Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2696
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella

    La Corte ritiene che la notifica sia regolare poiché consegnata al portiere in assenza temporanea del destinatario, con successiva spedizione della raccomandata informativa, come previsto dalla normativa per le notifiche a mezzo posta.

  • Inammissibile
    Richiesta di rimessione in termini per impugnare le cartelle

    La richiesta è ritenuta generica, meramente esplorativa e inammissibile, poiché mira a recuperare l'impugnazione di cartelle ormai definitive.

  • Inammissibile
    Nullità e/o inesistenza delle cartelle per mancanza di firma e indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo punto, ma lo ingloba nella decisione generale di inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo

    La Corte rigetta la censura, affermando che il ruolo è incorporato nella cartella regolarmente notificata e che l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo. L'onere della prova contraria spetta al contribuente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza/prescrizione

    La Corte rigetta l'eccezione, rilevando che l'istanza di definizione agevolata del 2023 costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte rileva che l'intimazione contiene l'indicazione nominativa del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità di documenti in fotocopia

    La Corte afferma che la contestazione deve essere circostanziata e non generica. L'ufficio non ha l'obbligo di produrre l'originale in assenza di provvedimento del giudice, e l'originale della cartella è in possesso del debitore.

  • Inammissibile
    Impugnazione duplicata e difetto di contraddittorio

    Il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto duplicazione di altro procedimento. L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. Inoltre, l'intimazione riferita a più cartelle non può essere impugnata tante volte quante sono le cartelle senza chiamare in causa gli enti impositori.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella

    La Corte ritiene che la notifica sia regolare poiché consegnata al portiere in assenza temporanea del destinatario, con successiva spedizione della raccomandata informativa, come previsto dalla normativa per le notifiche a mezzo posta.

  • Inammissibile
    Richiesta di rimessione in termini per impugnare le cartelle

    La richiesta è ritenuta generica, meramente esplorativa e inammissibile, poiché mira a recuperare l'impugnazione di cartelle ormai definitive.

  • Inammissibile
    Nullità e/o inesistenza delle cartelle per mancanza di firma e indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo punto, ma lo ingloba nella decisione generale di inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo

    La Corte rigetta la censura, affermando che il ruolo è incorporato nella cartella regolarmente notificata e che l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo. L'onere della prova contraria spetta al contribuente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza/prescrizione

    La Corte rigetta l'eccezione, rilevando che l'istanza di definizione agevolata del 2023 costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte rileva che l'intimazione contiene l'indicazione nominativa del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità di documenti in fotocopia

    La Corte afferma che la contestazione deve essere circostanziata e non generica. L'ufficio non ha l'obbligo di produrre l'originale in assenza di provvedimento del giudice, e l'originale della cartella è in possesso del debitore.

  • Inammissibile
    Impugnazione duplicata e difetto di contraddittorio

    Il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto duplicazione di altro procedimento. L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. Inoltre, l'intimazione riferita a più cartelle non può essere impugnata tante volte quante sono le cartelle senza chiamare in causa gli enti impositori.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2696
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2696
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo