Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1335
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità ed inesistenza della pretesa creditoria

    Il giudice rileva che il ricorrente non ha fornito prova che il pagamento effettuato si riferisca specificamente al ruolo contestato.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per irregolarità della notifica

    La notifica è risultata regolare, avvenuta tramite PEC all'indirizzo del contribuente registrato.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancanza dei criteri di certezza e liquidità del credito

    La cartella è stata redatta sulla base del ruolo trasmesso dall'ente creditore e contiene tutti i dettagli di addebito.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La cartella impugnata non richiede il pagamento di interessi, ma si limita a indicare i criteri per la loro quantificazione in caso di mancato pagamento entro 60 giorni.

  • Rigettato
    Notifica della cartella in formato PDF anziché PDF/A con firma PADES

    La cartella è in formato PDF/A non modificabile e firmata digitalmente. La firma PADES è equivalente alla firma CADES ai fini della validità della notifica di atti esattoriali, non essendo applicabile la normativa sul processo civile telematico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1335
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1335
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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