Articolo 5 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 dicembre 1986
Art. 5. 1. Le somme da erogare per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina mercantile, in rate mensili posticipate in misura pari, nel loro totale, all'importo previsionale nell'ambito di quanto fissato per ciascun anno dalla presente legge.
2. Nell'ultimo anno gli acconti mensili di cui al comma 1 saranno pari al 90 per cento.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno immediatamente successivo si procedera', previo accertamento, ai saldi delle somme dovute per i titoli di cui al comma 1, che comunque non potranno superare i residui annualmente iscritti in bilancio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986