Art. 13. 1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza.
Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento".
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. - Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza.
Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza".
- Si riporta il testo dell' art. 12 della legge n. 627/1975 , sopra richiamato:
"Art. 12. - Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
Sono rinviati dal corso d'autorita' gli allievi sottufficiali che:
a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11.
Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo e' adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza".
"Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza.
Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento".
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. - Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza.
Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza".
- Si riporta il testo dell' art. 12 della legge n. 627/1975 , sopra richiamato:
"Art. 12. - Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
Sono rinviati dal corso d'autorita' gli allievi sottufficiali che:
a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11.
Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo e' adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza".