Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00891/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mascalucia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arcidiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mascalucia sull’istanza inviata dai ricorrenti via pec in data 8/10/2025, ed in pari data ricevuta, con la quale gli stessi hanno chiesto l’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi realizzati nell’immobile di cui al foglio-OMISSIS- del catasto fabbricati dello stesso Comune;
e per l’accertamento
dell’obbligo di riscontrare la succitata istanza con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mascalucia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. TO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti esponevano, a premessa della vicenda contenziosa in esame, che, a seguito della successione ereditaria per testamento del loro defunto padre, avevano instaurato un giudizio, nei confronti dei coeredi odierni controinteressati, al fine, tra l’altro, di vedere accertata e dichiarata la lesione della loro quota di legittima e di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria riguardante l’immobile indicato in epigrafe, già fatto oggetto, da parte del defunto, di istanza di sanatoria, non ancora definita dall’Amministrazione.
Riferivano che, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito di tale giudizio, sarebbe emersa la realizzazione, nell’immobile, di ulteriori abusi, che avrebbero alterato lo stato rappresentato negli elaborati grafici allegati alla surrichiamata istanza di sanatoria, non suscettibili, come tali, di regolarizzazione e, conseguentemente, ostativi allo scioglimento della comunione.
Precisavano che, in considerazione di tali conseguenze, avevano indirizzato nei confronti dei controinteressati una nota di diffida ad effettuare le demolizioni di tali ulteriori abusi edilizi.
Considerato il mancato riscontro da parte dei coeredi a tale ultima richiesta, gli stessi ricorrenti, con l’istanza in epigrafe indicata, richiamati i fatti come sopra descritti ed allegati ed indicati i pertinenti documenti, avevano, dunque, chiesto al Comune di Mascalucia, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/ 2001, così come recepito in Sicilia dalla L.R. n.16/2016, di ingiungere agli odierni controinteressati, previa effettuazione di un sopralluogo sull’immobile, la demolizione, entro il termine di giorni novanta dalla adozione della chiesta ordinanza, dei predetti abusi edilizi.
2. Ciò premesso, lamentavano che, nonostante il decorso di più di 40 giorni dalla data di inoltro dell’istanza, il Comune non avesse adottato il chiesto provvedimento repressivo né alcuna comunicazione, nemmeno di natura interlocutoria.
Evidenziavano come tale inerzia sarebbe stata illegittima anzitutto alla luce dell’obbligo dell’Amministrazione, in base all’art. 2 della legge n. 241/90 (oltre che in base al principio generale di buon andamento della Pubblica Amministrazione così come sancito dall’art. 97 della Costituzione), di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche, secondo i ricorrenti, in difetto di un’espressa previsione in ordine alla facoltà da parte del privato di presentare un’istanza tipizzata.
Evidenziavano, infatti, come, in base all’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990, pure in caso di “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda ”, sarebbe stata necessaria l’adozione di un provvedimento espresso, potendo ammettersi, in tali ipotesi, soltanto una redazione in forma semplificata dello stesso, ma non una condotta meramente inerte.
Alla stregua di tali considerazioni, ritenevano che nella vicenda in esame sarebbero ricorsi, con tutta evidenza, i presupposti di accoglimento della domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a., dovendo, a loro parere, ritenersi manifesto l’obbligo giuridico del Comune resistente di provvedere sulla istanza da essi presentata, finalizzata all’adozione delle pertinenti misure repressive degli abusi realizzati sull’immobile per cui è causa, quali analiticamente indicati dal c.t.u. nominato dal Giudice del Tribunale Civile di Catania.
Incontestabile sarebbe stata, dunque, l’illegittimità della condotta inerte mantenuta dal Comune resistente, che, scaduto il termine di conclusione del relativo procedimento (30 giorni) dalla ricezione dell’istanza dei ricorrenti, non avrebbe adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento, nonostante l’obbligo di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi riconosciuto dalla giurisprudenza.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedevano: (a) di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mascalucia in ordine all’istanza da essi inoltrata in data 8 ottobre 2025; (b) di assegnare al Comune un breve termine per provvedere in ordine all’istanza stessa e per concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento definitivo ed espresso e (c) di nominare, per il caso di perdurante inadempienza, un Commissario ad acta .
4. Si costituiva in giudizio, con memoria di mera forma, il Comune di Mascalucia, il quale depositava, successivamente, proprie relazioni interne nelle quali si confermava l’accertamento della realizzazione degli abusi contestati.
5. All’udienza del 10 marzo 2025, il difensore dei ricorrenti dichiarava la cessazione della materia del contendere chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, su richiesta concorde delle parti, poneva la causa in decisione.
6. Ciò premesso, visto il provvedimento, depositato in atti dal Comune di Mascalucia in data 6 febbraio 2026, contenente la chiesta ingiunzione di demolizione delle opere abusive sopra richiamate, adottata nelle more dall’Amministrazione, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia si impone essendo stata esercitata un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 14 luglio 2025, n. 217 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante, tra l’altro, la conforme espressa richiesta, sul punto, formulata dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private coinvolte nel giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
TO CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CC | AG NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.