Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/10/2023, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 01358/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mansueto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comando Generale Guardia di Finanza Centro Informatico Ammistrativo Nazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento di:
-determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- emessa dal M.E.F. - Comando Gen.le GdF - Centro Informatico Amm.vo Naz.le - Uff. Trattamento Economico Personale in Quiescenza, notificato il -OMISSIS-;
-Parere n. -OMISSIS--adunanza n.-OMISSIS- deliberato dal M.E.F.-Coitato di Verifica per le Cause di Servizio - relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio e conseguente liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo inoltrata il -OMISSIS-;
-Verbale n.-OMISSIS- della Commissione Medica Ospedaliera di 1^ di Bari e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e\o connesso.
riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo, previo accertamento della dipendenza della causa di servizio della patologia da cui è affetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 13.9.2019 e depositato il 13.10.2019 -OMISSIS-, -OMISSIS- in servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza di -OMISSIS- ha esposto:
-) in data -OMISSIS- egli inoltrava domanda di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio chiedendo l’accertamento della interdipendenza da causa di servizio dell’infermità “Artrite psoriasica” e il successivo -OMISSIS- analoga domanda per l’infermità “Psoriasi”, con il riconoscimento dei relativi benefici, nonché del diritto all’equo indennizzo;
-) con verbale n. -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Bari, valutando le due domande come unica infermità, riconosceva le patologie ascrivibili alla tabella A – categoria 8^, ma esprimeva parere negativo sulla sussistenza del nesso eziologico;
-) con parere n. -OMISSIS- deliberato nell’adunanza del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.) del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è conformato al parere della summenzionata Commissione esprimendo parere negativo;
-) con la determina dirigenziale oggetto del presente gravame il Comando della Guardia di Finanza ha inteso aderire alla posizione del C.V.C.S. rigettando la domanda.
2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo: VIOLAZIONE ART. 3 L N. 241/90 PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INCONGRUA ED INADEGUATA .
Il ricorrente:
-) deduce illogicità e apoditticità delle conclusioni rassegnate dalla C.M.O., dal C.V.C.S. e dall’Amministrazione in quanto, pur sostenendo l’origine sconosciuta della patogenesi dell’artrite psoriasica, avrebbero apoditticamente affermato l’impossibilità di ricollegarla al normale servizio prestato, neppure sotto il profilo concausale;
-) rileva che gli assunti categorici e definitivi del C.V.C.S. siano immotivati e infondati e sostenuti da motivazioni del tutto mediocri, e in netto contrasto con le locuzioni “ad eziologia sconosciuta” e “probabile carenza” utilizzate dallo stesso Comitato;
-) osserva che non possa essere escluso che fattori ambientali possano essere considerati quali fattori scatenanti se non, in via subordinata, quali concause determinanti, l’insorgere dell’artrite psoriasica;
-) precisa di essere in forza alla Guardia di Finanza sin dal -OMISSIS-, riconosciuto sin da subito idoneo al servizio per l’assenza di patologie in atto, di modo che essendo la psoriasi e l’artrite psoriasica diagnosticate solo dal -OMISSIS- e avendo svolto, nel corso del servizio, fra le altre, attività in turno (“ a fronte di molti turni settimanali ”) anche di notte, sia a piedi che a bordo di vetture assoggettata qualsiasi condizione climatica, assoggettata a sforzi fisici quali spostamenti di faldoni, nonché a stress dovuto alle innumerevoli pratiche demandate (attività estesa, all’epoca del servizio, sia al Comando Regionale -OMISSIS-che al Comando Regionale - OMISSIS-), detta attività certamente ha inciso in maniera maggioritaria sulla sua vita del dipendente, in modo da determinare anche a livello di concausa, in un quadro di eziogenesi incerta, l’insorgenza della patologia.
3- Con atto depositato il 15.10.2019 si è costituito il Comando Generale della Guardia di Finanza per resistere al ricorso.
Si è anche costituito il Ministero dell’Economia – Comitato di Verifica per le cause di servizio chiedendo il rigetto del ricorso.
4- In vista della trattazione del merito, il 28.7.2023 l’Amministrazione resistente ha depositato documenti e memoria.
5- All’udienza pubblica del 18.10.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il ricorso è infondato.
7- Si ritiene preliminarmente opportuno delineare il quadro giurisprudenziale generale che governa l’istituto del riconoscimento di patologia da causa di servizio:
-) il giudizio del C.V.C.S. è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (Consiglio di Stato, Sez. II, 21.4.2021, n. 3222);
-) nell'ambito del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il giudizio espresso dal C.V.C.S., essendo espressione di discrezionalità tecnica fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, non è sindacabile nel merito, essendo censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione o manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.2.2021, n. 1671);
-) la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, all'interno della sequenza procedimentale, rappresenta un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO), nonché una fase di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10.2.2021, n. 1617);
-) la circostanza che il C.V.C.S. abbia formulato il parere di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di altri pronunciamenti non priva l'atto consultivo dell'indispensabile nucleo motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile, essendo necessario solo che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l'organo tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico legale del momento; una volta effettuata questa operazione logica è ininfluente che la motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all'interno di altri apporti consultivi, se la reiterazione dipende dall'analogia delle situazioni sottoposte a disamina, ma pur sempre con un'attenzione specifica al caso concreto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.9.2019, n. 2218).
8- Tanto premesso, il C.V.C.S. ha negato “ che l’infermità: ARTRITE PSORIASICA NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità di natura essenzialmente endogeno – costituzionale a localizzazione ossea, ad eziologia sconosciuta su base costituzionale, dovuta a probabile carenza di acido retinoico, per cui non può ricollegarsi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante al normale servizio prestato. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” .
9- Ad avviso del Collegio il C.V.C.S. ha dato sufficientemente conto, pur nella sinteticità del giudizio, dell’origine della malattia e dei motivi per cui, anche considerate le esperienze di servizio, le patologie indicate non possono essere considerate dipendenti da causa di servizio, per cui l’Amministrazione, nel limitarsi a richiamare il suddetto parere, ha operato in termini esenti dalle censure prospettate dal ricorrente.
Peraltro, la sinteticità delle espressioni o l’eventuale idoneità delle stesse ad essere ripresi in altri procedimenti non le fa assurgere, per ciò solo, a mere clausole di stile o ad indizio in ordine alla carenza di istruttoria.
10- Si soggiunge, per completezza, che nell’argomentazione del Comitato non è dato ravvisare alcuna contraddizione interna, avendo piuttosto il Comitato stesso chiaramente specificato la natura e l’origine dell’infermità di che trattasi, ossia essenzialmente endogeno– costituzionale a localizzazione ossea, nella fattispecie dovuta a probabile carenza di acido retinoico.
11- In ogni caso, sarebbe stato onere della ricorrente confutare nel complesso la correttezza medico-scientifica del parere nel suo complesso, non essendo sufficiente la contestazione di singole espressioni con argomentazioni che, per come esposte, si esauriscono in una sovrapposizione di una propria valutazione –peraltro a sua volta sviluppata in termini meramente probabilistici- rispetto a quella del Comitato stesso, peraltro, senza ulteriori elementi scientifici a conforto dei propri assunti.
12- A ciò può soggiungersi che non risulta di pregio il ricorso ad attività asseritamente stressogene che, nel tempo, avrebbero funto da concausa dell’infermità.
Difatti, al fine di contestare efficacemente la legittimità del parere reso dal Comitato il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto fornire elementi adeguati e circostanziati tali da far ritenere che il servizio concretamente da questi disimpegnato, per le sue caratteristiche e durata e nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato svolto, possa essere ritenuto, anche in via indiziaria, almeno concausa efficiente e determinante della patologia concretamente da lui sofferta, elementi che non risultano adeguatamente offerti.
13- La conclusione da ultimo rassegna s’impone in quanto, in merito al contesto lavorativo come concausa efficiente di infermità o patologie per consolidata giurisprudenza:
- “ La dipendenza da causa di servizio di un'infermità deve essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento di attività di servizio (per quanto gravose) che, per loro stessa natura, includono nella 'normalità' anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente e specificamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla peculiare tipologia di prestazione a cui particolare personale selezionato è normalmente avviato ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 11/11/2022, n.6972; Cfr. anche TAR Lazio, n. 11617 del 2019; TAR Campania, Ro., sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2017 n. 5629);
- ancor più nello specifico “ Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ” (Consiglio di Stato , sez. III , 25/08/2022 , n. 7454);
-) quanto all’onere della prova e, specularmente, ai poteri officiosi, “ L'onere di dimostrare l'aggravio rispetto alle condizioni normali di lavoro, che possa avere influito in senso nocivo sulle patologie da causa di servizio, incombe sull'attore, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., e non è sostituibile dalla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto questa non è un mezzo di prova, ma può essere disposta al solo fine di fornire al giudice un ausilio per la valutazione, sotto il profilo tecnico, di fatti già acquisiti e dimostrati. Sicché l'onere probatorio che pesa sul ricorrente non è soddisfatto dalla produzione di una relazione tecnica che si limiti a menzionare l'esistenza di condizioni di lavoro impegnative, ma richiede che si dimostri che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in concreto superato la soglia della 'ordinarietà' e hanno quindi acquisito caratteristiche tali da poter assurgere al rango di fattore di rischio specifico, circostanza che costituisce elemento indefettibile per il riconoscimento della causa di servizio ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 10/11/2022, n.3140).
14- Orbene, né nell’originaria istanza (Allegato 5 alle produzione documentale del Ministero resistente del 28.7.2023) né in sede processuale risultano allegati, da parte ricorrente che ne ha l’onere, eventi o comunque circostanze adeguatamente specificate attinenti a fatti, determinati e concreti, esorbitanti dal normale svolgimento dell'attività di servizio (che è ordinariamente connotata anche da carichi differenziati rispetto all’auspicabile ottimo) e, segnatamente, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, idonei cioè ad oltrepassare i disagi, le fatiche e i momenti di stress, rientranti nel fisiologico sviluppo dell’attività lavorativa e tali da poter dunque fungere da concausa rispetto alla patologia manifestatasi. Né la trasferta per recarsi dal luogo di residenza alla sede di servizio può essere considerata alla stregua di fenomeno stressogeno eccedente l’ordinarietà e, per di più, imputabile all’Amministrazione.
15- Peraltro, neanche gli “elementi informativi” depositati agli atti dall’Amministrazione (“Allegato 007” alla produzione documentale del 28.7.2023) forniscono evidenze specifiche nel senso richiesto dalla giurisprudenza e utili a corroborare l’assunto difensivo della ricorrente.
Difatti, prescindendo dall’incompetenza del Comando a formulare valutazioni sull’esposizione dello stress psicofisico -e comunque dalla non perspicuità della presenza in sede delle massime autorità del Corpo della Regione -OMISSIS- o dal l’assoluta genericità del riferimento a pratiche valutate come innumerevoli – emerge che il ricorrente abbia svolto i compiti normali di istituto seguendo turni di servizio programmati settimanalmente.
16- In conclusione, non si evincono elementi attinenti a circostanze eccentriche rispetto all’ordinaria gravosità del servizio, né il mero prolungamento dei turni oltre l’orario di servizio che alle volte si verificava è, in sé considerato, elemento idoneo a dimostrare una situazione eccezionale nei termini imposti dalla succitata giurisprudenza.
17- Per completezza, a fronte di tali elementi non è dato sopperire mediante la richiesta C.T.U., tenuto conto che “ Il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio non può essere contestato con la produzione di pareri di sanitari privati o supplito, in sede processuale, con la nomina di un c.t.u. ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.3.2021, n. 2545).
18- In conclusione, il ricorso va rigettato.
19- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.