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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1335/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10948/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Napoli
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101188636000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19788/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - SI ed al Ministero della Giustizia e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 07120250101188636000 notificata in data 19/05/2025, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.709,33, relativo all'omesso pagamento del Contributo unificato anno 2025.
Il ricorrente eccepiva la nullità ed inesistenza della pretesa creditoria, la nullità della cartella per irregolarità della notifica, la nullità della cartella per mancanza dei criteri di certezza e liquidità del relativo credito ed infine l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – SI, chiedendo il rigetto del ricorso er i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla asserita nullità della pretesa creditoria, il ricorrente assume di aver pagato l'importo di 778,00 euro, ma non dimostra che il pagamento si riferisce proprio al ruolo n. 2025/005911, formato dall'ente creditore, reso esecutivo in data 10/02/2025.
Per quanto attiene l'eccepita nullità della cartella per assoluta genericità della richiesta di pagamento, si rileva che la cartella di pagamento viene redatta sulla scorta del ruolo trasmesso dall'Ente Creditore, e la stessa contiene tutti i dettagli di addebito.
Anche l'eccezione di nullità della cartella per irritualità della notifica è infondata.
Come documentato in atti, la cartella esattoriale n. 07120250101188636000 veniva regolarmente notificata in data 19/05/2025 dall'indirizzo pec “Email_3” (come da estratto registro IPA all. n. 7 alle controdeduzioni) all'indirizzo pec del contribuente “ALEXMELE1948@PEC.
IT regolarmente registrato nel registro INIPEC (all. n. 8 alle controdeduzioni.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale il ricorrte si duole che la predetta cartella di pagamento sarebbe stata notificata in formato .pdf anziché .p7m. Come documentato in atti, la cartella di pagamento risulta essere in formato PDF/A non modificabile e firmata dal dott. Nominativo_1. Posto che non v'è dubbio riguardo al validità della sottoscrizione in formato PADES apposta sull'opposta cartella di pagamento, l'eccezione è infondata stante la pacifica l'equivalenza dei due formati di firma digitale ai fini della validità della notifica di un atto esattoriale (cfr. CTR Campania, Sez. XI – Napoli, n. 4942/2021.
La tesi contraria, invece, si basa sull'erronea pretesa di applicare alla procedura amministrativa fiscale una disposizione prevista per il processo civile telematico, quando, invece, nessuna norma di legge impone l'uso del formato CADES in subiecta materia.
Relativamente alla asserita erroneità del calcolo degli interessi, basta rilevare che la cartella impugnata non chiede alcunché a titolo di interessi, limitandosi a indicare i criteri che verranno adottati per la loro quantificazione nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente, che si liquidano in € 1065,00, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge se dovuti.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr . Francesco Todisco
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10948/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Napoli
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101188636000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19788/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - SI ed al Ministero della Giustizia e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 07120250101188636000 notificata in data 19/05/2025, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.709,33, relativo all'omesso pagamento del Contributo unificato anno 2025.
Il ricorrente eccepiva la nullità ed inesistenza della pretesa creditoria, la nullità della cartella per irregolarità della notifica, la nullità della cartella per mancanza dei criteri di certezza e liquidità del relativo credito ed infine l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – SI, chiedendo il rigetto del ricorso er i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla asserita nullità della pretesa creditoria, il ricorrente assume di aver pagato l'importo di 778,00 euro, ma non dimostra che il pagamento si riferisce proprio al ruolo n. 2025/005911, formato dall'ente creditore, reso esecutivo in data 10/02/2025.
Per quanto attiene l'eccepita nullità della cartella per assoluta genericità della richiesta di pagamento, si rileva che la cartella di pagamento viene redatta sulla scorta del ruolo trasmesso dall'Ente Creditore, e la stessa contiene tutti i dettagli di addebito.
Anche l'eccezione di nullità della cartella per irritualità della notifica è infondata.
Come documentato in atti, la cartella esattoriale n. 07120250101188636000 veniva regolarmente notificata in data 19/05/2025 dall'indirizzo pec “Email_3” (come da estratto registro IPA all. n. 7 alle controdeduzioni) all'indirizzo pec del contribuente “ALEXMELE1948@PEC.
IT regolarmente registrato nel registro INIPEC (all. n. 8 alle controdeduzioni.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale il ricorrte si duole che la predetta cartella di pagamento sarebbe stata notificata in formato .pdf anziché .p7m. Come documentato in atti, la cartella di pagamento risulta essere in formato PDF/A non modificabile e firmata dal dott. Nominativo_1. Posto che non v'è dubbio riguardo al validità della sottoscrizione in formato PADES apposta sull'opposta cartella di pagamento, l'eccezione è infondata stante la pacifica l'equivalenza dei due formati di firma digitale ai fini della validità della notifica di un atto esattoriale (cfr. CTR Campania, Sez. XI – Napoli, n. 4942/2021.
La tesi contraria, invece, si basa sull'erronea pretesa di applicare alla procedura amministrativa fiscale una disposizione prevista per il processo civile telematico, quando, invece, nessuna norma di legge impone l'uso del formato CADES in subiecta materia.
Relativamente alla asserita erroneità del calcolo degli interessi, basta rilevare che la cartella impugnata non chiede alcunché a titolo di interessi, limitandosi a indicare i criteri che verranno adottati per la loro quantificazione nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente, che si liquidano in € 1065,00, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge se dovuti.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr . Francesco Todisco