CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2022 depositato il 17/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato accertamento eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, non essendo condivisibili le argomentazioni in cui esso si articola.
Per la migliore comprensione della vicenda che ci occupa è necessario ricostruire in sintesi la verifica fiscale che ha preceduto l'atto impugnato.
Società_1Orbene, l'AF, dopo aver constatato che la società non aveva presentato il modello unico per il 2015 né aveva effettuato la trasmissione delle fatture emesse a favore
Ricorrente_1dell'impresa individuale di , presentava al predetto un questionario in cui gli ingiungeva di presentare registro IVA, registro giornale e fatture di acquisto verso la Società_1. Di fronte alla mancata risposta del Ricorrente_1, allora l'AF procedeva con l'accertamento induttivo ex art.39 DPR 600/1973, dal quale scaturiva il provvedimento impugnato in questo processo.
Società_1Il contribuente nel suo ricorso asserisce che le transazioni con l' erano avvenute in moneta contante, e non con mezzi di pagamento tracciati, ma che ciò poteva al più dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative ai suoi danni, ma non già al disconoscimento della sua contabilità e all'accertamento induttivo ex art.39 DPR 600 del 1973.
Sul punto va rilevato che quella tributaria è una giurisdizione che, in quanto species del processo civile e non già di quello penale, non si fonda sul canone probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ma su quello del più probabile che no e che, per di più, essendo strutturalmente inerente ad una realtà documentale preformata, riconosce piena legittimità – nei limiti del ragionevole – a schemi presuntivi, generalizzazioni di massime di esperienza, standard comportamentali. È tramite essi che si deve vagliare l'operato dell'AF. In questo quadro ricostruttivo, deve reputarsi immune da censure motivazionali l'operato dell'AF che, nell'atto impugnato, ha ritenuto non credibile la contabilità del contribuente alla luce della mancata risposta al questionario soomministratogli e della mancata esibizione di qualsivoglia documentazione (contratti con data certa, lettere di incarico, carteggi sulla fase delle trattative negoziali o dell'esecuzione contrattuali) su rapporti commerciali tra il contribuente e la Società_1.
Da quanto sopra articolato discende la piena legittimità dell'operato dall'AF e quindi la necessità della reiezione del ricorso. A tale rigetto consegue – per la regola della soccombenza – la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
Ricorrente_1 al pagamento in favore della Agenzia Entrate Foggia delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2022 depositato il 17/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010702136 2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato accertamento eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, non essendo condivisibili le argomentazioni in cui esso si articola.
Per la migliore comprensione della vicenda che ci occupa è necessario ricostruire in sintesi la verifica fiscale che ha preceduto l'atto impugnato.
Società_1Orbene, l'AF, dopo aver constatato che la società non aveva presentato il modello unico per il 2015 né aveva effettuato la trasmissione delle fatture emesse a favore
Ricorrente_1dell'impresa individuale di , presentava al predetto un questionario in cui gli ingiungeva di presentare registro IVA, registro giornale e fatture di acquisto verso la Società_1. Di fronte alla mancata risposta del Ricorrente_1, allora l'AF procedeva con l'accertamento induttivo ex art.39 DPR 600/1973, dal quale scaturiva il provvedimento impugnato in questo processo.
Società_1Il contribuente nel suo ricorso asserisce che le transazioni con l' erano avvenute in moneta contante, e non con mezzi di pagamento tracciati, ma che ciò poteva al più dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative ai suoi danni, ma non già al disconoscimento della sua contabilità e all'accertamento induttivo ex art.39 DPR 600 del 1973.
Sul punto va rilevato che quella tributaria è una giurisdizione che, in quanto species del processo civile e non già di quello penale, non si fonda sul canone probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ma su quello del più probabile che no e che, per di più, essendo strutturalmente inerente ad una realtà documentale preformata, riconosce piena legittimità – nei limiti del ragionevole – a schemi presuntivi, generalizzazioni di massime di esperienza, standard comportamentali. È tramite essi che si deve vagliare l'operato dell'AF. In questo quadro ricostruttivo, deve reputarsi immune da censure motivazionali l'operato dell'AF che, nell'atto impugnato, ha ritenuto non credibile la contabilità del contribuente alla luce della mancata risposta al questionario soomministratogli e della mancata esibizione di qualsivoglia documentazione (contratti con data certa, lettere di incarico, carteggi sulla fase delle trattative negoziali o dell'esecuzione contrattuali) su rapporti commerciali tra il contribuente e la Società_1.
Da quanto sopra articolato discende la piena legittimità dell'operato dall'AF e quindi la necessità della reiezione del ricorso. A tale rigetto consegue – per la regola della soccombenza – la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
Ricorrente_1 al pagamento in favore della Agenzia Entrate Foggia delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.