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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5492/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 46 2023 1346 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Mendicino e ad Andreani Tributi S.r.l., ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe, notificato in data 13.04.2024 e avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2017, eccependo:
1) la prescrizione del credito e decadenza dall'azione esecutiva;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) il difetto di motivazione;
4) la sproporzione tra il credito e il valore del bene sottoposto ad esecuzione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Mendicino non si è costituito in giudizio.
Andreani Tributi S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che la resistente ha fornito compiuta prova circa la regolare notifica dell'atto presupposto a quello oggi impugnato: trattasi dell'avviso di accertamento n. 1371, notificato in data
02/04/2021 e, dunque, entro i termini quinquennali di prescrizione e decadenza a cui sono soggetti l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.
La regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato comporta l'inammissibilità nell'odierna sede di qualsivoglia doglianza relativa al merito della pretesa creditoria, cristallizzata dall'omessa impugnazione del predetto avviso di accertamento.
Con riferimento all'eccepito vizio di motivazione, si evidenzia che nell'atto impugnato è ampiamente ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e che il ricorrente, dunque, è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Si evidenzia, peraltro, che l'atto impugnato è motivato per relationem, contenendo lo stesso l'espresso riferimento all'avviso di accertamento ad esso presupposto, il quale, come si è detto, è stato regolarmente notificato all'odierno ricorrente.
Infine, si rileva che in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, poiché l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 13.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5492/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 46 2023 1346 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Mendicino e ad Andreani Tributi S.r.l., ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe, notificato in data 13.04.2024 e avente ad oggetto la TARI per l'annualità 2017, eccependo:
1) la prescrizione del credito e decadenza dall'azione esecutiva;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) il difetto di motivazione;
4) la sproporzione tra il credito e il valore del bene sottoposto ad esecuzione;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Mendicino non si è costituito in giudizio.
Andreani Tributi S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che la resistente ha fornito compiuta prova circa la regolare notifica dell'atto presupposto a quello oggi impugnato: trattasi dell'avviso di accertamento n. 1371, notificato in data
02/04/2021 e, dunque, entro i termini quinquennali di prescrizione e decadenza a cui sono soggetti l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.
La regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato comporta l'inammissibilità nell'odierna sede di qualsivoglia doglianza relativa al merito della pretesa creditoria, cristallizzata dall'omessa impugnazione del predetto avviso di accertamento.
Con riferimento all'eccepito vizio di motivazione, si evidenzia che nell'atto impugnato è ampiamente ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e che il ricorrente, dunque, è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. Si evidenzia, peraltro, che l'atto impugnato è motivato per relationem, contenendo lo stesso l'espresso riferimento all'avviso di accertamento ad esso presupposto, il quale, come si è detto, è stato regolarmente notificato all'odierno ricorrente.
Infine, si rileva che in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, poiché l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 13.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco