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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2975/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv. ti GIORDANO ITALIA e COSTABILE ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto contumace
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12.05.2025 la ricorrente esponeva di essere dipendente della convenuta con il profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere Professionale- Infermiere impiegata presso il Distretto
Sanitario DSB 64 – Eboli-Buccino. Rappresentava di aver svolto la sua attività lavorativa osservando un orario settimanale di 36 ore e turni rotativi nelle 24 ore anche nei giorni feriali e festivi infrasettimanali, senza tuttavia godere della cd. indennità giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro, in particolare della indennità di terapia intensiva e di Part quella per malattie infettive. Evidenziava che l con il cedolino paga di dicembre 2024, aveva già corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità di turno e di operatività in particolari UO residuando un credito di € 116,00 a titolo di indennità di turno giornaliera per i giorni di ferie maturati nel periodo da Gennaio 2021 a Dicembre 2022. Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:”
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del
02.11.2022, a far data dall'01.01.2021 al 31.12.2022, e, per l'effetto;
2. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2 pagamento in favore di parte ricorrente, , della seguente Parte_1 somma: € 116,00 oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, CP_2 diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
L' non si costituiva in giudizio. Pertanto, occorre dichiarane Controparte_1 la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte attrice dava atto del pagamento delle somme rivendicate dalla ricorrente come da buste paga dei mesi di maggio 2025 (per le annualità
2021, 2022 e 2023) e giugno 2025. Chiedeva dunque la declaratoria di Part cessata materia del contendere con condanna dell' convenuta al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Stante la natura documentale della causa, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 03.12.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto pagamento delle somme rivendicate consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese deliberando il fondamento e la domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale condensa sull'onere delle spese (Cass. Civ. Sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018. Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la liquidazione degli importi dovuti da parte Part dell' relativi al periodo gennaio 2021- dicembre 2022 è intervenuta prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (del 09.06.2025), segnatamente con la busta paga di maggio 2025, come risulta dalla stessa nota depositata da parte attrice.
Pertanto, gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali
Salerno 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino