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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 770/2023 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Trepuzzi, alla via Stazione n. 48, presso lo studio dell'Avv. Felice
Lecciso, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Lecce, alla via S. Trinchese n. 61/d, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pezzuto, come da mandato in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 7.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
rappresentando che: in Controparte_1
data 17.1.2023 aveva ricevuto da la notifica del provvedimento con cui gli si Controparte_1 chiedeva il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato in Gallipoli alla Via Milano
n. 15, in virtù della decadenza dal diritto di abitazione della sorella che, invero, la Parte_2 sorella aveva ottenuto illegittimamente il subentro nell'immobile (in quanto ne era precedentemente titolare il loro nonno poi deceduto), senza inserirlo;
che egli abitava nell'immobile, pagando i canoni di locazione e le utenze;
che ingiustificatamente la sua domanda di subentro era stata respinta.
Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento opposto, di dichiarare infondato ed illegittimo il provvedimento impugnato;
con vittoria di spese.
L' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il
6.3.2023, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; l'irritualità, inammissibilità e improcedibilità della domanda in quanto ritenuta non corrispondente ad alcun modello previsto dal codice di rito;
nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, chiedendo il rigetto della domanda avversa, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Il Giudice disponeva il mutamento del rito di cognizione ordinario in rito locatizio e la causa veniva discussa e decisa in data odierna.
********
Occorre premettere che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario su una controversia avente a oggetto un atto di diniego della voltura di un alloggio popolare, in quanto tale atto va a incidere sulla fase contrattuale regolativa del rapporto intrattenuto dal dante causa del ricorrente con l'amministrazione comunale e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in essa sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi (in tal senso anche Tar Lazio, sez.
I stralcio, sentenza 19 ottobre 2020, n. 10643). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già
l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un.,
16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio
2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio” (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021).
D'altra parte, dinanzi al Giudice Ordinario, possono essere proposte solo azioni di cognizione (che comprendono azioni di accertamento, di condanna e costitutive, queste ultime nei soli casi previsti dal legislatore, finalizzate alla tutela di diritti soggettivi), esecutive e cautelari. L'azione di accertamento dell'illegittimità o nullità dell'atto di diniego della voltura come formulata dall'attore, può essere, dunque, inquadrata come azione di accertamento dell'illegittimità o nullità dell'atto, avente natura non amministrativa ma negoziale.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il decreto di rilascio dell'immobile per cui è causa, oggetto di impugnazione, si fonda sul presupposto che la precedente legittima assegnataria fosse decaduta dal proprio diritto, circostanza non contestata dal Pt_1 non ha dimostrato l'illegittimità del titolo della sorella come da lui Parte_1 Parte_2
sostenuto.
D'altra parte il proprio genitore è deceduto nel 1980 (circostanza dedotta da parte resistente e non contestata) e da quella data il non ha inoltrato domanda di subentro, se non nel 2022, dopo la Pt_1 decadenza della sorella (dichiarata nell'anno 2016), in base a quanto emerge dagli atti.
Si ritiene che le spese processuali debbano seguire il criterio della soccombenza e dunque vadano poste a carico di nell'importo liquidato in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino