TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro assegnatario, dott. Francesco Rigato, pronunciando nella causa n. 12129 /2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. MEI Parte_1
Serena ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via degli Scipioni 268/a
.
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario pro- tempore
Resistente contumace emette la seguente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 adiva l'intesto Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, per proporre opposizione, avverso l'avviso di addebito n. 397 2018 00095833 61 000, formato il
23/06/2018 e asseritamente notificato il 03/03/2023, intimante il pagamento della somma complessiva di € 3.004,16, dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed oneri di riscossione per il periodo dal mese di gennaio 2017 al mese di settembre 2017 e dell'avviso di addebito n. 397 2018 00260131 28 000, formato il 07/12/2018 e asseritamente notificato il 03/03/2023, con cui veniva richiesta la somma di € 2.016,43
a titolo di contributi, sanzioni ed oneri di riscossione per l'ultimo trimestre dell'anno
2017 e il primo trimestre dell'anno 2018. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995, dei crediti contributivi ivi iscritti e sosteneva che la concessione da parte dell' della pensione di vecchiaia, con Controparte_2 decorrenza dal 01/04/2020, implicasse il riconoscimento della regolarità della propria posizione contributiva.
L' sebbene regolamento citato in giudizio, non si costituiva e deve esserne CP_1 dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa, di natura documentale, matura per la decisione, allo scadere dei termini fissati per lo svolgimento dell'udienza cartolare, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, viene emanata la presente sentenza con cui si dichiara l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione per le determinazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, va rilevata l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione agli avvisi di addebito suindicati non essendo stato proposto entro il termine decadenziale di 40 giorni decorrenti dalla loro notificazione come prescritto dall'art. 24, comma 5°, d.lgs. n. 46/ 1999. Per mero tuziorismo espositivo si rammenta che il sistema di tutela giurisdizionale per i crediti previdenziali, a seguito dell'introduzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legge
78/2010, convertito nella legge 122/2010, della disciplina dell'“avviso di addebito” avente valore di titolo esecutivo “per l'attività di riscossione diretta al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , prevede le seguenti possibilità di tutela CP_1 per il contribuente: 1) proposizione di opposizione ad avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, davanti al giudice del lavoro, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5° del d.lgs. 46/1999;
2) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione della pretesa contributiva) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); 3) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Ciò premesso, nel caso di specie, essendo la spiegata opposizione diretta all'accertamento negativo del credito iscritto negli avvisi di addebito suindicati di cui eccepisce l'intervenuta prescrizione, la stessa avrebbe dovuto essere esperita nel rispetto del termine perentorio, ex art. dell'art. 24, comma 5° del d.lgs. 46/1999, di 40 giorni decorrenti dalla loro notifica.
Si rammenta, altresì, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione sancito, da ultimo, dall'ordinanza n. 21153 del 2019: “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e
437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” ( cfr : Cass. ord. n. 19226 del 19.07.2018;
n. 11274 del 16.05.2007).
Di conseguenza trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa contributiva che diviene incontrovertibile a prescindere dalla natura delle contestazioni mosse dal debitore (cfr: Cass. Civ., Sez.
VI, 19 aprile 2011, n. 8931).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, parte ricorrente non assolve all'onere probatorio, gravante sulla stessa, di dimostrare la tempestività della spiegata opposizione producendo le raccomandate con avviso di ricevimento o altra idonea documentazione attestante l'effettiva notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, l'asserita notifica degli stessi in data 03.03.2023 rimane relegata nel novero delle mere allegazioni assertive senza essere suffragata da alcuna documentazione, neanche indiziaria, da cui possa emergere la veridicità di quanto dedotto.
Infine, dalla stessa documentazione prodotta in atti si evince che l'avviso di addebito n. 397 2018 00095833 61 000, formato il 23 giugno 2018, risulta essere stato depositato presso la casa comunale il 15.11.2022 ( dc. n 1 del ricorso), mentre l'avviso di addebito n. 397 2018 00260131 28 000, formato il 07/12/2018, risulta essere stato depositato presso la casa comunale il 27.12.2022 ( dc. n 2 del ricorso).
Dall'esame degli stessi atti impositivi è evidente che alcuna notifica può quindi verosimilmente essersi realizzata in data 03.03.2023, ma che questa rappresenti la data di ritiro di detti atti dalla casa comunale, notevolmente successiva al perfezionamento della loro notificazione.
In base a quanto esposto si dichiara l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione agli avvisi di addebito suindicati essendo stato incardinato dal ben Pt_1 oltre il termine decadenziale di 40 giorni prescritto dall'art. 24, comma 5°, d.lgs. n. 46/
1999 dal perfezionamento della loro notificazione.
Con riferimento alle spese di lite, stante la contumacia dell se ne dichiara CP_1
l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione;
- nulla sulle spese.
Roma, 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro assegnatario, dott. Francesco Rigato, pronunciando nella causa n. 12129 /2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. MEI Parte_1
Serena ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via degli Scipioni 268/a
.
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario pro- tempore
Resistente contumace emette la seguente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 adiva l'intesto Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, per proporre opposizione, avverso l'avviso di addebito n. 397 2018 00095833 61 000, formato il
23/06/2018 e asseritamente notificato il 03/03/2023, intimante il pagamento della somma complessiva di € 3.004,16, dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed oneri di riscossione per il periodo dal mese di gennaio 2017 al mese di settembre 2017 e dell'avviso di addebito n. 397 2018 00260131 28 000, formato il 07/12/2018 e asseritamente notificato il 03/03/2023, con cui veniva richiesta la somma di € 2.016,43
a titolo di contributi, sanzioni ed oneri di riscossione per l'ultimo trimestre dell'anno
2017 e il primo trimestre dell'anno 2018. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995, dei crediti contributivi ivi iscritti e sosteneva che la concessione da parte dell' della pensione di vecchiaia, con Controparte_2 decorrenza dal 01/04/2020, implicasse il riconoscimento della regolarità della propria posizione contributiva.
L' sebbene regolamento citato in giudizio, non si costituiva e deve esserne CP_1 dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa, di natura documentale, matura per la decisione, allo scadere dei termini fissati per lo svolgimento dell'udienza cartolare, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, viene emanata la presente sentenza con cui si dichiara l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione per le determinazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, va rilevata l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione agli avvisi di addebito suindicati non essendo stato proposto entro il termine decadenziale di 40 giorni decorrenti dalla loro notificazione come prescritto dall'art. 24, comma 5°, d.lgs. n. 46/ 1999. Per mero tuziorismo espositivo si rammenta che il sistema di tutela giurisdizionale per i crediti previdenziali, a seguito dell'introduzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legge
78/2010, convertito nella legge 122/2010, della disciplina dell'“avviso di addebito” avente valore di titolo esecutivo “per l'attività di riscossione diretta al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , prevede le seguenti possibilità di tutela CP_1 per il contribuente: 1) proposizione di opposizione ad avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, davanti al giudice del lavoro, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5° del d.lgs. 46/1999;
2) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione della pretesa contributiva) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); 3) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Ciò premesso, nel caso di specie, essendo la spiegata opposizione diretta all'accertamento negativo del credito iscritto negli avvisi di addebito suindicati di cui eccepisce l'intervenuta prescrizione, la stessa avrebbe dovuto essere esperita nel rispetto del termine perentorio, ex art. dell'art. 24, comma 5° del d.lgs. 46/1999, di 40 giorni decorrenti dalla loro notifica.
Si rammenta, altresì, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione sancito, da ultimo, dall'ordinanza n. 21153 del 2019: “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e
437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” ( cfr : Cass. ord. n. 19226 del 19.07.2018;
n. 11274 del 16.05.2007).
Di conseguenza trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa contributiva che diviene incontrovertibile a prescindere dalla natura delle contestazioni mosse dal debitore (cfr: Cass. Civ., Sez.
VI, 19 aprile 2011, n. 8931).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, parte ricorrente non assolve all'onere probatorio, gravante sulla stessa, di dimostrare la tempestività della spiegata opposizione producendo le raccomandate con avviso di ricevimento o altra idonea documentazione attestante l'effettiva notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, l'asserita notifica degli stessi in data 03.03.2023 rimane relegata nel novero delle mere allegazioni assertive senza essere suffragata da alcuna documentazione, neanche indiziaria, da cui possa emergere la veridicità di quanto dedotto.
Infine, dalla stessa documentazione prodotta in atti si evince che l'avviso di addebito n. 397 2018 00095833 61 000, formato il 23 giugno 2018, risulta essere stato depositato presso la casa comunale il 15.11.2022 ( dc. n 1 del ricorso), mentre l'avviso di addebito n. 397 2018 00260131 28 000, formato il 07/12/2018, risulta essere stato depositato presso la casa comunale il 27.12.2022 ( dc. n 2 del ricorso).
Dall'esame degli stessi atti impositivi è evidente che alcuna notifica può quindi verosimilmente essersi realizzata in data 03.03.2023, ma che questa rappresenti la data di ritiro di detti atti dalla casa comunale, notevolmente successiva al perfezionamento della loro notificazione.
In base a quanto esposto si dichiara l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione agli avvisi di addebito suindicati essendo stato incardinato dal ben Pt_1 oltre il termine decadenziale di 40 giorni prescritto dall'art. 24, comma 5°, d.lgs. n. 46/
1999 dal perfezionamento della loro notificazione.
Con riferimento alle spese di lite, stante la contumacia dell se ne dichiara CP_1
l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione;
- nulla sulle spese.
Roma, 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato