Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N° 197/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 197/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, c.f. Parte_1
, in rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, c.f. P.IVA_1 C.F._1 E
. pec , fax 090/5724777, con domi-
[...] Email_1 cilio eletto in Messina, Via Armeria 1, presso la sede dell'avvocatura dell'ente – appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Officine 42, Venetico (ME), (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Carlo Merlino (c.f. - fax: 090.9943906, pec C.F._3
-appellato Email_3
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 713 pronunciata in data 11 aprile 2024
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda ex adverso pro- T_ posta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Venuto: Rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi e distrazione a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, narrava di avere CP_1 ottenuto con sentenza 85/2021 del tribunale di Messina il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura pari o superiore all'80%, con condanna dell' al pagamento dei ratei a partire da luglio 2017. T_
Lamentava che, con la comunicazione di liquidazione del 24 febbraio 2021, gli aveva quantificato il credito in 34.674,83 euro lordi, dai quali, oltre alle trattenute
di legge, dichiarava di detrarre anche 10.945,99 euro a titolo di recupero di tratta- menti da invalidità civile non dovuti, erogandogli dunque soltanto 15.735,35 euro netti. Contestava l'importo del recupero chiedendo pertanto che l' venisse con- T_ dannato a erogargli le somme trattenute in supero rispetto ai limiti di legge.
Nella resistenza dell che eccepiva in via preliminare l'incompetenza del tri- T_ bunale e contestava il merito, con sentenza n° 713 pronunciata in data 11 aprile
2024 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso condannando l' a restituire T_ al 5.606,05 euro e a rimborsargli le spese di lite. CP_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 29 aprile 2024. Nella T_ resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro l'11 marzo CP_1
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' nel rispondere al ricorso amministrativo proposto dal contro la T_ CP_1 ritenuta, ha spiegato che il ricorrente aveva goduto indebitamente dell'assegno mensile di assistenza in seguito al riconoscimento della pensione anticipata, che comportava il superamento della soglia di reddito.
Il ha contrastato il recupero sostenendo che: CP_1
- la somma non poteva essere integralmente recuperata in unica soluzione per violazione del limite di un quinto previsto per il pignoramento dei trattamenti pen- sionistici dall'art. 69 legge 153/1969, evidenziando che, semmai, la ritenuta avrebbe potuto essere effettuata entro il limite di 5.339,94 euro;
- la compensazione mensile non poteva inoltre superare la differenza fra la propria pensione mensile netta al 2021 (919,14 euro) e l'importo pari a 1,5 volte l'assegno sociale (468,28 * 1,5 = 702,42) e dunque 216,72 euro, mentre l' aveva tratte- T_ nuto sui ventidue mesi recuperati l'equivalente di 321,94 euro al mese;
- tali limiti si applicano anche sugli arretrati, come affermato da Cass. Sez. lav.
9001/2003 e 206/2016 oltre a diversi arresti di merito.
L' ha contestato la congruità della disciplina al caso di specie, versandosi in T_ ipotesi di incompatibilità ex lege.
Il tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale che in questa sede non viene riproposta, ha pienamente condiviso la tesi del ricorrente.
L'istituto in questa sede introduce tuttavia argomento nuovo, sostenendo che l'art. 69 legge 153/1969 non sia applicabile al caso di specie perché si tratta di importi erogati per periodi sovrapponibili su prestazioni incompatibili (indennità di disoc- Parte cupazione e pensione di invalidità erogata dall' ). Sostiene che l'indebito di tal fatto va assoggettato alla disciplina ordinaria dell'art. 2033 c.c., precisando che, trattandosi di incompatibilità ex lege, non si applica neanche il principio di buona fede. N° 197/24 r.g.l.
Trattandosi di mera difesa, l'esame del motivo di appello non è precluso.
Correttamente rileva l'appellato che nel caso in esame le prestazioni assuntamente incompatibili non sono indennità di disoccupazione e pensione di invalidità, ma pensione di vecchiaia anticipata e assegno mensile di assistenza.
L cita a sostegno dell'appello Cass. sez. lav. 15759/2019, che riguardava tut- T_ tavia il caso di un soggetto che aveva percepito l'assegno mensile art. 13 legge
118/1971 e la pensione diretta di invalidità. In tale caso le prestazioni sono incom- patibili ex lege ai sensi dell'art. 9 D.L. 791/1981 conv. legge 54/1982. Analoga- mente deve dirsi per l'altro precedente di legittimità citato dall (30516/2022) T_ che riguardava il rapporto fra l'indennità di frequenza e l'indennità di comunica- zione, in cui l'incompatibilità è sancita dall'art. 3 legge 289/1990. Nei casi esaminati dalla Suprema Corte, l'erogazione contemporanea è in limine vietata, mentre nel caso di specie si è di fronte al venir meno di uno dei requisiti previsti per l'eroga- zione, cioè quello reddituale.
È a questo punto condivisibile la tesi dell'appellato che riconduce la questione in esame alla diversa figura della compensazione propria fra crediti e debiti fra gli stessi soggetti ma per titoli diversi (previdenziale l'uno, assistenziale l'altro), trat- tandosi di perdita sopravvenuta da parte del del titolo a percepire l'assegno CP_1 mensile di assistenza, seppure con effetto retroattivo, in forza di una sentenza pro- nunciata nel 2021. Alla fattispecie non si applicano le norme di favore previste dagli artt. 3ter D.L. 850/1976 e 3 comma 10 D.L. 173/1988 in tema di irretroattività della perdita dei benefici assistenziali, ma la sentenza impugnata non fa uso di tale disci- plina, ma dell'art. 69 legge 153/1969, riguardante non i limiti temporali della ripe- tizione, ma i limiti entro i quali pensioni, assegni e indennità possono essere "ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza T_ gestite dall'istituto".
Correttamente rileva il come la giurisprudenza di legittimità riconosca CP_1
l'efficacia dell'art. 69 nelle ipotesi di recupero di indebiti previdenziali in via di compensazione attraverso trattenute sul trattamento pensionistico. Si veda ad es.
Cass. sez. lav. ord. 26580/2024 che, richiamando puntuali precedenti, spiega che l può optare per l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. ma, se recupera T_ attraverso trattenute in via di compensazione, incorre nel "duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la mi- sura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione" e che "tale principio opera anche con ri- guardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo".
L'appello introduce pertanto argomentazioni incongrue rispetto all'oggetto del contendere e va rigettato. N° 197/24 r.g.l.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i minimi tariffari del terzo scaglione, dato che il valore della causa è di pochissimo superiore ai 5.200,01 euro. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione. Sus- sistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 CP_1 tenza del Giudice del lavoro di Messina n° 713 pronunciata in data 11 aprile 2024, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata condannando l'appellante a rim- borsare all'appellato le spese di questo grado, liquidate in 2.906,00 euro oltre i.v.a.,
c.p.a., generali e contributi unificati versati, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlo Merlino. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)