Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 172
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito e decadenza dall'azione esecutiva

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) entro i termini di prescrizione e decadenza, rendendo inammissibili le doglianze sul merito della pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, rendendo inammissibili le doglianze sul merito della pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenesse un contenuto motivazionale sufficiente e che, essendo motivato per relationem all'avviso di accertamento regolarmente notificato, consentisse al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa.

  • Rigettato
    Sproporzione tra credito e valore del bene sottoposto a fermo

    La Corte ha affermato che in materia di fermo amministrativo, la sproporzione tra il valore della sanzione e il valore del bene non è un presupposto ostativo all'applicazione della misura, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 172
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo