Articolo 3 della Legge 17 febbraio 1987, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 febbraio 1987
Art. 3. 1. Dopo l' articolo 466 del codice di procedura penale , e' inserito il seguente:
"Art. 466-bis (Indicazione degli atti utilizzabili). - Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti gia' depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.
La richiesta di utilizzabilita' degli atti indicati nel comma precedente e' vincolante per il giudice.
La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice".
Entrata in vigore il 19 febbraio 1987
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