Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6804/2021, posta in deliberazione all'udienza del 20.01.2025
TRA
Dott. (Avv.ti Massimiliano Passi e Valentina Paglia) Parte_1
-Appellante -
E
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_1 Parte_2
e Dott.ssa (Avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni). Parte_3
-Appellati-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 settembre 2017, il Dott. conveniva in Parte_1 giudizio autrice dell'articolo “IDI, summit con 'Ndrine e delegati Parte_3 CP_2 alla Regione Lazio”, pubblicato il 19 agosto 2012 su “Il Fatto Quotidiano”, nonché , Parte_2 all'epoca direttore responsabile del quotidiano, e la società editrice, Controparte_1 chiedendo l'accertamento del contenuto diffamatorio dell'articolo e il risarcimento dei danni subiti.
Avverso tale decisione, l'appellante ha proposto atto di appello, deducendo: violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per errata valutazione dei fatti e delle prove;
erronea interpretazione dell'articolo e sua portata diffamatoria;
mancata considerazione delle conseguenze dannose subite dall'appellante.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto del gravame, confermando la legittimità dell'articolo e la correttezza della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'articolo oggetto di controversia si inserisce nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, principi tutelati dall'art. 21 Cost. e consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di
Cassazione ha chiarito che il diritto di cronaca deve rispettare tre requisiti: verità oggettiva o putativa della notizia, interesse pubblico alla divulgazione, continenza espositiva, ossia assenza di gratuiti attacchi personali.
In particolare, dall'attenta lettura del tenore complessivo dell'articolo, non emerge in alcun modo l'attribuzione all'appellante, sig. di un diretto coinvolgimento in condotte illecite Parte_1
o penalmente rilevanti.
Ed invero, l'articolo si limita a riferire, con chiarezza espositiva e linearità, i fatti oggetto di interesse pubblico, evitando qualsiasi affermazione che possa far intendere una partecipazione personale e consapevole del agli eventi descritti. Pt_1
È significativo sottolineare come, nel corpo dell'articolo, il nominativo di Parte_1
compaia unicamente in funzione accessoria e meramente contestuale, inserito tra parentesi per inquadrare il ruolo di un soggetto terzo – nello specifico, la sig.ra collaboratrice del Testimone_1
e figura professionale operante nella sua segreteria – la quale viene indicata come referente Pt_1 in Regione Lazio per le questioni concernenti l'Istituto Dermatologico dell'Immacolata (IDI).
Non si rinviene, pertanto, alcuna correlazione diretta tra il e le vicende descritte nell'articolo, Pt_1
e gli episodi narrati fanno riferimento a incontri e dinamiche di cui il non risulta in alcun Pt_1
modo partecipe o protagonista.
La semplice menzione del suo nome, avvenuta tra parentesi e in modo meramente descrittivo, non può essere interpretata come una insinuazione volta a ledere la reputazione dell'appellante, né tantomeno come un'asserzione diffamatoria. La funzione di tale menzione è esclusivamente quella di fornire al lettore un elemento di contestualizzazione per comprendere meglio il ruolo istituzionale di una terza persona ( Tes_1 all'interno della struttura regionale.
L'appellante lamenta, altresì, che la lettura dell'articolo impugnato avrebbe indotto nel pubblico dei lettori una falsa rappresentazione dei fatti, insinuando un suo coinvolgimento diretto nelle condotte illecite descritte.
Tuttavia, tale assunto non trova alcun concreto riscontro né nel tenore letterale del testo giornalistico né nella struttura complessiva dell'articolo stesso, che non contiene alcuna esplicita attribuzione di responsabilità penale o di condotta illecita in capo al sig. Parte_1
Giova rilevare, infatti, che una corretta esegesi del contenuto pubblicato consente agevolmente di escludere qualsiasi riferimento inequivocabile o implicito al quale parte attiva delle vicende Pt_1
oggetto di cronaca.
L'articolo si limita a riportare fedelmente quanto emerso dagli atti giudiziari e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Dott. , senza alterarne il significato o enfatizzare Tes_2
impropriamente il ruolo di soggetti terzi.
Il confronto testuale tra il contenuto dell'articolo e il verbale d'interrogatorio del Dott. Tes_2
conferma che la giornalista si è mantenuta nei limiti di una fedele narrazione, aggiungendo meri elementi di contesto, funzionali a rendere più comprensibile per il lettore il ruolo ricoperto da taluni soggetti all'interno dell'amministrazione regionale. Non si ravvisa, quindi, alcuna manipolazione o travisamento delle dichiarazioni originarie, né tantomeno l'inserimento di elementi suggestivi volti a indurre l'opinione pubblica a ritenere un coinvolgimento illecito del Pt_1
Particolarmente significativo, al riguardo, è l'utilizzo del termine “entrambi”, che costituisce uno dei punti su cui l'appellante incentra le proprie doglianze.
Orbene, come già correttamente osservato dal Tribunale in sede di prime cure, tale espressione, inserita nel contesto specifico dell'articolo, non può essere interpretata come univocamente riferita al né risulta idonea a generare nel lettore medio la convinzione che egli fosse coinvolto Pt_1
direttamente nei fatti narrati.
La lettura dell'articolo, effettuata secondo un criterio di interpretazione globale e non frammentaria, dimostra chiaramente come la giornalista abbia inteso fornire un quadro complessivo dei rapporti istituzionali, senza attribuire al alcun ruolo illecito. Pt_1
Inoltre, deve osservarsi che risulta comunque insufficiente la prova dell'effettiva lesività e diffusività dell'articolo nei confronti della reputazione del Dott. Parte_1
Ed invero, l'appellante si limita a prospettare un'asserita lesione reputazionale senza tuttavia fornire un effettivo riscontro probatorio in tal senso, mancando qualsiasi elemento idoneo a comprovare che i lettori abbiano percepito un diretto coinvolgimento del medesimo in attività penalmente o moralmente censurabili.
Alla stregua di quanto sopra esposto, le istanze istruttorie formulate dall'appellante risultano in parte irrilevanti ed in parte inammissibili per la loro natura valutativa, e, pertanto, non risultano idonee a mutare il convincimento della Corte circa l'assenza di qualsiasi intento diffamatorio o lesione dell'onore dell'appellante.
Gli appellati, dal canto loro, hanno richiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tuttavia, pur ritenendo l'appello infondato, la Corte non ravvisa i presupposti di dolo o colpa grave richiesti dalla norma, limitandosi a confermare il rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6121/2021 del Tribunale di Roma e, per l'effetto conferma Parte_1
integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in
€ 6.700,0 IVA, CPA e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014;
Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dagli appellati.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2025
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE