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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2038/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 11:02 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Personalmente con l'avv. FIDANZA CLAUDIO e l'avv. Parte_1 MARIOTTI SERGIO ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
Per l'avv. CAPACCIO FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 VENTURA SILVIA
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Mariotti in nome e per conto della propria assistita dichiara di ridurre la propria domanda sia nell'an, rinunciando alla richiesta di inquadramento nel primo livello del CCNL, sia nel quantum aderendo ai conteggi effettuati dal CTU. L'avv. Ventura contesta i risultati della CTU facendo presente che il CTU a) ha calcolato erroneamente il lavoro supplementare e l'indennità di cassa non tenendo conto dei giorni di effettiva presenza;
b) ha erroneamente escluso dal percepito il rimborso 730; c) non ha decurtato i premi dal dovuto. Fa presente, inoltre, che non ci può essere condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di maternità in quanto la stessa è di competenza dell'INPS che è soggetto estraneo al presente giudizio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2 FIDANZA CLAUDIO e dell'avv. MARIOTTI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._1 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FIDANZA CLAUDIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 33 80133 NAPOLIpresso il difensore avv. CAPACCIO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio è limitato alla quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per i titoli di cui alla domanda e del danno subito in ordine non corretta quantificazione delle indennità di maternità e di Cassa Integrazione derivanti dall'inadempimento datoriale accertato con sentenza non definitiva e riguardante lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità ferie e permessi non goduti , mensilità aggiuntive, indennità di cassa e maneggio denaro nonché la quantificazione del danno derivante dalle perdite patrimoniali subite nel periodo di maternità e di cassa integrazione.
Il Ctu nominato ha calcolato:
- in € 76.926,58 le differenze retributive dovute a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità ferie e permessi non goduti , mensilità aggiuntive;
- in € 5.787,64 per le perdite patrimoniali subite nel periodo di maternità, accertando come inesistente il danno subito nel periodo di cassa integrazione;
- in € 9.729,58 le somme dovute a titolo di indennità di cassa e maneggio danaro;
- in € 2.151,17 l'incidenza di tali differenze retributive sul FR .
Ha così individuato in complessivi € 94.594,97 il credito della ricorrente.
1 Le suddette conclusioni, appaiono immuni da vizi logici e risultano state raggiunte in maniera metodologicamente corretta.
Quanto alle contestazioni effettuate dal CTP di parte convenuta si condividono le argomentazioni effettuate dal ctu nell'elaborato depositato il 29.09.2025 , argomentazioni che si intendono in questa sede richiamate.
Le conclusioni del CTU sono, quindi, integralmente recepite dal Tribunale.
La questione relativa al difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno connesso alla mancata percezione dell'indennità di maternità non può essere affrontata nel merito in questa sede in quanto già decisa in sede di sentenza non definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 94.594,97 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi dalle scadenze delle singole voci di credito al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2038/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 11:02 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Personalmente con l'avv. FIDANZA CLAUDIO e l'avv. Parte_1 MARIOTTI SERGIO ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
Per l'avv. CAPACCIO FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 VENTURA SILVIA
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Mariotti in nome e per conto della propria assistita dichiara di ridurre la propria domanda sia nell'an, rinunciando alla richiesta di inquadramento nel primo livello del CCNL, sia nel quantum aderendo ai conteggi effettuati dal CTU. L'avv. Ventura contesta i risultati della CTU facendo presente che il CTU a) ha calcolato erroneamente il lavoro supplementare e l'indennità di cassa non tenendo conto dei giorni di effettiva presenza;
b) ha erroneamente escluso dal percepito il rimborso 730; c) non ha decurtato i premi dal dovuto. Fa presente, inoltre, che non ci può essere condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di maternità in quanto la stessa è di competenza dell'INPS che è soggetto estraneo al presente giudizio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2 FIDANZA CLAUDIO e dell'avv. MARIOTTI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._1 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FIDANZA CLAUDIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 33 80133 NAPOLIpresso il difensore avv. CAPACCIO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio è limitato alla quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per i titoli di cui alla domanda e del danno subito in ordine non corretta quantificazione delle indennità di maternità e di Cassa Integrazione derivanti dall'inadempimento datoriale accertato con sentenza non definitiva e riguardante lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità ferie e permessi non goduti , mensilità aggiuntive, indennità di cassa e maneggio denaro nonché la quantificazione del danno derivante dalle perdite patrimoniali subite nel periodo di maternità e di cassa integrazione.
Il Ctu nominato ha calcolato:
- in € 76.926,58 le differenze retributive dovute a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità ferie e permessi non goduti , mensilità aggiuntive;
- in € 5.787,64 per le perdite patrimoniali subite nel periodo di maternità, accertando come inesistente il danno subito nel periodo di cassa integrazione;
- in € 9.729,58 le somme dovute a titolo di indennità di cassa e maneggio danaro;
- in € 2.151,17 l'incidenza di tali differenze retributive sul FR .
Ha così individuato in complessivi € 94.594,97 il credito della ricorrente.
1 Le suddette conclusioni, appaiono immuni da vizi logici e risultano state raggiunte in maniera metodologicamente corretta.
Quanto alle contestazioni effettuate dal CTP di parte convenuta si condividono le argomentazioni effettuate dal ctu nell'elaborato depositato il 29.09.2025 , argomentazioni che si intendono in questa sede richiamate.
Le conclusioni del CTU sono, quindi, integralmente recepite dal Tribunale.
La questione relativa al difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno connesso alla mancata percezione dell'indennità di maternità non può essere affrontata nel merito in questa sede in quanto già decisa in sede di sentenza non definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 94.594,97 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi dalle scadenze delle singole voci di credito al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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