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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2696/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18111/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004321943000 BOLLO 2018
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076977627000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11343/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata in data 10.09.2024, in forza della quale è stato intimato di pagare la somma di euro 337,15 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2021 0004321943 000 presuntivamente notificata il 13.06.2023, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, della cartella suddetta. Non vi è prova che il messo notificatore abbia effettuato le ricerche anagrafiche dovute per legge e secondo il principio dell'ordinaria diligenza, quanto piuttosto emerge con certezza la circostanza che le suddette ricerche non sono state espletate;
2) l'istante in ogni caso chiede di essere rimessa nei termini, innanzi al giudice competente, per l'impugnazione delle cartelle di cui al dettaglio addebiti in atti, atteso l'obbligo per il concessionario, di indicare, su ogni atto, il termine e l'autorità innanzi alla quale opporre il provvedimento e, quindi, (atteso l'obbligo) di dimostrare nel presente giudizio che il contribuente al tempo della notifica della cartella fosse a conoscenza delle modalità e dei tempi di impugnativa dell'atto. Il concessionario dovrà depositare in giudizio le copie delle cartelle di pagamento indicate nell'elenco degli addebiti al fine non solo di provare la conformità delle cartelle al modello approvato nel giugno 1999 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche di dimostrare che l'atto notificato contenesse l'indicazione del termine e dell'autorità innanzi alla quale proporre l'opposizione come disposto dalla Legge 241/90 e dalla Legge 212/2000.
3) nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento indicate nel dettaglio addebiti, di cui alla ingiunzione opposta, qualora manchi la firma del rappresentante del concessionario nonché l'indicazione del responsabile del procedimento;
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973( Corte cost. 37/15);
4) intervenuta decadenza/PRESCRIZIONE;
5) nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
Si chiede annullamento con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1.
Nelle more dell'udienza parte ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo sui predetti motivi e contestando il piano di rottamazione in atti, privo di accettazione da parte di ADER e quindi non conferente con il giudizio in corso. Si ribadisce la nullità della cartella perchè notificata via posta all'addetto alla casa, in difetto di prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dalla legge.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni e segnalando che la ricorrente ha impugnato l'opposto avviso di intimazione con separati giudizi, relativamente a quattro cartelle emesse su ruoli della Regione Lazio per il mancato pagamento del bollo auto per le annualità 2018, 2019,
2020, e 2021, nonché per una cartella emessa su ruolo dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di
Roma - ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere per il recupero rate non versate/versate in ritardo imposte sostitutive quadro RM e/o RT predisposta in data 09-05-2022 e relative al Controllo modello Unico/Redditi anno 2017, ritenendo erroneamente di ricorrere esclusivamente contro l'Agente della Riscossione e non pure nei confronti degli enti impositori: Regione Lazio e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma
- ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere - Regione Lazio
R.G.R. 18093/2024 Cartella n. 09720230115062968000 20/06/2023 369,51
R.G.R. 18100/2024 Cartella n. 09720220061222962000 20/09/2022 316,61
R.G.R. 18105/2024 Cartella n. 09720210192443151000 12/12/2022 339,75
R.G.R. 18111/2024 Cartella n. 09720210004321943000 13/06/2023 337,15
Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere R.G.R.
18098/2024 Cartella n. 09720230083858438000 20/06/2023 2.385,32.
L'Ufficio nel merito invoca violazione dell'art. 14 c. 6 bis del d.lgs. 546 del 1992, inammissibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, difetto di legittimazione passiva in ordine difetto di sottoscrizione del ruolo e inesistenza del titolo esecutivo, inammissibilità, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, mancata impugnazione degli atti prodromici.
ADER ribadisce la legittimità del proprio operato, l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata conformità della CRT al modello approvato dal Ministero delle Finanze, alla nullità dell'AVI per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo e degli estremi del titolo esecutivo, alla nullità dell'AVI per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nel dettaglio addebiti.
L'Ufficio conclude chiedendo di accertare e dichiarare la violazione del co. 6 bis art, 14 d. lgs 546/92 ed il difetto di contraddittorio con l'ente impositore con ogni conseguenza di legge;
l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d. lgs 546/1992, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione quanto alle eccezioni relative agli atti di competenza degli enti creditori;
e quindi nel merito rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destituita di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di regolare notifica della cartella che risulta consegnata al portiere che ha accettato il documento, per assenza temporanea del destinatario e non per irreperibilità relativa dello stesso: nel caso di specie il notificatore ha attestato di aver spedito la raccomandata informativa indicandone il numero dulla relata e ciò appare sufficiente per la regolarità formale della notifica.
Nessuna nuova ricerca era pertanto necessaria, non trattandosi appunto di irreperibilità relativa. Qualora il concessionario della riscossione proceda alla notificazione diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 a mezzo posta trovano poi applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 con la conseguenza che in caso di consegna al portiere la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario dell'atto
(Conf. Cass. 8293/2018; 17754/2018; 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016).
Neppure merita accoglimento la richiesta di rimessione in termini per impugnare le singole cartelle di cui all'intimazione: l'eccezione è generica e meramente esplorativa e come tale appare inammissibile, poichè attraverso l'impugnazione dell'intimazione mira a "recuperare" l'impugnazione delle sottostanti cartelle (ben
24, molte delle quali non riferibili a debiti tributari), divenute evidentemente definitive.
Analogamente deve essere respinta la censura di difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo, poichè lo stesso è incorporato nella cartella regolarmente notificata alla parte. La Corte di Cassazione ha enunciato il principio in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, secondo il quale l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990 (cfr. sentenza del 01/10/2021 n.
8655 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione /Collegio 2).
Nessuna prescrizione risulta maturata, avendo l'interessata richiesto nell'anno 2023 la definizione agevolata di tutti i carichi tributari pendenti in base alla legge n. 197/2022: Al riguardo questo Giudice rileva come la produzione dell'istanza in argomento non solo appare confermativa della circostanza che il contribuente aveva piena conoscenza delle cartelle esattoriali e dei loro contenuti, ma anche produce gli effetti di atto di riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atto che di per sé interrompe la prescrizione.
Quanto all'eccepita nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'intimazione reca puntualmente la relativa indicazione nominativa.
Laddove si intenda eccepire l'inutilizzabilità di documenti o di atti in fotocopia, non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa, occorrendo l'indicazione circostanziata di elementi che denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta. Non sussiste a carico dell'Ufficio un obbligo di produzione dell'originale della cartella di pagamento, in assenza di specifico provvedimento emesso dal giudice (cfr. sentenza del 06/06/2022 n. 2562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio
3); l'Amministrazione non è poi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
Nè può essere infine pretermessa la circostanza, giustamente evidenziata da parte resistente ed assolutamente dirimente, che la medesima intimazione di pagamento risulta già impugnata in altro procedimento pendente presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma: non è consentito impugnare con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione di pagamento, allo scopo di aumentare le probabilità di successo del ricorso, posto che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto duplicazione di altro precedente ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza. La medesima intimazione riferita a più cartelle diverse non può poi essere impugnata tante volte quante sono le cartelle senza chiamare in causa gli Enti impositori.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge ove dovuti.
Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18111/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210004321943000 BOLLO 2018
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076977627000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11343/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata in data 10.09.2024, in forza della quale è stato intimato di pagare la somma di euro 337,15 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2021 0004321943 000 presuntivamente notificata il 13.06.2023, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, della cartella suddetta. Non vi è prova che il messo notificatore abbia effettuato le ricerche anagrafiche dovute per legge e secondo il principio dell'ordinaria diligenza, quanto piuttosto emerge con certezza la circostanza che le suddette ricerche non sono state espletate;
2) l'istante in ogni caso chiede di essere rimessa nei termini, innanzi al giudice competente, per l'impugnazione delle cartelle di cui al dettaglio addebiti in atti, atteso l'obbligo per il concessionario, di indicare, su ogni atto, il termine e l'autorità innanzi alla quale opporre il provvedimento e, quindi, (atteso l'obbligo) di dimostrare nel presente giudizio che il contribuente al tempo della notifica della cartella fosse a conoscenza delle modalità e dei tempi di impugnativa dell'atto. Il concessionario dovrà depositare in giudizio le copie delle cartelle di pagamento indicate nell'elenco degli addebiti al fine non solo di provare la conformità delle cartelle al modello approvato nel giugno 1999 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche di dimostrare che l'atto notificato contenesse l'indicazione del termine e dell'autorità innanzi alla quale proporre l'opposizione come disposto dalla Legge 241/90 e dalla Legge 212/2000.
3) nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento indicate nel dettaglio addebiti, di cui alla ingiunzione opposta, qualora manchi la firma del rappresentante del concessionario nonché l'indicazione del responsabile del procedimento;
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973( Corte cost. 37/15);
4) intervenuta decadenza/PRESCRIZIONE;
5) nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
Si chiede annullamento con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1.
Nelle more dell'udienza parte ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo sui predetti motivi e contestando il piano di rottamazione in atti, privo di accettazione da parte di ADER e quindi non conferente con il giudizio in corso. Si ribadisce la nullità della cartella perchè notificata via posta all'addetto alla casa, in difetto di prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dalla legge.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni e segnalando che la ricorrente ha impugnato l'opposto avviso di intimazione con separati giudizi, relativamente a quattro cartelle emesse su ruoli della Regione Lazio per il mancato pagamento del bollo auto per le annualità 2018, 2019,
2020, e 2021, nonché per una cartella emessa su ruolo dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di
Roma - ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere per il recupero rate non versate/versate in ritardo imposte sostitutive quadro RM e/o RT predisposta in data 09-05-2022 e relative al Controllo modello Unico/Redditi anno 2017, ritenendo erroneamente di ricorrere esclusivamente contro l'Agente della Riscossione e non pure nei confronti degli enti impositori: Regione Lazio e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma
- ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere - Regione Lazio
R.G.R. 18093/2024 Cartella n. 09720230115062968000 20/06/2023 369,51
R.G.R. 18100/2024 Cartella n. 09720220061222962000 20/09/2022 316,61
R.G.R. 18105/2024 Cartella n. 09720210192443151000 12/12/2022 339,75
R.G.R. 18111/2024 Cartella n. 09720210004321943000 13/06/2023 337,15
Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere R.G.R.
18098/2024 Cartella n. 09720230083858438000 20/06/2023 2.385,32.
L'Ufficio nel merito invoca violazione dell'art. 14 c. 6 bis del d.lgs. 546 del 1992, inammissibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, difetto di legittimazione passiva in ordine difetto di sottoscrizione del ruolo e inesistenza del titolo esecutivo, inammissibilità, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, mancata impugnazione degli atti prodromici.
ADER ribadisce la legittimità del proprio operato, l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata conformità della CRT al modello approvato dal Ministero delle Finanze, alla nullità dell'AVI per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo e degli estremi del titolo esecutivo, alla nullità dell'AVI per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nel dettaglio addebiti.
L'Ufficio conclude chiedendo di accertare e dichiarare la violazione del co. 6 bis art, 14 d. lgs 546/92 ed il difetto di contraddittorio con l'ente impositore con ogni conseguenza di legge;
l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d. lgs 546/1992, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione quanto alle eccezioni relative agli atti di competenza degli enti creditori;
e quindi nel merito rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destituita di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di regolare notifica della cartella che risulta consegnata al portiere che ha accettato il documento, per assenza temporanea del destinatario e non per irreperibilità relativa dello stesso: nel caso di specie il notificatore ha attestato di aver spedito la raccomandata informativa indicandone il numero dulla relata e ciò appare sufficiente per la regolarità formale della notifica.
Nessuna nuova ricerca era pertanto necessaria, non trattandosi appunto di irreperibilità relativa. Qualora il concessionario della riscossione proceda alla notificazione diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 a mezzo posta trovano poi applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 con la conseguenza che in caso di consegna al portiere la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario dell'atto
(Conf. Cass. 8293/2018; 17754/2018; 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016).
Neppure merita accoglimento la richiesta di rimessione in termini per impugnare le singole cartelle di cui all'intimazione: l'eccezione è generica e meramente esplorativa e come tale appare inammissibile, poichè attraverso l'impugnazione dell'intimazione mira a "recuperare" l'impugnazione delle sottostanti cartelle (ben
24, molte delle quali non riferibili a debiti tributari), divenute evidentemente definitive.
Analogamente deve essere respinta la censura di difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo, poichè lo stesso è incorporato nella cartella regolarmente notificata alla parte. La Corte di Cassazione ha enunciato il principio in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, secondo il quale l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990 (cfr. sentenza del 01/10/2021 n.
8655 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione /Collegio 2).
Nessuna prescrizione risulta maturata, avendo l'interessata richiesto nell'anno 2023 la definizione agevolata di tutti i carichi tributari pendenti in base alla legge n. 197/2022: Al riguardo questo Giudice rileva come la produzione dell'istanza in argomento non solo appare confermativa della circostanza che il contribuente aveva piena conoscenza delle cartelle esattoriali e dei loro contenuti, ma anche produce gli effetti di atto di riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atto che di per sé interrompe la prescrizione.
Quanto all'eccepita nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'intimazione reca puntualmente la relativa indicazione nominativa.
Laddove si intenda eccepire l'inutilizzabilità di documenti o di atti in fotocopia, non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa, occorrendo l'indicazione circostanziata di elementi che denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta. Non sussiste a carico dell'Ufficio un obbligo di produzione dell'originale della cartella di pagamento, in assenza di specifico provvedimento emesso dal giudice (cfr. sentenza del 06/06/2022 n. 2562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio
3); l'Amministrazione non è poi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
Nè può essere infine pretermessa la circostanza, giustamente evidenziata da parte resistente ed assolutamente dirimente, che la medesima intimazione di pagamento risulta già impugnata in altro procedimento pendente presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma: non è consentito impugnare con diversi ricorsi ogni singola cartella di pagamento che compone l'intimazione di pagamento, allo scopo di aumentare le probabilità di successo del ricorso, posto che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto duplicazione di altro precedente ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza. La medesima intimazione riferita a più cartelle diverse non può poi essere impugnata tante volte quante sono le cartelle senza chiamare in causa gli Enti impositori.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge ove dovuti.
Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )