Articolo 14 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 13Articolo 15
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21 febbraio 1948
Art. 14. Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

Le disposizioni dell' art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.
Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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