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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6522/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza - Ufficio Tributi 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0003440 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6522/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...]in Guarano (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di pagamento n. 0003440, notificato il 5/11/2024 dal Comune di Cosenza a titolo di TARI per il periodo di bollettazione dal
01/01/2024 – 31/12/2024.
L'istante ha contestato l'avviso sostenendo di dimorare stabilmente nel Comune di San Pietro in Guarano
e di non essere intestatario, né conduttore di alcun immobile nel Comune di Cosenza. A sostegno ha allegato visure catastali e carta di identità. Ha eccepito, dunque, la carenza del presupposto impositivo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Con condanna del Comune alla rifusione delle spese e dei compensi, da distrarre al difensore costituito.
In seguito al deposito di brevi memorie illustrative del ricorrente, si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza, in persona del Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione Dott. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, il quale ha sostenuto che il ricorrente risultava residente a [...]in Indirizzo_1 (come da depositata visura anagrafica) e che per essere esentato dal pagamento della Tari relativa agli anni successivi avrebbe dovuto presentare denuncia di cessazione dall'occupazione o dalla detenzione dei locali. Ha chiesto il rigetto della sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, non rileva ai fini probatori il documento dell'Ufficio Tributi, “Denuncia di inserimento” tra i contribuenti soggetti al pagamento della Tarsu, poiché il predetto documento è privo di data e manca della firma del denunciante, per come richiede l'art. 70, co. 4, del DLG 507/1993. Neppure rileva ai fini probatori lo storico indirizzi del Comune di Cosenza, in quanto esso fa riferimento ad un'annualità diversa
(anno 2021) da quella per cui viene richiesta la Tari e, comunque, nel documento viene indicata una variazione di indirizzo, senza specificare la precedente residenza.
In base al principio della soccombenza il Comune di Cosenza dovrà rifondere le spese di giudizio calcolate in complessivi euro 306,00 d cui euro 30,00 per spese documentate e la restante parte per compensi di difensore, liquidati in base ai minimi del DM n. 147/2022 ed all'art. 15 del D. Lgs. n.
546/1992, oltre Iva, se dovuta, ed accessori di legge. Con distrazione in favore del difensore, Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averle tutte anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio, per come liquidate in sentenza. Con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6522/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza - Ufficio Tributi 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0003440 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6522/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...]in Guarano (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di pagamento n. 0003440, notificato il 5/11/2024 dal Comune di Cosenza a titolo di TARI per il periodo di bollettazione dal
01/01/2024 – 31/12/2024.
L'istante ha contestato l'avviso sostenendo di dimorare stabilmente nel Comune di San Pietro in Guarano
e di non essere intestatario, né conduttore di alcun immobile nel Comune di Cosenza. A sostegno ha allegato visure catastali e carta di identità. Ha eccepito, dunque, la carenza del presupposto impositivo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Con condanna del Comune alla rifusione delle spese e dei compensi, da distrarre al difensore costituito.
In seguito al deposito di brevi memorie illustrative del ricorrente, si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza, in persona del Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione Dott. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, il quale ha sostenuto che il ricorrente risultava residente a [...]in Indirizzo_1 (come da depositata visura anagrafica) e che per essere esentato dal pagamento della Tari relativa agli anni successivi avrebbe dovuto presentare denuncia di cessazione dall'occupazione o dalla detenzione dei locali. Ha chiesto il rigetto della sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, non rileva ai fini probatori il documento dell'Ufficio Tributi, “Denuncia di inserimento” tra i contribuenti soggetti al pagamento della Tarsu, poiché il predetto documento è privo di data e manca della firma del denunciante, per come richiede l'art. 70, co. 4, del DLG 507/1993. Neppure rileva ai fini probatori lo storico indirizzi del Comune di Cosenza, in quanto esso fa riferimento ad un'annualità diversa
(anno 2021) da quella per cui viene richiesta la Tari e, comunque, nel documento viene indicata una variazione di indirizzo, senza specificare la precedente residenza.
In base al principio della soccombenza il Comune di Cosenza dovrà rifondere le spese di giudizio calcolate in complessivi euro 306,00 d cui euro 30,00 per spese documentate e la restante parte per compensi di difensore, liquidati in base ai minimi del DM n. 147/2022 ed all'art. 15 del D. Lgs. n.
546/1992, oltre Iva, se dovuta, ed accessori di legge. Con distrazione in favore del difensore, Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averle tutte anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio, per come liquidate in sentenza. Con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.