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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani ConSIliere
dott.ssa Matilde Carpinella ConSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 7370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-7-2025, vertente tra
(C.F.: , già titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale “FERMANCAR di NC IU”, elettivamente domiciliata a
Potenza, Piazza della Costituzione Italiana n. 42, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Bonito Oliva, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Filomena
Pinto, in virtù di procura in atti;
- Appellante - 2
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vodice n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro D'Urbano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la MA di NC IU proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15537/17, con il quale il Tribunale di CO Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore di (nel prosieguo, “ ) della CP_1 somma di Euro 209.959,01 per il mancato pagamento di alcuni quantitativi di carburante a lei consegnati nell'esecuzione di un rapporto di fornitura di prodotti petroliferi intercorso tra le parti nel periodo dal 30/4/2004 sino al 15/9/2014.
In particolare, dopo aver contestato l'effettiva consegna dei quantitativi di carburante indicati nella fatture poste a base del provvedimento monitorio, l'opponente eccepiva la CO compensazione di quanto richiesto dall' con alcuni crediti da lei vantati nei confronti di quest'ultima; inoltre l'opponente, in via riconvenzionale, chiedeva anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del mancato riconoscimento, da parte della società fornitrice, dei benefici conseguenti all'erronea classificazione del proprio impianto di distribuzione come di “rete ordinaria” e non “autostradale”, che venivano quantificati in complessivi Euro 600.000,00. Il tutto con vittoria delle spese processuali. 3
CO Costituitasi in giudizio, nel contestare le asserzioni della MA, riduceva la propria pretesa alla minor somma di Euro 165.116,13, riconoscendo alcune fatture poste in compensazione.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
8156/21, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la SI.ra , Parte_1 nella sua qualità di titolare della ditta individuale MA di NC IU CO (nel frattempo cancellata dal Registro delle Imprese), al pagamento, in favore di della somma di Euro 165.116,13, oltre interessi moratori ex legge n. 231/02 e spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, rilevava che le contestazioni sollevate dall'opponente
“circa la mancata consegna dei quantitativi di carburante indicati nelle fatture” dovevano ritenersi generiche e sconfessate dalla espressa indicazione di tre di esse
“nelle note di credito indicate come prova dalla stessa parte opponente”; inoltre, CO anche “la ulteriore produzione dei DAS” da parte di “unitamente alla indicazione che già si applicava il regime di contabilità telematica di cui alla l. 286/06”, induceva il giudicante a “ritenere provata la consegna del carburante” di cui era stato chiesto il pagamento.
In relazione, poi, alle somme che l'opponente aveva eccepito in compensazione “per il CO calo del carburante”, il Tribunale rilevava che l' aveva riconosciuto solo quelle concernenti l'anno 2013, mentre rispetto a quelle relative all'anno 2014 l'opponente non era stata in grado di fornire alcuno dei dati richiesti dalla “procedura standard” stabilita dalla Circolare n. 1 del 27/1/2006 per i gestori di impianti convenzionati (che aveva definito gli ammanchi di carburante determinati da condizioni termiche (c.d.
“calo termico”) e aveva disciplinato le regole operative per ottenere il rimborso), sicché, in relazione a tale richiesta, l'opposizione non poteva essere accolta;
analoghe considerazioni, poi, venivano svolte dal Tribunale non solo riguardo agli ulteriori crediti eccepiti in compensazione da parte dell'opponente (Euro 5.248,61 ed Euro
2.897,51 per contributo servizio notturno;
Euro 21.780 ed Euro 21.960,00 per contributo fisso di gestione), rispetto ai quali non era stata fornita alcuna prova documentale, ma anche per il reclamato danno, della cui esistenza non era stata offerta alcuna dimostrazione. 4
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la SI.ra lamentava l'erroneità della Pt_1 decisione laddove il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta CO esecuzione delle prestazioni da parte dell'
Infatti, nell'evidenziare che la MA aveva sempre formalmente contestato l'effettiva fornitura del carburante indicato nelle fatture poste a fondamento del decreto CO ingiuntivo, l'appellante sosteneva che l' avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa delle forniture rese, cosa che invece non era avvenuta.
In particolare, l'appellante, da un lato, sosteneva che nessuna valenza probatoria CO avrebbe potuto essere attribuita al fatto che nelle note di credito emesse dall' si fosse fatto riferimento a “tre delle cinque fatture poste a fondamento del procedimento CO monitorio”, in quanto ciò poteva dimostrare solo che l' veva “ritenuto non dovuta una parte dell'importo precedentemente fatturato nelle fatture indicate”; inoltre l'appellante evidenziava che l'avvenuta produzione in giudizio di dette note di credito, sebbene operata dalla stessa MA, era “stata effettuata al mero scopo di dimostrare che se pure, per assurdo, fosse stato dimostrato l'effettivo espletamento delle prestazioni indicate nelle cinque fatture prodotte dall' si sarebbe CP_1 dovuto considerare che il credito di quest'ultima non poteva corrispondere alla somma degli importi indicati nelle citate fatture, dovendosi tenere conto delle riduzioni che la stessa aveva ritenuto di effettuare con le note di credito”; CP_1 pertanto, nel richiamare alcuni precedenti della Corte di Cassazione, secondo cui la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale ed il suo contenuto partecipativo, non è in grado di costituire, ove contestata, valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio, con la conseguenza che il creditore è tenuto a fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria, l'appellante evidenziava che, nell'ottica della prova civilistica della fornitura della merce fatturata, nessun valore probatorio CO potevano assumere neanche le “bolle” depositate dall' he, peraltro, non erano mai state sottoscritte dalla SI.ra , senza che al riguardo potesse Parte_1 assumere alcuna valenza il fatto che, all'epoca della loro emissione, la mancata 5
sottoscrizione fosse in linea con le vigenti disposizioni tributarie;
anzi, la conferma CO della consapevolezza, da parte dell' di tale carenza probatoria era comprovata dal fatto che la stessa opposta aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale del vettore circa l'avvenuta consegna della merce, prova che, dopo essere stata inizialmente dichiarata inammissibile dal Tribunale, era stata poi ammessa (previa rimessione sul ruolo della causa) e, successivamente, non più espletata per rinunzia di fatto da parte CO dell'
Inoltre, con un secondo motivo, la SI.ra , in via meramente Parte_1 subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di gravame, lamentava l'erroneità della statuizione sulla liquidazione delle spese processuali che, in ogni caso, stante la revoca del decreto ingiuntivo e l'avvenuta rideterminazione del credito, avrebbero dovuto essere quantomeno compensate in parte.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con CO condanna dell' lla rifusione quantomeno delle spese del grado di appello.
CO Costituitasi in giudizio, l' si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 10/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando immediata lettura della sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che con l'odierno appello la SI.ra ha Parte_1 lamentato l'erroneità della decisione di primo grado solo nella parte in cui sarebbe stata CO riconosciuta l'esistenza del credito di seppur in assenza di prova circa l'effettiva fornitura dei quantitativi di carburante, mentre non risulta essere stata mai impugnata né la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro degli asseriti danni subiti a causa del mancato riconoscimento, da CO parte di dei benefici conseguenti alla classificazione dell'impianto di distribuzione
(come impianto di “rete ordinaria” e non di “rete autostradale”), né quella con cui il
Tribunale ha respinto l'eccezione con cui la MA aveva chiesto la compensazione 6
delle somme a lei asseritamente dovute per il “calo carburante” verificatosi nell'anno
2014, per il contributo per il servizio notturno e per il contributo fisso di gestione.
Ne consegue che, almeno in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Nel merito, il primo motivo di appello è fondato.
L'opponente, sin dall'atto introduttivo di primo grado, ha sempre negato la consegna dei quantitativi di carburante indicati nelle fatture poste a base del provvedimento monitorio, eccependo anche che la dimostrazione di tale circostanza non poteva CO evincersi dai documenti prodotti dall' di formazione unilaterale ed aventi contenuto meramente partecipativo. CO A fronte di tale contestazione, l' quale opposta, avrebbe dovuto provare l'esecuzione della prestazione, chiedendo di provare l'avvenuta consegna del carburante con altri CO mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (tra l'altro articolata da , posto che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (Cass.
22.6.2007, n. 14594); sostanzialmente, quindi, la controversia avrebbe dovuto essere decisa secondo i normali principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Infatti, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n. 16767/2014); in questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non può limitarsi a valutare solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma deve indagare anche la fondatezza (e le prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n.
9927/2004).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio, sicché in occasione dell'opposizione al decreto monitorio l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, 7
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019). CO Ciò premesso, l' on risulta aver fornito alcuna prova in ordine all'effettiva consegna della fornitura oggetto di causa. CO Infatti, per quanto concerne le fatture prodotte da giova osservare che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa corte di merito aderisce,
“la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n. 19944/2023; nello stesso senso, vedi anche Cass. n.
30309/2022); più esattamente, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 34831/2024; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 299/2016).
Inoltre, alcuna valenza probatoria circa l'avvenuta consegna del carburante possono assumere le note di credito prodotte dalla stessa opponente, trattandosi di documenti 8
commerciali emessi da un venditore a un acquirente per rettificare o annullare una fattura precedentemente emessa, con conseguente riduzione dell'importo dovuto dal cliente o, in alcuni casi, completo storno della fattura originale.
Infine, considerazioni non dissimili valgono anche per le c.d. “Bolle” prodotte dall'Eni
(rectius: Documenti di Accompagnamento Semplificato o, più semplicemente, “DAS”), sottoscritte dal soltanto dal vettore.
Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario”
(Cass. n. 31974/2019). CO Del resto, di tale carenza probatoria era ben consapevole la stessa che, sin dalla costituzione in giudizio, aveva chiesto di poter dimostrare l'avvenuta consegna della merce menzionata nei singoli DAS attraverso un'apposita prova testimoniale che, sebbene ammessa solo poco prima della conclusione dell'istruttoria, poi non ha avuto luogo essendo stato citato un teste errato e, successivamente, non essendo stata CO ammessa dal giudicante la nuova, generica citazione di un teste che l' non aveva ancora concretamente provveduto ad identificare. CO Tale richiesta non venne reiterata dall' in occasione della precisazione delle conclusioni, né risulta proposta nel presente giudizio d'appello.
A ciò aggiungasi che, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, nessuna valenza può rivestire il fatto che, all'epoca della redazione dei DAS, fosse già entrata in vigore “il regime di contabilità telematica di cui alla l. 286/06”, che dispensa dalla sottoscrizione di tali documenti, in quanto tale esenzione, se può essere giustificata sul piano contabile e fiscale, sul piano civilistico non può certamente emendare l'oggettivo difetto di prova della consegna della merce.
Ne consegue che, con riguardo alle specifiche forniture oggetto di causa, l'opposta non ha fornito la prova di aver consegnato la merce e, dunque, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che la SI.ra , già titolare della ditta individuale Parte_1 9
“FERMANCAR di NC IU”, non è tenuta a versare ad la somma CP_1 di Euro 165.116,13.
Il secondo motivo di gravame, proposto in via meramente subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di appello, resta assorbito nella decisione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione da Euro
52.001,00 ad Euro 260.000,00, con esclusione della voce “istruttoria” del grado di appello, che viene liquidata in misura minima.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da già titolare della ditta Parte_1 individuale “FERMANCAR di NC IU”, nei confronti di avverso CP_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 8156/21 e, per l'effetto, dichiara che
[...] non è tenuta a versare ad la somma richiesta di Euro 165.116,13; Parte_1 CP_1
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 14.103,00 per compensi professionali e in Euro 1.686,00 per esborsi, e per il grado di appello in Euro 12.154,00 per compensi professionali e in Euro 1.138,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10-7-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani ConSIliere
dott.ssa Matilde Carpinella ConSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 7370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-7-2025, vertente tra
(C.F.: , già titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale “FERMANCAR di NC IU”, elettivamente domiciliata a
Potenza, Piazza della Costituzione Italiana n. 42, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Bonito Oliva, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Filomena
Pinto, in virtù di procura in atti;
- Appellante - 2
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vodice n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro D'Urbano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la MA di NC IU proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15537/17, con il quale il Tribunale di CO Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore di (nel prosieguo, “ ) della CP_1 somma di Euro 209.959,01 per il mancato pagamento di alcuni quantitativi di carburante a lei consegnati nell'esecuzione di un rapporto di fornitura di prodotti petroliferi intercorso tra le parti nel periodo dal 30/4/2004 sino al 15/9/2014.
In particolare, dopo aver contestato l'effettiva consegna dei quantitativi di carburante indicati nella fatture poste a base del provvedimento monitorio, l'opponente eccepiva la CO compensazione di quanto richiesto dall' con alcuni crediti da lei vantati nei confronti di quest'ultima; inoltre l'opponente, in via riconvenzionale, chiedeva anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del mancato riconoscimento, da parte della società fornitrice, dei benefici conseguenti all'erronea classificazione del proprio impianto di distribuzione come di “rete ordinaria” e non “autostradale”, che venivano quantificati in complessivi Euro 600.000,00. Il tutto con vittoria delle spese processuali. 3
CO Costituitasi in giudizio, nel contestare le asserzioni della MA, riduceva la propria pretesa alla minor somma di Euro 165.116,13, riconoscendo alcune fatture poste in compensazione.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
8156/21, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la SI.ra , Parte_1 nella sua qualità di titolare della ditta individuale MA di NC IU CO (nel frattempo cancellata dal Registro delle Imprese), al pagamento, in favore di della somma di Euro 165.116,13, oltre interessi moratori ex legge n. 231/02 e spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, rilevava che le contestazioni sollevate dall'opponente
“circa la mancata consegna dei quantitativi di carburante indicati nelle fatture” dovevano ritenersi generiche e sconfessate dalla espressa indicazione di tre di esse
“nelle note di credito indicate come prova dalla stessa parte opponente”; inoltre, CO anche “la ulteriore produzione dei DAS” da parte di “unitamente alla indicazione che già si applicava il regime di contabilità telematica di cui alla l. 286/06”, induceva il giudicante a “ritenere provata la consegna del carburante” di cui era stato chiesto il pagamento.
In relazione, poi, alle somme che l'opponente aveva eccepito in compensazione “per il CO calo del carburante”, il Tribunale rilevava che l' aveva riconosciuto solo quelle concernenti l'anno 2013, mentre rispetto a quelle relative all'anno 2014 l'opponente non era stata in grado di fornire alcuno dei dati richiesti dalla “procedura standard” stabilita dalla Circolare n. 1 del 27/1/2006 per i gestori di impianti convenzionati (che aveva definito gli ammanchi di carburante determinati da condizioni termiche (c.d.
“calo termico”) e aveva disciplinato le regole operative per ottenere il rimborso), sicché, in relazione a tale richiesta, l'opposizione non poteva essere accolta;
analoghe considerazioni, poi, venivano svolte dal Tribunale non solo riguardo agli ulteriori crediti eccepiti in compensazione da parte dell'opponente (Euro 5.248,61 ed Euro
2.897,51 per contributo servizio notturno;
Euro 21.780 ed Euro 21.960,00 per contributo fisso di gestione), rispetto ai quali non era stata fornita alcuna prova documentale, ma anche per il reclamato danno, della cui esistenza non era stata offerta alcuna dimostrazione. 4
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la SI.ra lamentava l'erroneità della Pt_1 decisione laddove il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta CO esecuzione delle prestazioni da parte dell'
Infatti, nell'evidenziare che la MA aveva sempre formalmente contestato l'effettiva fornitura del carburante indicato nelle fatture poste a fondamento del decreto CO ingiuntivo, l'appellante sosteneva che l' avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa delle forniture rese, cosa che invece non era avvenuta.
In particolare, l'appellante, da un lato, sosteneva che nessuna valenza probatoria CO avrebbe potuto essere attribuita al fatto che nelle note di credito emesse dall' si fosse fatto riferimento a “tre delle cinque fatture poste a fondamento del procedimento CO monitorio”, in quanto ciò poteva dimostrare solo che l' veva “ritenuto non dovuta una parte dell'importo precedentemente fatturato nelle fatture indicate”; inoltre l'appellante evidenziava che l'avvenuta produzione in giudizio di dette note di credito, sebbene operata dalla stessa MA, era “stata effettuata al mero scopo di dimostrare che se pure, per assurdo, fosse stato dimostrato l'effettivo espletamento delle prestazioni indicate nelle cinque fatture prodotte dall' si sarebbe CP_1 dovuto considerare che il credito di quest'ultima non poteva corrispondere alla somma degli importi indicati nelle citate fatture, dovendosi tenere conto delle riduzioni che la stessa aveva ritenuto di effettuare con le note di credito”; CP_1 pertanto, nel richiamare alcuni precedenti della Corte di Cassazione, secondo cui la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale ed il suo contenuto partecipativo, non è in grado di costituire, ove contestata, valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio, con la conseguenza che il creditore è tenuto a fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria, l'appellante evidenziava che, nell'ottica della prova civilistica della fornitura della merce fatturata, nessun valore probatorio CO potevano assumere neanche le “bolle” depositate dall' he, peraltro, non erano mai state sottoscritte dalla SI.ra , senza che al riguardo potesse Parte_1 assumere alcuna valenza il fatto che, all'epoca della loro emissione, la mancata 5
sottoscrizione fosse in linea con le vigenti disposizioni tributarie;
anzi, la conferma CO della consapevolezza, da parte dell' di tale carenza probatoria era comprovata dal fatto che la stessa opposta aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale del vettore circa l'avvenuta consegna della merce, prova che, dopo essere stata inizialmente dichiarata inammissibile dal Tribunale, era stata poi ammessa (previa rimessione sul ruolo della causa) e, successivamente, non più espletata per rinunzia di fatto da parte CO dell'
Inoltre, con un secondo motivo, la SI.ra , in via meramente Parte_1 subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di gravame, lamentava l'erroneità della statuizione sulla liquidazione delle spese processuali che, in ogni caso, stante la revoca del decreto ingiuntivo e l'avvenuta rideterminazione del credito, avrebbero dovuto essere quantomeno compensate in parte.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con CO condanna dell' lla rifusione quantomeno delle spese del grado di appello.
CO Costituitasi in giudizio, l' si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 10/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando immediata lettura della sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che con l'odierno appello la SI.ra ha Parte_1 lamentato l'erroneità della decisione di primo grado solo nella parte in cui sarebbe stata CO riconosciuta l'esistenza del credito di seppur in assenza di prova circa l'effettiva fornitura dei quantitativi di carburante, mentre non risulta essere stata mai impugnata né la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro degli asseriti danni subiti a causa del mancato riconoscimento, da CO parte di dei benefici conseguenti alla classificazione dell'impianto di distribuzione
(come impianto di “rete ordinaria” e non di “rete autostradale”), né quella con cui il
Tribunale ha respinto l'eccezione con cui la MA aveva chiesto la compensazione 6
delle somme a lei asseritamente dovute per il “calo carburante” verificatosi nell'anno
2014, per il contributo per il servizio notturno e per il contributo fisso di gestione.
Ne consegue che, almeno in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Nel merito, il primo motivo di appello è fondato.
L'opponente, sin dall'atto introduttivo di primo grado, ha sempre negato la consegna dei quantitativi di carburante indicati nelle fatture poste a base del provvedimento monitorio, eccependo anche che la dimostrazione di tale circostanza non poteva CO evincersi dai documenti prodotti dall' di formazione unilaterale ed aventi contenuto meramente partecipativo. CO A fronte di tale contestazione, l' quale opposta, avrebbe dovuto provare l'esecuzione della prestazione, chiedendo di provare l'avvenuta consegna del carburante con altri CO mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (tra l'altro articolata da , posto che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (Cass.
22.6.2007, n. 14594); sostanzialmente, quindi, la controversia avrebbe dovuto essere decisa secondo i normali principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Infatti, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n. 16767/2014); in questo autonomo giudizio il creditore opposto può produrre nuove prove, ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, e il giudice non può limitarsi a valutare solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma deve indagare anche la fondatezza (e le prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 2490/2019; Cass. n.
9927/2004).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio, sicché in occasione dell'opposizione al decreto monitorio l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, 7
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019). CO Ciò premesso, l' on risulta aver fornito alcuna prova in ordine all'effettiva consegna della fornitura oggetto di causa. CO Infatti, per quanto concerne le fatture prodotte da giova osservare che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa corte di merito aderisce,
“la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n. 19944/2023; nello stesso senso, vedi anche Cass. n.
30309/2022); più esattamente, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 34831/2024; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 299/2016).
Inoltre, alcuna valenza probatoria circa l'avvenuta consegna del carburante possono assumere le note di credito prodotte dalla stessa opponente, trattandosi di documenti 8
commerciali emessi da un venditore a un acquirente per rettificare o annullare una fattura precedentemente emessa, con conseguente riduzione dell'importo dovuto dal cliente o, in alcuni casi, completo storno della fattura originale.
Infine, considerazioni non dissimili valgono anche per le c.d. “Bolle” prodotte dall'Eni
(rectius: Documenti di Accompagnamento Semplificato o, più semplicemente, “DAS”), sottoscritte dal soltanto dal vettore.
Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario”
(Cass. n. 31974/2019). CO Del resto, di tale carenza probatoria era ben consapevole la stessa che, sin dalla costituzione in giudizio, aveva chiesto di poter dimostrare l'avvenuta consegna della merce menzionata nei singoli DAS attraverso un'apposita prova testimoniale che, sebbene ammessa solo poco prima della conclusione dell'istruttoria, poi non ha avuto luogo essendo stato citato un teste errato e, successivamente, non essendo stata CO ammessa dal giudicante la nuova, generica citazione di un teste che l' non aveva ancora concretamente provveduto ad identificare. CO Tale richiesta non venne reiterata dall' in occasione della precisazione delle conclusioni, né risulta proposta nel presente giudizio d'appello.
A ciò aggiungasi che, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, nessuna valenza può rivestire il fatto che, all'epoca della redazione dei DAS, fosse già entrata in vigore “il regime di contabilità telematica di cui alla l. 286/06”, che dispensa dalla sottoscrizione di tali documenti, in quanto tale esenzione, se può essere giustificata sul piano contabile e fiscale, sul piano civilistico non può certamente emendare l'oggettivo difetto di prova della consegna della merce.
Ne consegue che, con riguardo alle specifiche forniture oggetto di causa, l'opposta non ha fornito la prova di aver consegnato la merce e, dunque, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che la SI.ra , già titolare della ditta individuale Parte_1 9
“FERMANCAR di NC IU”, non è tenuta a versare ad la somma CP_1 di Euro 165.116,13.
Il secondo motivo di gravame, proposto in via meramente subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di appello, resta assorbito nella decisione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione da Euro
52.001,00 ad Euro 260.000,00, con esclusione della voce “istruttoria” del grado di appello, che viene liquidata in misura minima.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da già titolare della ditta Parte_1 individuale “FERMANCAR di NC IU”, nei confronti di avverso CP_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 8156/21 e, per l'effetto, dichiara che
[...] non è tenuta a versare ad la somma richiesta di Euro 165.116,13; Parte_1 CP_1
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 14.103,00 per compensi professionali e in Euro 1.686,00 per esborsi, e per il grado di appello in Euro 12.154,00 per compensi professionali e in Euro 1.138,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10-7-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò