Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025
da
(P. IVA ) in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Dell'Anno del foro di Roma e Parte_2
dall'avv. Luigi Castaldi del foro di Civitavecchia e presso lo studio del primo in Roma
elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso appellante
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cossina dell'Avvocatura
della Regione, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell in Trieste, Piazza CP_2
Unità d'Italia, n. 1
Oggetto: ricorso per riassunzione a seguito di rinvio per cassazione.
Conclusioni delle parti costituite per l'appellante in accoglimento dell'appello come riassunto nel presente giudizio di rinvio dichiari nulla e/o annulli la sentenza impugnata e precisamente la sentenza n. 498/20 (R.G. n.
434/2019) datata 17.11.2020, NON notificata, emessa dalla Corte di Appello di Trieste
(prima sezione) e depositata in data 21/12/2020, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione datata 04 settembre 2018 e notificata Parte_3
in data 10 settembre 2018 nonché i presupposti processi verbali di accertamento e contestazione (anche p.v.a.) n. 45/2013, 46/2013, 47/2013, 48/2018, 49/2013, 50/2013,
51/2013, 52/2013 e 53/2013 del 12 dicembre 2013, notificati in data 16 dicembre 2013
a mezzo del servizio postale, mediante la quale è stata contestata la violazione dell'art. 193 e 258 del d. lgs. n. 152/2006 “per aver effettuato n. 805 trasporti di rifiuti non pericolosi con formulario inesatto” con una sanzione amministrativa complessiva pari ad € 209.546,60 (comprensiva di costi di notifica) emessa dalla Controparte_3
(oggi succeduta dalla , nonché avverso e per Controparte_1
l'annullamento di ogni ulteriore atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso,
collegato e conseguente. Con vittoria di spese ed onorari per tutti i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Paolo Dell'Anno quale antistatario.
Per l'appellata In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione d.d. 04.09.2018 della Parte_3 Controparte_4
rimettendosi all'adita Corte
[...] Controparte_1
d'appello quanto alla rideterminazione della stessa alla luce della sopravvenuta normativa richiamata nella Sentenza n. 34362/2024 della Sezione II della Corte di
Cassazione. Con condanna di parte appellante alle spese di tutti i gradi del giudizio con il riconoscimento degli oneri riflessi in luogo di Iva e Cpa per il patrocinio interno dell'ente nella misura del 24,343% come da decreto dell'Avvocato della Regione FVG
n. 6/2022 in conformità a sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
3592/2023 come confermata dalla recente sentenza della Corte d'appello di Trieste n.
328/2024 pubblicata il 19.7.2024.
Ragioni della decisione
1. Con sentenza pubblicata in data 16.5.2019 il Tribunale di Gorizia rigettava l'opposizione proposta da e Parte_2 Controparte_5 Parte_4
avverso l'ordinanza ingiunzione dd. 4.9.2018, emessa
[...] Parte_3
dalla , con cui veniva irrogata agli opponenti Controparte_1
la sanzione amministrativa di euro 209.546,60 per aver effettuato n. 805 “trasporti di rifiuti pericolosi con formulario inesatto” e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza pubblicata in data 21.12.2020,
respingeva l'appello di e Parte_2 Controparte_5 Parte_4
[...]
3. Interposto da costoro ricorso per cassazione con nove mezzi, la Corte di Cassazione,
con sentenza pronunciata in data 13.2.2024, respinti i primi sette motivi del ricorso,
accolto l'ottavo motivo e dichiarato assorbito il nono, cassava con rinvio la sentenza d'appello.
La suprema corte riteneva applicabile il cumulo giuridico alle plurime violazioni delle norme riguardanti la tenuta dei registri e formulari per il trasporto dei rifiuti e rinviava alla corte territoriale per il computo della sanzione e la regolazione delle spese del giudizio.
4. Con ricorso depositato in data 3.3.2025, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante ha riassunto il giudizio, chiedendo che, fatta Parte_2
applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, sia annullata l'ordinanza ingiunzione datata 4.9.2018 nonché i presupposti processi verbali Parte_3
d'accertamento e contestazione.
Si è costituita in giudizio la concludendo per Controparte_1
il rigetto dell'opposizione e rimettendosi a giustizia quanto alla rideterminazione della sanzione.
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 20.5.2025.
5. Nel presente giudizio di rinvio, il cui ambito è delimitato dalla statuizione della
Cassazione, rimane quale unico oggetto di decisione la determinazione della sanzione amministrativa, da irrogarsi secondo il criterio del cumulo giuridico, per le n. 805
violazioni alla normativa sui trasporti di rifiuti, definitivamente accertate nei confronti degli appellanti.
6. La disciplina sanzionatoria in materia è contenuta nell'art. 258 D. Lgs.152/2006, che al comma 4 stabilisce che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro ed al comma 9 prevede che in caso di pluralità di violazioni il contravventore soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al doppio.
Considerata la ingente quantità di infrazioni accertate, indicativa di un contesto di sistematica violazione delle disposizioni inerenti il trasporto di rifiuti speciali (non pericolosi), questa Corte reputa equo determinare in euro 5.520,00 la pena base,
aumentata del doppio, per un totale della sanzione di euro 11.040,00.
L'opposizione è perciò parzialmente da accogliere, in relazione alla sola tassazione della sanzione.
7. Il solo parziale accoglimento dell'opposizione - in relazione al profilo della sanzione irrogata ed in conseguenza dell'introduzione, disposta con L. 191/2023, perciò
successivamente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, del comma 9-bis dell'art. 258 D. Lgs.152/2006, che ha stabilito l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al comma 9 anche alle violazioni commesse anteriormente - comporta la condanna ex art. 91 c.p.c. della parte appellante – per il resto soccombente – alla rifusione delle spese di lite dell'appellata, rapportate nel quantum all'ammontare della sanzione come rideterminata all'esito del giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
AMB/ORD/51/2018 emessa in data 4 settembre 2018 dalla Controparte_1
e per l'effetto a modifica della sanzione inflitta in detta
[...]
ordinanza ingiunzione quantifica in euro 11.040,00 l'importo della sanzione inflitta che la società ricorrente deve pagare;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla parte resistente in riassunzione le spese di lite dell'intero giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per il primo grado,
euro 2.000,00 per l'appello, euro 1.800,00 per il giudizio di Cassazione, euro
2.000,00 per il giudizio di riassunzione, oltre 15% spese generali forfettarie,
Cassa ed Iva come per legge.
Così deliberato in Trieste, il 20 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle