati sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. 3
Il resistente si costituiva con il patrocinio dell'Avvocatura CP_1
Generale dello Stato, contestando l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro a termine e, quindi, l'inesistenza di un unico periodo lavorativo nonché eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto vantato con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 31.1.2022
(pertanto, ante 31.01.2017).
Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava il al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.486,41, oltre accessori e delle spese di lite.
La sentenza veniva appellata dal secondo cui erroneamente il CP_1
Tribunale si era pronunciato sulla eccezione di prescrizione presuntiva mai sollevata e non aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale estintiva ex art. 2948 c.c., ritualmente formulata, in quanto, a fronte di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2016, comunque era restato in essere il rapporto detentivo, con conseguente sospensione del termine, talché, essendo l'unico atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo in data
31.1.2022, erano prescritte le pretese maturate in periodo antecedente al
22.2.2016.
Resisteva con memoria l'appellato chiedendo il rigetto del gravame con il favore delle spese.
Questa Corte territoriale, in altra composizione, così decideva: “in riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta in primo grado da condanna Parte_1 Pt_1
a rimborsare al le spese del doppio grado”.
[...] Controparte_1
proponeva ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione Parte_1 formulando due motivi di impugnazione: con il primo lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal;
con il secondo motivo deduceva la violazione CP_1 dell'art.152 disp. att. c.p.c. e dell'art.132 n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4 c.p.c., assumendo l'erroneità della condanna alle spese stante la sussistenza dei presupposti reddituali per il relativo esonero.
Il resisteva con controricorso. CP_1 4
Con ordinanza n. 32521 del 14.12.2024, la S.C. accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte per il riesame e per la statuizione sulle spese dei giudizi.
Con ricorso depositato il 19.01.2025 ha riassunto la causa Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in ottemperanza della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (…) rigettare l'appello del Controparte_1
e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, con la sua
[...] condanna al pagamento in favore del ricorrente, della somma di €. 9.486,41, oltre accessori di legge e alle spese come riconosciuti e liquidati in primo grado. E pertanto, con vittoria delle spese di lite del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, come liquidate dallo stesso, nonché a quelle successive della Corte d'Appello del 2023, alla Corte di cassazione ed a quelle del presente rinvio, da distrarsi tutte in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
I principi di diritto posti dalla pronuncia rescindente della S.C., che delimita l'oggetto del presente giudizio di rinvio sono i seguenti: “… le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa carceraria e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodo di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati, in un sistema disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
In questo quadro, certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da Cass. n. 396/2023 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Tuttavia, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. 5
In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”. Si tratta, peraltro, di un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte
(vd., da ultimo, Cass. n.15310 del 9.6.2025, Cass. n. 17484/2024, Cass. n. 17476/2024, Cass. n. 22076/2024 e Cass. n. 2092/2024).
Dunque secondo quanto sancito dalla pronuncia rescindente, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”, con la conseguenza che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, come ad esempio, l'età, lo stato di salute o l'inidoneità al lavoro dell'interessato.
Quindi, nel caso di specie, questa Corte è chiamata unicamente a pronunciarsi in merito alla giusta applicazione del regime prescrizionale. Sul punto, il ha contestato l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_1 dei crediti, richiesti per il periodo da febbraio 2000 ad ottobre 2015, stante la domanda degli stessi effettuata il 22.12.2021 con il deposito del ricorso giudiziale, cui seguiva la sua notifica in data 31.1.2022. Tenuto conto che le rivendicazioni del ricorrente in riassunzione si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da febbraio 2000 sino all'ottobre 2015 e ancora in atto nel 2020, sia pure in modo non continuativo (così come allegato nel ricorso di primo grado e nella memoria di secondo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati) deve escludersi che sia maturato il termine di prescrizione, stante l'instaurazione del giudizio di primo grado in 6
data 22.12.2021 e la notifica del ricorso introduttivo al nel gennaio CP_1 del 2022.
Ribadendo, quindi, la sussistenza di un momento scissorio tra la detenzione e il periodo di attività lavorativa, potendo questi non coincidere e richiamando l'onere, incombente sull'amministrazione, di fornire la prova della cessazione dello svolgimento di detta attività – decorrendo da tale momento il dies a quo per il computo e la maturazione della prescrizione e della conseguente estinzione del diritto – si rileva come tale onere non sia stato assolto e come, di contro, le risultanze documentali, nello specifico, le buste paga dei mesi di ottobre e dicembre del 2020 appaiano dirimenti sulla questione anche in quanto supportate del fatto che lo stato di detenzione sia ancora in corso (nel ricorso in primo grado era stato indicato il fine pena nel 2026) e non risultando da parte dell'amministrazione l'allegazione (prima che la prova) di altre situazioni obiettivamente incompatibili (nei termini di cui innanzi) con la prosecuzione del rapporto lavorativo (inidoneità al lavoro, malattia, etc.).
Il ricorso in riassunzione deve pertanto trovare accoglimento ed il CP_1 deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive pari ad €
9.486,41 (misura mai contestata dall'amministrazione resistente), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maggiorazione al soddisfo.
Le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., seguono la soccombenza del , con distrazione in favore dei procuratori CP_1 dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nei limiti del devoluto, così provvede: condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 9.486,41, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 che liquida quanto al primo grado in € 2.200,00, quanto all'appello in €
2.000,00, quanto alla Cassazione in € 2.200,00 e quanto al presente giudizio in
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. 7
Roma, 27/11/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR ZI DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 115/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/11/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 115 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca ET e Parte_1
ET ET giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNIONE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 32521/2024, pubblicata in data 14/12/2024
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R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, depositato il 22.12.2021, rappresentava: Parte_1
- di essere recluso dal febbraio 2000, ininterrottamente, presso diversi istituti penitenziari, tra i quali quello di Vasto, Lodi, Pavia e Milano, con fine pena previsto al 6.2.2026;
- di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 20 e ss. della l. 354/2975, dal mese di febbraio 2000 e - per quanto documentato ed oggetto di domanda - fino ad ottobre 2015, svolgendo le seguenti mansioni: lavoratore (cat. C); scrivano (cat. A); piantone (cat. B); facchino (cat. C); addetto alla lavanderia (cat. B); addetto alle pulizie (cat. C), tutte mansioni rientranti nei servizi vari d'istituto CCNL Turismo Pubblici Esercizi, nonché di aver svolto la mansione di manovale (cat C) rientrante tra gli addetti edilizia, CCNL Edilizia Aziende Industriali;
il tutto come attestato dai documenti dell'Amministrazione datoriale (v. all. 11 e 13 al ricorso di primo grado);
- di aver percepito una retribuzione inadeguata e non proporzionale alla quantità e qualità di lavoro svolto e non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante l'adeguamento delle mercedi da parte del
Ministero della Giustizia ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto solo a decorrere dall'ottobre del 2017;
- che dai conteggi redatti sulla base del percorso lavorativo e delle relative buste paga, provenienti dall'Amministrazione penitenziaria, risultavano le differenze retributive maturate già epurate di 1/3, rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento. Pertanto, conveniva il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento del complessivo importo di € 9.486,41 per le voci e i titoli di cui agli allegati conteggi, oltre alla maggiore somma tra gli interessi o la rivalutazione monetaria, maturati sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. 3
Il resistente si costituiva con il patrocinio dell'Avvocatura CP_1
Generale dello Stato, contestando l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro a termine e, quindi, l'inesistenza di un unico periodo lavorativo nonché eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto vantato con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 31.1.2022
(pertanto, ante 31.01.2017).
Il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava il al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.486,41, oltre accessori e delle spese di lite.
La sentenza veniva appellata dal secondo cui erroneamente il CP_1
Tribunale si era pronunciato sulla eccezione di prescrizione presuntiva mai sollevata e non aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale estintiva ex art. 2948 c.c., ritualmente formulata, in quanto, a fronte di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2016, comunque era restato in essere il rapporto detentivo, con conseguente sospensione del termine, talché, essendo l'unico atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso introduttivo in data
31.1.2022, erano prescritte le pretese maturate in periodo antecedente al
22.2.2016.
Resisteva con memoria l'appellato chiedendo il rigetto del gravame con il favore delle spese.
Questa Corte territoriale, in altra composizione, così decideva: “in riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta in primo grado da condanna Parte_1 Pt_1
a rimborsare al le spese del doppio grado”.
[...] Controparte_1
proponeva ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione Parte_1 formulando due motivi di impugnazione: con il primo lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal;
con il secondo motivo deduceva la violazione CP_1 dell'art.152 disp. att. c.p.c. e dell'art.132 n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4 c.p.c., assumendo l'erroneità della condanna alle spese stante la sussistenza dei presupposti reddituali per il relativo esonero.
Il resisteva con controricorso. CP_1 4
Con ordinanza n. 32521 del 14.12.2024, la S.C. accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte per il riesame e per la statuizione sulle spese dei giudizi.
Con ricorso depositato il 19.01.2025 ha riassunto la causa Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in ottemperanza della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (…) rigettare l'appello del Controparte_1
e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, con la sua
[...] condanna al pagamento in favore del ricorrente, della somma di €. 9.486,41, oltre accessori di legge e alle spese come riconosciuti e liquidati in primo grado. E pertanto, con vittoria delle spese di lite del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, come liquidate dallo stesso, nonché a quelle successive della Corte d'Appello del 2023, alla Corte di cassazione ed a quelle del presente rinvio, da distrarsi tutte in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
I principi di diritto posti dalla pronuncia rescindente della S.C., che delimita l'oggetto del presente giudizio di rinvio sono i seguenti: “… le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa carceraria e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodo di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati, in un sistema disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
In questo quadro, certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da Cass. n. 396/2023 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Tuttavia, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. 5
In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”. Si tratta, peraltro, di un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte
(vd., da ultimo, Cass. n.15310 del 9.6.2025, Cass. n. 17484/2024, Cass. n. 17476/2024, Cass. n. 22076/2024 e Cass. n. 2092/2024).
Dunque secondo quanto sancito dalla pronuncia rescindente, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”, con la conseguenza che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, come ad esempio, l'età, lo stato di salute o l'inidoneità al lavoro dell'interessato.
Quindi, nel caso di specie, questa Corte è chiamata unicamente a pronunciarsi in merito alla giusta applicazione del regime prescrizionale. Sul punto, il ha contestato l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_1 dei crediti, richiesti per il periodo da febbraio 2000 ad ottobre 2015, stante la domanda degli stessi effettuata il 22.12.2021 con il deposito del ricorso giudiziale, cui seguiva la sua notifica in data 31.1.2022. Tenuto conto che le rivendicazioni del ricorrente in riassunzione si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da febbraio 2000 sino all'ottobre 2015 e ancora in atto nel 2020, sia pure in modo non continuativo (così come allegato nel ricorso di primo grado e nella memoria di secondo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati) deve escludersi che sia maturato il termine di prescrizione, stante l'instaurazione del giudizio di primo grado in 6
data 22.12.2021 e la notifica del ricorso introduttivo al nel gennaio CP_1 del 2022.
Ribadendo, quindi, la sussistenza di un momento scissorio tra la detenzione e il periodo di attività lavorativa, potendo questi non coincidere e richiamando l'onere, incombente sull'amministrazione, di fornire la prova della cessazione dello svolgimento di detta attività – decorrendo da tale momento il dies a quo per il computo e la maturazione della prescrizione e della conseguente estinzione del diritto – si rileva come tale onere non sia stato assolto e come, di contro, le risultanze documentali, nello specifico, le buste paga dei mesi di ottobre e dicembre del 2020 appaiano dirimenti sulla questione anche in quanto supportate del fatto che lo stato di detenzione sia ancora in corso (nel ricorso in primo grado era stato indicato il fine pena nel 2026) e non risultando da parte dell'amministrazione l'allegazione (prima che la prova) di altre situazioni obiettivamente incompatibili (nei termini di cui innanzi) con la prosecuzione del rapporto lavorativo (inidoneità al lavoro, malattia, etc.).
Il ricorso in riassunzione deve pertanto trovare accoglimento ed il CP_1 deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive pari ad €
9.486,41 (misura mai contestata dall'amministrazione resistente), oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maggiorazione al soddisfo.
Le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., seguono la soccombenza del , con distrazione in favore dei procuratori CP_1 dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nei limiti del devoluto, così provvede: condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 9.486,41, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 che liquida quanto al primo grado in € 2.200,00, quanto all'appello in €
2.000,00, quanto alla Cassazione in € 2.200,00 e quanto al presente giudizio in
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. 7
Roma, 27/11/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR ZI DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)