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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/06/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLO PAOLO Parte_1 C.F._1
( ) PIAZZA MATTEOTTI N. 35 15011 ACQUI TERME, elettivamente domiciliato C.F._2 presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTESSORO Controparte_1 C.F._3
MARCO CARLO ( ) PIAZZA MATTEOTTI 35 15011 ACQUI TERME, C.F._4 elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEALESSANDRI Controparte_2 C.F._5
DARIO ( PIAZZA MATTEOTTI 35 ACQUI TERME, elettivamente domiciliato C.F._6 presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO PAOLO, CP_3 C.F._7 elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1/A BRESCIA presso il difensore avv. DI MATTEO
PAOLO
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. OLIVA DAVIDE e dell'avv. DIAMANTI MASSIMO ( ) VIA PIETRO ISOLA 3 15067 NOVI LIGURE, elettivamente domiciliato in C.F._8 VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA presso il difensore avv. OLIVA DAVIDE RE GO (C.F. ), C.F._9
(C.F. ), Controparte_5 C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni depositate.
Per l'attore : Parte_1
- previa ri-immissione in istruttoria della causa con conferimento al Ctu di mandato volto a valutare sia le spese mediche future che dovrà affronatre il sig. sia il danno da perdita della capacità Parte_1 lavorativa specifica;
- previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi;
pagina 1 di 25 - accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall'attore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Parte_1 fatto all'effettivo soddisfo per quanto riguarda il danno non patrimoniale nella somma di € 1.027.321,25 o di quella diversa anche maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa, tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle milanesi, o che verrà determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.505.769,87, di cui € 705.769,87 per spese mediche sostenute e da sostenere in futuro, ovvero nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata in corso di causa;
a tali somme dovranno essere detratti € 200.000,00, già corrisposti dalla Compagnia assicurativa convenuta e trattenuti dall'attore a titolo di minimo acconto sulla maggiore e giusta somma dovuta;
- condannare i convenuti alla refusione delle spese di Ctu e Ctp sostenute dall'attore;
- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
- condannare i convenuti -solidalmente tra loro- alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge ex D.M. 55/2014.
Per l'attore : Controparte_1
- previa ri-immissione in istruttoria della causa con conferimento al Ctu di mandato volto a valutare sia le spese mediche future che dovrà affrontare il sig. sia il danno da perdita della capacità Parte_1 lavorativa specifica.
- previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi.
-accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
-condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall' attore (padre convivente della vittima), per quanto Controparte_1 riguarda il danno non patrimoniale, nella somma di € 331.920,00 o di quella diversa anche maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle milanesi o che verrà determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.756,60, ovvero nella minore/maggiore somma che verrà determinata in corso di causa
- condannare i convenuti alla refusione delle spese di Ctu e Ctp sostenute dall'attore.
- Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
-Condannare i convenuti -solidalmente tra loro- alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa come sta, come per legge ex D.M. 55/2014
Per l'attore : Controparte_2
- previa ri-immissione in istruttoria della causa con conferimento al Ctu di mandato volto a valutare sia le spese mediche future che dovrà affrontare il sig. sia il danno da perdita della capacità Parte_1 lavorativa specifica.
- previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi.
- accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall' attore per il danno non patrimoniale subito, nella somma di Controparte_2
€ 144.130,00 o di quella diversa anche maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle milanesi o che verrà determinata in corso di causa;
- condannare i convenuti alla refusione delle spese di Ctu e Ctp sostenute dall'attore;
- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
- condannare i convenuti -solidalmente tra loro- alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge ex D.M. 55/2014.
Per l'attore : CP_3
pagina 2 di 25 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, contrariis rejectis: NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
-condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall'attrice signora (madre convivente della vittima), oltre CP_3 interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, ed in particolare, per quanto riguarda il danno non patrimoniale, nella somma di € 363.968,00 o di quella minore/maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle o che verrà CP_4 determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 941,00 per spese mediche, ovvero nella minore/maggiore somma che verrà determinata in corso di causa;
-Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
-Condannare i convenuti -solidalmente tra loro- al rimborso in favore dell'attrice delle CP_3 spese sostenute per la C.T.U. del Dottor per € 610,00 e delle spese di C.T.P. per € Per_1 Per_2
1.220,00.
-Condannare i convenuti -solidalmente tra loro-alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ad ulteriore riscontro dei fatti contestati, la difesa dell'attrice insiste per essere ammessa CP_3 ad interpello del convenuto contumace NO RE e prova per testi sui seguenti capitoli di provanon ammessi, epurati da eventuali espressioni valutative
1) Vero che in data 14 aprile 2017 alle ore 17.30 circa, il sig. , alla guida del ciclomotore Parte_1
Beta targato X6ZNLN, percorreva la S.P. 227, nel Comune di Terzo (AL) Regione Domini in direzione
Melazzo (AL), seguito dal sig. conducente del ciclomotore Peugeot XRT targato X7 Parte_2
JXDH
2) Vero che, nelle precedenti circostanze di tempo e di luogo, la signora alla guida Parte_3 dell'autovettura Ford B Max targata FB 676YG, transitava sulla suddetta carreggiata nella stessa direzione di marcia dei due ciclomotori condotti dai signori e e Parte_1 Parte_2 posteriormente agli stessi;
3) Vero che nei frangenti di cui ai capitoli 1) e 2) transitavano sulla suddetta carreggiata, nella stessa direzione di marcia del ciclomotore Beta condotto dall'attore , posteriormente Parte_1 all'autovettura Ford B Max condotta dalla signora , un'autovettura di colore grigio, seguita Parte_3 dal l'auto vettura condotta dal sig. NO RE Volkswagen GO targato DB654XR, a sua volta seguita dall'autovettura modello Renault Clio, condotta da;
Controparte_6 11) Vero che, a seguito dell'urto con l'autoveicolo Volkswagen GO targato DB 654XR condotto dal sig. NO RE, il ciclomotore e il signor venivano investiti e proiettati in avanti, a Pt_4 Parte_1 decine di metri (54,00 metri) di distanza nella corsia di destra e riportava vistose lesioni e Parte_1 rimaneva incosciente per circa un paio di minuti;
12) Vero che a seguito dell'urto il signor NO RE arrestava la propria marcia ben 46,50 metri più avanti così come descritto dai rilievi planimetrici dell'Autorità intervenuta doc. 2 che si rammostra e si disinteressava dello stato di salute del giovane mentre richiedeva l'immediato Pt_1 Parte_2 intervento dell'ambulanza e dei Carabinieri, telefonando al 112 e al 118
14) Vero che nei predetti frangenti, nel tratto stradale ove è avvenuto l'urto tra il motociclo Beta condotto da e l'autoveicolo Volkswagen GO condotto da NO RE, erano presenti dei Parte_1 cartelli che segnavano il limite massimodi velocità di 50 km/h;
15) Vero che a seguito dell'urto, al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti nel sinistro;
16) Vero che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Acqui Terme (AL), i quali redigevano la Relazione di incidente stradale e i rilievi in atti, come da doc. 1 e 2 di parte attrice, che si rammostrano al teste;
pagina 3 di 25 17) Vero che i signori NO RE, , , sentiti in data 14.04.2017 Parte_2 Controparte_6 dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro stradale per cui è causa, rilasciavano le dichiarazioni di cui al doc. 3 di parte attrice, che si rammostrano al teste;
18) Vero che la signora -sentita in data 25.04.2017 dai Carabinieri intervenuti sul luogo del Parte_3 sinistro stradale per cui è causa- rilasciava le dichiarazioni di cui al doc. 3 di parte attrice, che si rammostra alla teste;
19) Vero che in seguito all'incidente per cui vi è giudizio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acqui Terme (AL) contravvenzionavano il convenuto NO RE, contestandogli la violazione degli artt. 141, commi III eVIII,141, commi II e XI, 148, commi X e XVI, 143, comma XII, del Codice della Strada, come da doc. 4 di parte attrice, che si rammostra al teste;
20) Vero che in data 25.04.2017 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di
Acqui Terme (AL) procedevano al ritiro della patente di guida del NO RE;
21) Vero che, in relazione al sinistro stradale per cui è causa, nessuna sanzione veniva elevata nei confronti del Sig. ; Parte_1
22) Vero che prima di essere coinvolto nel sinistro del 14.04.2017 il Sig. praticava Parte_1 l'attività di educazione fisica nell'orario scolastico, suonava la batteria, giocava a bowling con gli amici e andava in montagna a sciare, come da fotografia di cui al doc. 52 che si rammostra al teste;
23) Vero che dopo il sinistro del 14.04.2017 il Sig. declinava ogni richiesta di praticare Parte_1 l'attività di educazione fisica nell'orario scolastico, suonare la batteria e andare in montagna a sciare;
24) Vero che prima di essere coinvolto nel sinistro del 14.04.2017 il signor ha più volte Parte_1 espresso la volontà di entrare nell'Esercito Italiano ed in particolare nell'Accademia Miliare di Modena;
25) Vero che prima di essere coinvolto nel sinistro del 14.04.2017 il Sig. si incontrava Parte_1 abitualmente con amici e conoscenti;
26) Vero che da quando si è verificato il sinistro del 14.04.2017 declinava sempre la Parte_1 richiesta di uscire dalla propria abitazione per unirsi alla sua compagnia di amici, eccetto che per andare a scuola;
27) Vero che dal mese di febbraio 2017, alla data del sinistro del 14.04.2017, e successivamente fino al 2020 quando si è diplomato, il Sig. frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore “Rita Parte_1 Levi Montalcini” sito ad Acqui Terme (AL),indirizzo del corso “Elettronica e automazione”; 28) Vero che a seguito del sinistro del 14.04.2017 il rendimento scolastico del Sig. è Parte_1 grandemente peggiorato;
29) Vero che la signora ha svolto attività lavorativa, come commessa, presso lo studio CP_3 ottico O.T.2 di sito a Acqui Terme(AL), Corso Italia n. 35per Controparte_7 tutto l'anno il 2008 e 2009, per tutto il 2016epresso Controparte_8 tutto l'anno il 2011 e 2012;
[...] 30) Vero che il signor , legale rappresentante della Società M.O. S.r.l., nell'estate del 2017 ha Tes_1 richiesto alla signora la disponibilità per un contratto di lavoro nel settore vendita di CP_3 abbigliamento e barista nel punto vendita di Acqui Terme e la signora ha dichiarato di non CP_3 accettare perché doveva assistere il proprio figlio che si trovava in Ospedale;
31) Vero che il signor rilasciava la dichiarazione di cui al documento 27) di parte attrice che Tes_1 si rammostra al teste;
32) Vero che nei mesi di agosto e settembre del 2018 i signori e , avendo Parte_5 Persona_3 necessità di una cameriera, assumevano come cameriera presso il bar Ballalahsito ad Acqui Terme in via
Giacomo Bove n. 13, la signora ma la stessa era disponibile solo per giorni edorari CP_3 limitati, in quanto riferiva loro di dover assistere il figlio gravemente menomato e che Parte_1 necessitava di assistenza continua;
33) Vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente veniva stipulato il contratto che si rammostra al teste (doc. 54);
34) Vero che il 14.04.2017, la S.P.227, nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro del sinistro per cui è causa, era costeggiata da abitazioni ed edifici, oltre che da campi agricoli (v. fotogrammi doc. 49 che si rammostra);
pagina 4 di 25 35)Vero che il signor NO RE, il 14.04.2017 mentre tentava di effettuare il sorpasso del ciclomotore condotto da era preceduto da un autoveicolo di colore grigio, anch'esso Parte_1 impegnato nella manovra di sorpasso;
36)Vero che nelle predette circostanze NO RE e l'autoveicolo di colore grigio che lo precedeva stavano gareggiando;
37)Vero che il signor NO RE, il 14.04.2017 effettuava il sorpasso del ciclomotore condotto da senza rispettare i limiti di velocità vigenti sulla SP227, quindi ad una velocità pari a circa Parte_1
100 km/h;
38)vero che il 14.04.2017 , circa 60 metri prima di effettuare la manovra di svolta a Parte_1 sinistra sulla SP227 verso la strada che conduce alla cascina “Capalla” azionava l'indicatore di direzione sinistro e si spostava lentamente al centro della carreggiata, poi veniva travolto dall'autoveicolo condotto da NO RE proveniente da tergo, quando aveva già iniziato a svoltare e si trovava già nell'opposta corsia di marcia;
Per la convenuta Controparte_4 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione rigettata: in via principale accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione Pt_1 dell'incidente stradale e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta dagli attori;
in ogni caso, respingere le domande degli attori perché infondate in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum, con loro condanna, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla integrale (o parziale) restituzione della somma di Euro 200.000,00, già versata da in fase stragiudiziale;
Controparte_4 in via subordinata condannare in solido con i Sigg.ri NO, al Controparte_4 risarcimento in favore degli attori della minor somma ritenuta di giustizia, riducendo la quota spettante ai medesimi in proporzione alla percentuale di responsabilità che sarà ascritta all'esito del giudizio al Sig.
, anche in applicazione dell'art. 1227, commi I e/o II e/o dell'art. 2054 c.c., nonché decurtando Pt_1 l'importo di Euro 200.000,00 già corrisposto da in fase stragiudiziale;
Controparte_4 con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese peritali, rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A., come per legge;
in via istruttoria, la Compagnia si oppone all'ammissione delle istanze formulate dagli attori perché palesemente esplorative e comunque irrilevanti ai fini del decidere, nonché per tutte le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
Dichiarare in ogni caso la decadenza degli attori dal diritto di chiedere ed ottenere la sottoposizione del convenuto Sig. NO ad interrogatorio formale.
, inoltre, reitera le proprie istanze istruttorie articolate in atti ed in udienza (da Controparte_4 intendersi qui integralmente riproposte), insistendo per la loro ammissione. Per comodità di lettura si provvede alla loro trascrizione: Si chiede ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore Sig. sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: Vero che il 14.4.2017, verso le ore 17.30, il Sig. stava Parte_1 percorrendo la SP227 in Terzo (AL), con direzione Terzo-Levata, a bordo del motociclo tg X6ZNLN; Vero che il Sig. stava circolando al centro della propria semicarreggiata, alla sinistra di un Parte_1 altro motociclo, tg X7JXDH, condotto da;
Vero che nelle stesse circostanze di luogo e Parte_2 tempo descritte al capitolo 1, alle spalle del Sig. si trovava la vettura tg DB654XR, Parte_1 condotta dal Sig. RE NO, il quale stava circolando nella medesima direzione (Terzo-Levata), mantenendosi all'interno della corsia di marcia di sua competenza (ovvero quella di destra); Vero che il 14.4.2017, le due semicarreggiate che compongono la SP227 nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro del sinistro per cui è causa, erano separate da una linea longitudinale tratteggiata (v. fotografie pagg. 2 e 3 comparsa, nonché schizzo ricostruttivo di pag. 6 comparsa che si rammostrano); Vero che il 14.4.2017, sulla SP227, nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro cartelli stradali che vietassero l'esecuzione di manovre di sorpasso ai conducenti che circolavano sulla semicarreggiata con direzione Terzo-Levata (v. fotografie pagg. 2 e 3 comparsa che si rammostrano); Vero che il 14.4.2017, la SP227, nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro del sinistro per cui è causa, era costeggiata da campi agricoli (v. fotografia pag. 2 comparsa che si rammostra); Vero che le pagina 5 di 25 fotografie prodotte sub doc. 11 (che si rammostrano) riproducono lo stato dei luoghi del sinistro in modo analogo a quello presente il 14.4.2017; Vero che il 14.4.2017, ad una distanza di circa 50-60 metri dall'incrocio tra la SP227 e la Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla , il Sig. Controparte_9
NO attivava il segnalatore di direzione sinistro ed iniziava la manovra di sorpasso del Sig. ; Pt_1
Vero che quando il Sig. NO iniziava la manovra di sorpasso descritta al capitolo 8, nessun veicolo stava sopraggiungendo dal senso di - Terzo;
Vero che il Sig. NO effettuava la manovra descritta al capitolo 8 nel rispetto dei limiti di velocità vigenti sulla SP227, quindi ad una velocità pari a circa 45 km/h;
Vero che qualche metro prima della Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla , Controparte_9 quando il Sig. NO stava per completare la manovra di soprasso del Sig. , quest'ultimo deviava
Pt_1 improvvisamente la sua traiettoria e si spostava repentinamente verso sinistra, invadendo la corsia di senso opposto percorsa dal Sig. NO;
Vero che il Sig. attivava l'indicatore di direzione sinistro dopo
Pt_1 aver iniziato la manovra di svolta a sinistra e comunque dopo che il Sig. NO aveva iniziato la manovra di sorpasso ed occupato la corsia di marcia opposta (direzione Levata-Terzo); Vero che il Sig.
Pt_1 effettuata la svolta a sinistra senza fermarsi al centro della carreggiata;
Vero che il Sig. ,
Pt_1 nell'effettuare la svolta a sinistra, teneva una direzione diagonale -Levata (quindi non perpendicolare ad esso); Vero che il Sig. iniziava la manovra di svolta a sinistra dal centro della propria
Pt_1 semicarreggiata (ovverosia quella con direzione Terzo-Levata); Vero che il Sig. effettuava la
Pt_1 manovra di svolta a sinistra in anticipo, come se volesse accedere alla Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla dal senso di marcia opposto (ovvero accedendo dalla semicarreggiata più Controparte_9 vicina alla posizione in cui si trovava;
v. immagine inserita a pag. 6 della comparsa); Vero che a seguito dell'improvvisa sterzata del Sig. , l'urto diveniva inevitabile per il Sig. NO;
Vero che l'urto tra
Pt_1
i due veicoli si verificava nella corsia di marcia della SP227 con direzione Levata-Terzo, a circa 1,10 m dalla linea di mezzeria, nonché a ridosso dell'immaginario prolungamento del margine sinistro della carreggiata della Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla (per chi vi accede dalla Controparte_9
Strada Provinciale); Vero che l'urto si verificava tra il fianco anteriore-sinistro del motociclo ed il fianco anteriore-destro della vettura;
Vero che quando si verifica l'urto tra la vettura ed il motociclo, quest'ultimo si trovava parzialmente nella corsia di marcia Levata-Terzo.
Si indicano quali testimoni: , residente in [...]; Controparte_6
, residente in Castellazzo Bormida (AL), Via Madre Teresa di Calcutta n. 142. Parte_3
Si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova del contrario, con i testi sopra indicati, nonché sottoponendo i capitoli sopra articolati ai testi degli attori.
Si chiede di disporre la rinnovazione della consulenza di tipo cinematico, affinché si possa correttamente ricostruire, nel contraddittorio tra le parti, la dinamica dell'incidente, nonché: 1) lo stato dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente, nell'ambito del quale dovrà altresì essere verificato se, all'epoca dei fatti (14.4.2017): fossero assenti sulla corsia percorsa dai veicoli coinvolti nell'incidente (direzione Terzo- Levata), cartelli stradali tesi a interpoderale;
tale strada interpoderale fosse concretamente visibile per il
Sig. NO;
in relazione alla segnaletica orizzontale e verticale presente sulla SP227 nel luogo ove è avvenuto l'incidente, fosse possibile compiere la manovra di sorpasso;
se la SP227, sul luogo ove è avvenuto l'incidente, fosse costeggiata da campi agricoli;
2) l'esatto punto in cui sarebbe avvenuto l'urto (sia sulla carreggiata, che sui veicoli); 3) il punto in cui il motoveicolo ha iniziato la manovra di svolta a sinistra ed il punto in cui ha cambiato corsia;
4) la più probabile traiettoria tenuta dal motoveicolo durante la svolta (perpendicolare rispetto al senso di marcia tenuto dalle vetture, oppure diagonale); 5) il tempo intercorso tra l'inizio della svolta da parte del motociclo e l'urto; 6) la possibilità per il Sig. di
Pt_1 percepire la manovra di sorpasso che stava subendo (ciò anche alla luce dello stato dei luoghi, nonché delle condizioni di tempo e delle condizioni meteo presenti al momento dell'incidente); 7) la possibilità per il Sig. NO, alla luce della manovra compiuta dal Sig. , di evitare l'urto con quest'ultimo; 8) la
Pt_1 conformità del motoveicolo condotto dal Sig. alle norme sulla circolazione stradale (v. stato di
Pt_1 usura degli pneumatici, installazione di eventuali optional non omologati, …); 9) l'esatta quota di colpa addebitabile al Sig. in forza delle circostanze dedotte ed accertate.
Pt_1
pagina 6 di 25 Si chiede di autorizzare il nominando CTU a raccogliere gli elementi probatori utili alla sua indagine, anche attraverso la raccolta dei rilievi fotografici (a colori) già versati in atti o scattati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Si chiede di disporre la rinnovazione della consulenza medico-legale espletata sulla Sig.ra CP_3
In subordine, si chiede di disporre la convocazione a chiarimenti dei periti dinamico ricostruttivo e medico- legale (Dott. ), o di disporre una integrazione delle predette perizie espletate. Persona_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 22.06.2020 i signori , , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 convenivano la NO RE e CP_3 Controparte_4 [...]
, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti CP_5 subiti in conseguenza di un grave sinistro stradale che ha coinvolto direttamente il minore, allora sedicenne
; Parte_1
2. la si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_4
depositata il 26.11.2020;
3. alla prima udienza del 16.12.2020 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti NO RE e ed il Giudice, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non era stata svolta Controparte_5 nei confronti di tutte le parti del giudizio, assegnava alle parti termine per dar corso alla negoziazione assistita e fissava nuova udienza il 16.02.2021, che veniva rinviata al 27.04.2021 preso atto che era in corso la procedura di negoziazione assistita;
4. all'udienza del 27.04.2021 veniva depositato il verbale di mancato accordo di negoziazione assistita e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
5. depositate le memorie, all'udienza del 16.11.2021 le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e la comunicava che intendeva promuovere Controparte_4
querela di falso nei confronti dei Carabinieri della Caserma di Acqui Terme (AL) in merito al verbale dai medesimi redatto per il sinistro e prodotto da parte attrice sub doc. 1;
6. con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice Istruttore, considerato che alcun travisamento del fatto e dei luoghi potesse imputarsi ai militari giunti sul luogo del sinistro e considerata l'irrilevanza del fatto che la strada luogo del sinistro fosse o meno fiancheggiata da case ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non autorizzava la presentazione della querela di falso proposta dalla Compagnia convenuta e lette le istanze istruttorie delle parti, al fine di licenziare C.T.U. cinematica per costruire l'esatta dinamica del sinistro, ordinava l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del convenuto NO RE, oltre al fascicolo del Pubblico Ministero e ordinava altresì l'esibizione della relazione dell'incidente stradale con fascicolo fotografico a colori al
Comando dei Carabinieri di Acqui Terme;
pagina 7 di 25 7. all'udienza del 07.12.2021 il Giudice nominava quale C.T.U. cinematico l'Ing. , al fine Persona_5 di ricostruire la dinamica del sinistro, la responsabilità delle persone coinvolte e il limite di velocità vigente nel tratto stradale, ammetteva C.T.U. medico-legale sulla persona di e C.T.U. medico- Parte_1 psichiatrica sulla persona di fissando per il giuramento l'udienza del 21.12.2021; CP_3
8. a tale udienza prestavano il giuramento i C.T.U. Ing. per la C.T.U. cinematica e la Persona_5
Dott.sa per la C.T.U. medico-legale; Persona_6
9. con ordinanza depositata il 22.12.2021 il Giudice, ritenuta l'opportunità di escutere i testimoni oculari prima dell'inizio della perizia cinematica, ammetteva parte dei capitoli di prova di cui alle memorie istruttorie delle parti, fissando per l'escussione dei testi e l'interpello dell'attore e del convenuto contumace
NO RE l'udienza del 26.01.2022;
10. con ordinanza del 20.01.2022 il Giudice rinviava d'ufficio l'udienza del 26.01.2022 al 10.02.2022 per i medesimi incombenti;
11. all'udienza del 10.02.2022 il Giudice procedeva all'interrogatorio formale di e Parte_1 all'escussione dei testi Sig.ra , dei Carabinieri e , Sig.ra Parte_3 Controparte_10 CP_11
e Sig. ; preso atto che il convenuto contumace NO RE non Controparte_6 Parte_2
si era presentato nonostante formale invito a comparire, il Giudice Istruttore disponeva la rinnovazione della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al convenuto NO RE entro il
01.03.2022, fissando all'uopo l'udienza del 19.07.2022;
12. nel frattempo, con ordinanza del 12.02.2022, il Giudice Istruttore disponeva C.T.U. medico-psichiatra sulla persona dell'attrice nominando quale C.T.U. il Dottor il quale CP_3 Persona_4 accettava l'incarico all'udienza del 10.03.2022;
13. in data 12.04.2022 e in data 10.05.2022 venivano depositate le relazioni della C.T.U. medico-legale della Dott.sa e cinematica dell'Ing. ; Persona_6 Persona_5
14. in data 05.07.2022 veniva depositata la relazione di C.T.U. medico-psichiatrica del Dott. Per_4
[...]
15. all'udienza del 19.07.2022 il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello al convenuto contumace NO RE prendeva atto della sua mancata comparizione ex art. 232 c.p.c. e si riservava;
16. con ordinanza del 20.07.2022 il Giudice Istruttore formulava, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., che prevedeva la corresponsione da parte dei convenuti:
• all'attore di € 492.592,00 a titolo di danno biologico e rimborso spese mediche Parte_1 sostenute;
pagina 8 di 25 • all'attrice di € 36.703,00 a titolo di danno biologico, € 851,00 a titolo di rimborso delle CP_3 spese mediche sostenute ed € 76.704,00 a titolo di danno non patrimoniale parentale;
• di € 76.704,00 a a titolo di danno da compromissione del rapporto parentale;
Controparte_1
• di € 61.194,00 a a titolo di danno da compromissione del rapporto parentale;
Controparte_2
• di € 20.173,00, oltre accessori di legge, a titolo di concorso spese legali;
• oltre al rimborso di quanto sostenuto dagli attori a titolo di spese per C.T.P. e C.T.U.;
17. in data 30.09.2022 gli attori , e si costituivano a Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 mezzo di nuovi procuratori in sostituzione del difensore iniziale;
18. all'udienza del 25.10.2022 l'attrice dichiarava di aderire alla proposta conciliativa CP_3
formulata dal Giudice;
mentre gli altri attori rifiutavano la proposta del Giudice;
19. preso atto di quanto sopra, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 25.10.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 28.11.2023;
20. a tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10.01.2024.
§
Le domande degli attori sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.
La fattispecie in esame rientra nell'ampia tematica della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli su strada.
Con un unico atto di citazione tutti gli attori, legati dal vincolo familiare, - ma già al momento dell'evento probabilmente componenti di un unico stato di famiglia (cfr. doc. 24 attoreo) soltanto Pt_1
(coinvolto nel sinistro stradale), (padre di ) e
[...] Controparte_1 Parte_1
(madre di ) – hanno domandato di accertare la piena CP_3 Parte_1
responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata
DB 654XR, nella causazione del sinistro avvenuto il 14 aprile 2017 (alle ore 17:30 circa quando il sedicenne , alla guida del ciclomotore Beta targato X6ZNLN di proprietà della madre Parte_1
stava percorrendo la S.P. 227, nel Comune di Terzo AL, Regione Domini), venendo questi CP_3 violentemente travolto dall'autoveicolo guidato da NO RE (di cui Controparte_5
risultava col primo comproprietario, assicurato per la R.C.A. con – polizza n. Controparte_4
325090685151) e conseguentemente di condannare, in solido tra loro, i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) per , per il danno non patrimoniale nella Parte_1 somma di € 1.027.321,25 o di quella da liquidarsi in via equitativa e per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.505.769,87 di cui € 705.769,87 per spese mediche sostenute e da sostenere pagina 9 di 25 in futuro, o nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata (detraendo € 200.000,00, già corrisposti dalla Compagnia assicurativa;
2) per per il danno non patrimoniale la somma CP_3 di € 363.968,00 o di quella da liquidarsi in via equitativa e per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 941,00 per spese mediche o nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata;
3) per per il danno non patrimoniale la somma di € 331.920,00 o di quella da liquidarsi in via Controparte_1
equitativa e per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.756,60, o nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata;
4) per per il danno non patrimoniale la somma di Controparte_2
€ 144.130,00 o di quella da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva la sola compagnia assicurativa, opponendo “l'esistenza di una responsabilità esclusiva dell'attore”, poiché “il Sig. ha tenuto una condotta contraria a quanto prescritto dall'art. 154 del Pt_1
Codice della Strada” (pagg. 10-12 comparsa di costituzione e risposta), e comunque “l'esistenza di un concorso assolutamente maggioritario del Sig. . Di talché, la pretesa degli attori dovrà comunque Pt_1
essere ridotta della percentuale di colpa ascrivibile al centauro, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in applicazione dell'art. 1227, commi I e/o II e/o dell'art. 2054 c.c.” (pag. 22 comparsa di costituzione e risposta), ed in ogni caso contestando la prova e l'entità dei danni lamentati.
Il giudizio, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 cpc sempre ad opera del difensore iniziale di tutti gli attori, è stato istruito anche con la nomina di CTU cinematica (dr. Ing. ), Persona_5
di CTU medico legale sulla persona di e di CTU medico-psichiatrica sulla persona di Parte_1
(collegio peritale composto da CTU Dr. e CTU medico-legale dr.ssa CP_3 Persona_4
. Persona_6
In particolare nella sua relazione finale il CTU medico-legale così rispondeva: “si riconosce la congruità delle spese sanitarie per un ammontare totale di € 3641. … In seguito all'incidente stradale del 14.04.17 il sig. riportava una frattura disco-legamentosa C4-C5 con anterolistesi di C4 su C5 e Parte_1
contusione midollare, una frattura bifocale scomposta diafisi del perone sx e malleolo tibiale mediale sx,
piccola lesione traumatica subcapsulare epatica, aree contusive polo inferiore splenico e rene sx, modico infarcimento retroperitoneale senza sanguinamenti attivi. Le lesioni sono in compatibilità eziologica con l'incidente di cui è causa. - E' possibile quantificare un periodo di inabilità temporanea totale di giorni
147, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 120 ed un periodo di inabilità parziale al 50% di altri 90 gg. - Residuano postumi permanenti. Lo stato dei postumi è stabilizzato e rappresenta un danno biologico (o danno da permanente generica) complessivo quantificabile nella misura del 47%.”
(pagg. 14-17).
Quanto alla perizia sulla persona di il CTU dott. Professore Associato di CP_3 Persona_4
Psicopatologia Forense presso l'Università di Genova, così concludeva: “Alla luce dell'evoluzione pagina 10 di 25 sintomatologica e dei dati documentali, il pregiudizio complessivo è così quantificabile: - inabilità parziale al 25% 60 giorni - inabilità parziale al 10% 120 giorni
Per quanto concerne i postumi permanenti, essi sono rappresentati da un disturbo dell'adattamento cronico con ansia in situazione non grave né complicata. Tali postumi sono apprezzabili obiettivamente.
Alla luce del quadro clinico e sulla base dei comuni barèmes di valutazione del danno alla persona (Linee
Guida SIMLA, 2016), si ritiene aderente alla realtà medicolegale valutare il danno biologico permanente nella misura del 6% (sei-percento)” (pagg. 17-18).
Quanto alla perizia cinematica il CTU così ha concluso: “Se prendiamo il valore dei 44 m circa dal punto d'urto alla posizione terminale di quiete possiamo calcolare la velocità che aveva la GO in tale momento:
√ ( 2 x f x g x S) = 24,8 m/s = 90 Km/h circa … Sulla base delle considerazioni fatte e della analisi delle testimonianze possiamo così riassumere la dinamica del sinistro. Tutti i veicoli convolti nel sinistro procedono sulla SP 227 con direzione dal Comune di Terzo verso Melazzo. Il conducente della moto sta percorrendo la SP 227 quando giunto in corrispondenza dell'incrocio con la Strada Parte_1
Capalla decide di effettuare una svolta a sinistra per prendere tale via. Mentre sta effettuando la svolta, ed ha già impegnato la corsia di marcia opposta, sopraggiunge da tergo la GO condotta dal NO RE
che sta sorpassando i veicoli che procedono in direzione di Melazzo, in questo frangente colpisce la moto,
ed il suo conducente, terminando la propria corsa, insieme alla moto, circa 45 m più avanti sul margine destro della strada.” (pagg. 24 ss.).
Come noto, il concorso di colpa è disciplinato dall'art. 1227 c.c., il quale al 1° co. contempla l'ipotesi in cui il creditore abbia contribuito con la propria condotta alla produzione dell'evento dannoso: in tal caso,
l'ammontare del risarcimento dovrà essere diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il 2° co., invece, prevede l'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato determinato esclusivamente dalla condotta del debitore, ma talune conseguenze pregiudizievoli avrebbero potuto essere evitate se il creditore fosse stato diligente. L'art. 1227 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale, può trovare applicazione anche in sede di illecito aquiliano, per effetto dell'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 2056 c.c.. In quest'ultimo contesto, la vittima del sinistro che intenda ottenere il risarcimento del danno subito, ha l'onere di provare il fatto illecito, e cioè l'evento dannoso, l'elemento soggettivo, vale a dire la colpa o il dolo del danneggiante al quale viene imputato l'occorso, nonché
l'elemento oggettivo, costituito dal nesso causale tra la condotta del danneggiante ed il danno di cui si domanda il ristoro. In capo al danneggiante ritenuto responsabile del sinistro - così come in capo agli altri soggetti eventualmente obbligati con lui in via solidale - che invochi il concorso del fatto colposo del danneggiato, invece, grava l'onere di sollevare la relativa eccezione e di dimostrare i fatti su cui questa si fonda. E ciò in applicazione della regola fondamentale che informa il processo civile, sancita dall'art. 2697
pagina 11 di 25 c.c., secondo cui chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
mentre chi eccepisce l'inesistenza di tali fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che,
affinché la condotta del danneggiato integri la fattispecie di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove nel caso in cui il fatto dannoso sia eziologicamente imputabile esclusivamente al danneggiante, ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo (ex multis Cass. n. 1295/17). Il fatto colposo del danneggiato è
idoneo a rendere quest'ultimo corresponsabile con l'autore della condotta danneggiante solo se si inserisce nella serie causale da cui discende l'evento dannoso. Talchè “Naturalmente non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con una condotta colposa omissiva, pur rimanendo sempre necessario distinguere la condotta colposa eziologicamente incidente, dalla condotta che, a prescindere dall'elemento soggettivo che la pervade, non si inserisce nella serie causale” (App. Milano 01-02-2024 n. 291).
Dall'ampia istruttoria svolta nel giudizio (ossia dall'esame della documentazione allegata, dall'esame dei numerosi testi, dalla CTU cinematica, non ultimo dall'interrogatorio formale non avvenuto per non essersi presentato il convenuto RE GO) emerge come più probabile che non l'esclusiva responsabilità di RE GO per il grave incidente avvenuto, avendolo causato per grave negligenza, imprudenza ed imperizia, in violazione degli artt. 141 CdS - su di un tratto di strada in cui il limite di velocità era pari a 50 Km/h mentre il suo autoveicolo lo percorreva alla velocità di 90 Km/h – e
148 CdS – in quanto effettuava un sorpasso, subito dopo che uno dei veicoli che lo precedeva aveva iniziato una manovra analoga -, eseguendo pertanto una manovra di sorpasso ad alta velocità e senza avere la necessaria visuale libera, provocando la collisione con il motoveicolo marca Beta tg X6ZNLN
condotto da , il quale aveva iniziato prudentemente la manovra di svolta a sinistra, Parte_1 probabilmente anche inserendo l'indicatore di direzione (come risulta dalle testimonianze).
Questo Tribunale condivide l'impostazione della Suprema Corte secondo cui “il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito. Diversamente opinando, si giungerebbe ad attrarre la responsabilità (non a caso qualificata, nella sentenza del 2014, come autoresponsabilità) nell'orbita della sanzione per violazione di norme giuridiche o di norme prudenziali, ovvero della sanzione di una condotta per la sua natura intrinseca, prescindendone però dagli effetti” (Cass. n. 1295/17).
Invero nel caso in esame, il sinistro si è verificato con una dinamica tale per cui la responsabilità causativa pagina 12 di 25 dello stesso è da attribuirsi del tutto al conducente RE GO che, di fatto “perdendo” il pieno e diligente controllo del proprio autoveicolo, sia per l'alta velocità che per la compromessa visuale (così divenendo pure quasi superflua la dissertazione dell'inserimento dell'indicatore di direzione da parte di
), ha così determinato le macrolesioni a , al cui soggetto danneggiato non Parte_1 Parte_1
potrà essere perciò attribuita alcuna responsabilità.
Può dunque ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di RE GO nell'evento avvenuto.
*
In conseguenza di ciò occorre innanzitutto esaminare le domande risarcitorie di Pt_1
, per il quale la difesa ha domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali e dei
[...]
danni patrimoniali.
Va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali -
ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto venga computato due (o più) volte sulla base di diverse,
meramente formali, denominazioni (Cass. n. 1361/14). Una volta individuate le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio (cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe), l'indagine è volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, ossia quelle che non sono immancabili ma che si sono verificate nel caso specifico: mentre le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme, le seconde richiedono l'applicazione di un criterio ad hoc scevro da automatismi (Cass. n. 16788/15). Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato
(in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, spetta al danneggiato far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche e peculiari circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari e che, conseguentemente, siano tali da giustificare la personalizzazione dello stesso. Come recentemente chiarito, infatti, la pagina 13 di 25 “personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario,
alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere sulla base delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito, e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale,
bensì alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona” (Cass. n. 21939/2017).
Occorre innanzitutto premettere che nella specie andranno applicate le Tabelle milanesi, ora aggiornate nel 2024. Infatti, al riguardo, come statuito dalla Cassazione “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01). Nel caso di specie,
senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come
è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.” (Cass., Sez. 3, Pres. AMENDOLA, Rel. VALLE, Ord. 19/12/2019 n. 337709).
In applicazione di quanto indicato dal CTU medico-legale, del cui contenuto peritale questo Giudice deve prendere atto risultando la perizia svolta in modo rigoroso ed avendo il CTU preso posizione sulle osservazioni dei CCTTPP, non ritenendo nella specie doversi applicare la personalizzazione massima che non risulta provata, risulta quanto segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni
Percentuale di invalidità permanente 47% Punto danno biologico € 7.043,03 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.521,52 Punto danno non patrimoniale € 10.564,55 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 147
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 306.196,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 459.294,00 Invalidità temporanea totale € 16.905,00 pagina 14 di 25 Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 Totale danno biologico temporaneo € 32.430,00 Spese mediche € 3.641,00
Totale generale: € 495.365,00
Nella specie si ritiene dunque di poter accogliere la domanda conclusivamente pari alla somma di €
495.365,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, detratto quanto già
percepito.
Tanto chiarito, ritiene questo giudicante che la liquidazione indicata dal CTU, che ha inteso operare una personalizzazione della sola componente relativa alla sofferenza interiore patita da , in Parte_1 conseguenza del sinistro subito, sia pienamente condivisibile risultando provato il contestuale grado di sofferenza patita dal giovane.
Per quanto poi riguarda la domanda dei danni inerenti la perdita di capacità lavorativa quale lucro cessante, può ben essere richiamato il contenuto dell'ordinanza del Giudice (precedente) nella parte in cui ha così già ampiamente ben motivato: “B) Danno da perdita della capacità lavorativa generica -ritenuto che il danno da perdita della capacità lavorativa generica sia già ricompreso nella liquidazione del danno biologico;
C) Danno da perdita della capacità lavorativa specifica -con riferimento al lamentato danno da perdita della capacità lavorativa specifica si osserva come, nel caso de quo, l'attore, studente liceale all'epoca dell'incidente, abbia portato a termine gli studi superiori ed oggi stia frequentando corso universitario nel ramo dell'informatica (“Studente al momento del sinistro;
attualmente studente universitario di informatica”, tanto si legge a pag. 1 della CTU); ritenuta applicabile alla fattispecie in esame Cass. n. 16541 del 28/09/2012 per cui: “Si deve, invero, ribadire che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni,
che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass., 29 aprile 2006, n. 10031). In
altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura di tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità
ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è pagina 15 di 25 risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass., 29 gennaio 2010, n.
2062; 23 gennaio 2006, n. 1230; Cass. 27.7.2001, n. 10289). d) Danno da lucro cessante da perdita di chance Quanto poi al rilievo secondo cui l'illecito avrebbe determinato altresì un diverso danno da lucro cessante da perdita di chance (dal momento che, nella specie, si sarebbe potuto almeno presumere che potesse entrare a far parte dell'esercito italiano e, dopo anni, magari conseguire delle Pt_1 promozioni/scatti di carriera), deve ribadirsi come NON "possa attribuirsi valore - probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici" (Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2005, n. 23079, Rv.
584919-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2006, n. 24211, Rv. 593549-01; Cass. Sez. Lav., sent. 5
febbraio 2014, n. n. 2632, Rv. 629841-01), o meglio congetturali, e ciò in quanto la prova presuntiva "è
una deduzione logica", che, come tale, "si deve fondare su fatti certi" e "si deve dedurre da questi sulla base di massime d'esperienza o dell'id quod plerumque accidit", mentre la congettura, invece, "è una mera supposizione", che "si fonda su fatti incerti" e "viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2019, n. 17421, Rv. 654353-01). Diverso sarebbe stato il caso in cui avesse già fatto parte dell'esercito italiano oppure fosse stato già iscritto alle selezioni per Pt_1 accedere a tale carriera al tempo dell'incidente (in quanto in quel caso la presunzione si sarebbe basata almeno su un fatto certo).”” (ordinanza 20.7.2022).
Talchè, non essendo risultata una concreta proiezione di perdita reddituale/lavorativa conseguente all'evento, anche in considerazione del percorso di studi (facoltà di informatica) poi intrapreso da
, la domanda andrà rigettata. Parte_1
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Occorre poi esaminare le domande risarcitorie di , mamma di e CP_3 Parte_1
convivente nel nucleo familiare, per la quale la difesa ha anche in tal caso domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali (sia diretti in conseguenza dell'evento che come danno parentale da macrolesione) e dei danni patrimoniali.
Invero, “Come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale vede contrapposte due esigenze: da un lato quella di garantire un ristoro integrale dei soggetti lesi, dall'altro quella di evitare la duplicazione di forme risarcitorie o la locupletazione da parte del danneggiato. In questa difficile opera di bilanciamento, si colloca la tematica del danno patito dai prossimi congiunti del macroleso, in ragione delle conseguenze negative che l'illecito altrui ha prodotto direttamente nella propria sfera giuridica. Conseguenze negative che, per poter assumere rilievo giuridico, devono essere serie e concrete e costituire conseguenza immediata e diretta dell'altrui comportamento. La Suprema Corte è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di un errore medico o di un sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare pagina 16 di 25 immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine: danno di cui deve ovviamente essere data prova -
anche presuntiva -, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo (v. in tal senso tra le molte C. n.
2228/2012, C. 2788/2019, C. Ord. n. 11212/2019)." (App. Milano 01-02-2024 n. 291).
Per quanto attiene al danno proprio conseguente all'evento, il Giudice ha ritenuto opportuno disporre una
CTU sulla persona dell'attrice . Nella sua relazione il CTU Dr. CP_3 Persona_4 ha così scritto: “La Sig.ra evidenzia manifestazioni ansiose stress-reattive in soggetto con profilo CP_3 di personalità caratterizzato da tratti del cluster B (istrionico). La componente disadattativa trova quale fattore psicolesivo preponderante lo stress correlato ai postumi del figlio, a cui la p. è legata in modo ambivalente e su cui proietta le proprie istanze realizzative. E' possibile dunque sostenere che, in seguito ai fatti per i quali è causa, la donna abbia strutturato un disturbo dell'adattamento con ansia che si è
cronicizzato nel tempo. Nel caso in esame sono infatti verificabili tutti i criteri diagnostici specifici previsti nella nosografia in uso (DSM-5, 20131). Sulla base della documentazione disponibile, si ritengono correlati al trauma psichico complessivi giorni 180 (centottanta) prima della stabilizzazione permanente del quadro clinico. E' noto e definito in Letteratura infatti che la fase di acuzie di un disturbo dell'adattamento ha la durata di 6 mesi. Alla luce dell'evoluzione sintomatologica e dei dati documentali, il pregiudizio complessivo è così quantificabile: - inabilità parziale al 25% 60 giorni - inabilità parziale al
10% 120 giorni Per quanto concerne i postumi permanenti, essi sono rappresentati da un disturbo dell'adattamento cronico con ansia in situazione non grave né complicata. Tali postumi sono apprezzabili obiettivamente. Alla luce del quadro clinico e sulla base dei comuni barèmes di valutazione del danno alla persona (Linee Guida SIMLA, 2016), si ritiene aderente alla realtà medicolegale valutare il danno biologico permanente nella misura del 6% (sei-percento) della totale validità della p.. Lo stato psicofisico attualmente apprezzabile non è suscettibile di ulteriore significativo miglioramento clinico né di peggioramento. Le spese mediche documentate sub produzione n. 28 di parte attorea e relative alle prestazioni neurologiche fornite presso la Struttura privata accreditata SSN Villa Igea sono congrue ed il loro computo assomma ad euro 851. I postumi incidono in misura pari al danno biologico permanente sulle attività non lavorative della p..” (pagg. 17-18). In replica alle osservazioni del CTP dell'attrice periziata ha così preso posizione il CTU: “Preliminarmente si precisa che le citate linee guida della SIMLA prevedono due fasce: disturbo dell'adattamento non complicato dal 6 al 10%; disturbo dell'adattamento complicato da 11 a 15%. Nel caso in discussione non si tratta di forma complicata, come condiviso anche dal Collega che la valuta il 10%. La scelta di preferire il minimo tabellare rispecchia la realtà clinica del caso: i citati indicatori di gravità infatti hanno un significato differente. L'adeguatezza lesiva dell'evento non rileva in punto intensità delle manifestazioni cliniche del quadro, dal momento che attualmente la donna ha una quotidianità indipendente dal figlio. Proprio il percorso psicoterapeutico svolto ha poi consentito il miglioramento del quadro e la cronicizzazione di un quantum residuale. Quanto emerso in pagina 17 di 25 corso di o.p. testimonia la correttezza valutativa del 6%, in quanto non si sono apprezzati sintomi pervasivi e le risultanze psicometriche hanno escluso sindromi cliniche gravi;
il livello della scala Ansia trova quale concausa la struttura di personalità della donna e, dunque, una condizione indipendente dall'evento lesivo.” (pag. 20). Ed in replica alle osservazioni del CTP della compagnia assicurativa ha così preso posizione il CTU: “La storia anamnestica della p. è stata attentamente valutata in corso di o.p., così come la documentazione presente in atti. I dati obiettivi rilevati ed i riscontri psicometrici hanno escluso la presenza di gravi patologie della personalità, mentre sono emersi indicatori cognitivo-emotivi disadattivi
(polarizzazione ideica verso il figlio, ansia specifica, vissuti rivendicativi) verso il figlio e le sue menomazioni. Proprio il fatto che, comunque, la donna non abbia significative menomazioni socio-
lavorative ha giustificato la quantificazione al minimo del range valutativo.” (pag. 21).
In applicazione di quanto indicato dal CTU medico-legale, del cui contenuto peritale questo Giudice deve prendere atto risultando la perizia svolta in modo rigoroso ed avendo il CTU preso posizione sulle osservazioni dei CCTTPP, non ritenendo nella specie doversi applicare la personalizzazione massima che non risulta provata, risulta quanto segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 10% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 8.793,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.992,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 15.389,00
Invalidità temporanea parziale al 10% € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.105,00
Spese mediche € 851,00
Totale generale: € 14.948,00
Nella specie si ritiene dunque di poter accogliere la domanda conclusivamente pari alla somma di €
14.948,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Con riferimento poi al richiesto danno parentale da macrolesione s'impongono invece le seguenti considerazioni. Come noto, in numerosi arresti la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha riconosciuto il risarcimento del pregiudizio subito a causa della perdita del rapporto parentale solo in seguito all'evento del decesso del congiunto. Tuttavia, di recente, l'indirizzo giurisprudenziale dominante ha pagina 18 di 25 esteso la fattispecie anche ad altri eventi. La fonte dell'obbligazione risarcitoria è proprio la menomazione di quel rapporto parentale, che può verificarsi infatti sia in seguito all'evento più grave che colpisce il congiunto (ossia nel caso di morte) che a causa di una grave lesione all'integrità psicofisica occorsa a quest'ultimo provocando una compromissione permanente per il normale svolgimento delle sue attività
quotidiane. In seguito ad illecito colposo (un infortunio sul lavoro, un sinistro stradale) i familiari del danneggiato hanno pertanto diritto di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale dall'autore del fatto lesivo in quanto tale situazione determina un inevitabile sconvolgimento delle ordinarie attività svolte da quell'individuo. Invero la Suprema Corte ha assegnato rilievo autonomo alle voci di danno per perdita di rapporto parentale, come danno non patrimoniale risarcibile iure proprio e derivante dall'illecito come effetto naturale di quest'ultimo, non come semplice danno riflesso inferto ai parenti della "vittima primaria".
Il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, ai congiunti della vittima di un sinistro stradale la quale, in ragione di esso, aveva riportato gravissime lesioni personali, poi tradotte in postumi permanenti (danni permanenti agli arti inferiori, che gli impedivano una deambulazione autonoma senza l'utilizzo di stampelle canadesi o altri supporti, vistosi esiti cicatriziali, problemi di decubito, disturbo post traumatico da stress a carattere cronico) può dunque essere censurato: "Ugualmente, e con ancor più
censurabile superficialità e noncuranza, ha errato la corte d'appello laddove ha escluso che la figlia del ricorrente, diciannovenne all'epoca dei fatti e convivente con la famiglia di origine, possa aver patito alcun pregiudizio non patrimoniale solo "perché incinta all'epoca dei fatti". In primo luogo, la sentenza non fa corretta applicazione, anche in questo caso, dei principi sopra indicati, che indicano una presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti, tanto più se, come in questo caso, conviventi. Le considerazioni della corte d'appello secondo le quali poi la ragazza, in quanto proiettata verso la sua futura esperienza di madre, non avrebbe sofferto più di tanto per il fatto dannoso, destinato invece necessariamente a proiettare la sua ombra sia sull'evento della nascita che sulla successiva organizzazione della vita familiare,
cambiando il modo di vita, la distribuzione dei compiti, le attività della sua famiglia d'origine, e da offuscare la gioia e la condivisione familiare per il bambino in arrivo, appaiono totalmente inconsapevoli delle ripercussioni della mancanza del supporto di un genitore attivo (e probabilmente, della mancanza del supporto di entrambi i genitori, atteso che la madre sarà stata in gran parte assorbita dalla necessità di prestare assistenza al marito), sul quale la ragazza sapeva di poter contare proprio in ragione della convivenza, nel difficile momento della nascita, così giovane, del primo figlio" (Cass., Sez. III, 17 maggio
2023, n. 13540). Pertanto in tale caso così deciso dai Supremi Giudici, il diritto al risarcimento del danno in capo alla ricorrente si configurava come voce autonoma, in quanto l'evento principale ha causato un mutamento delle ordinarie condizioni di vita non solo della vittima del sinistro ma anche della figlia,
precludendo a quest'ultima il diritto di conservare intatto il rapporto parentale che si basa sulla collaborazione, sostegno e reciproca assistenza di tutti i membri della famiglia, sia nei rapporti esterni che pagina 19 di 25 nell'ambito delle mansioni domestiche.
Ed ancora, in un'altra decisione: “deve ribadirsi, infatti, che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass.
24/04/2019, n. 11212, ex multis)” (Cass., Sez. III, ord. 14 febbraio 2023 n. 4571).
Va dunque osservato che, nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, il giudice è chiamato a valutare lo specifico rapporto parentale perduto o grandemente leso, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (ed anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Ai fini dell'attribuzione dei punti per tale parametro, dovranno quindi essere valorizzate, oltre alle circostanza obiettive quali l'età della vittima primaria, quella della vittima secondaria,
la convivenza tra le due e la sopravvivenza di altri congiunti, ogni ulteriori circostanze quali la frequentazione, la condivisione, l'affidamento reciproco oltre che l'agonia, la penosità, la particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso di specie è emerso che al momento del sinistro, conviveva certamente con i Parte_1
genitori e forse non con il fratello. Già tale preliminare rilievo sul loro rapporto di convivenza, pur non assurgendo a connotato minimo essenziale, ben può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità della relazione parentale tra gli stessi intercorrente.
Ulteriore elemento correttamente valorizzato dal Tribunale è il particolare dolore e patimento per le condizioni di , se tanto gravi da stravolgere completamente le abitudini di vita di tutti i Parte_1 componenti della famiglia.
È comunque emerso all'esito dell'espletata istruttoria che, dopo il sinistro, egli appena sedicenne, ha dovuto affrontare una degenza lunga e particolarmente penosa.
È palese che le condizioni di privo della mobilità, bisognoso di cure costanti, siano tali da Parte_1
comportare un immediato riflesso sulla vita dei genitori, sulle loro abitudini, sulla possibilità di relazionarsi con loro e sulle aspettative per il futuro. La prova del danno patito dai genitori è dunque evidente, in ragione non solo dell'eccezionale gravità delle lesioni patite dal figlio, ma anche della totale perdita di autonomia pagina 20 di 25 dello stesso e della necessità di rimodulare interamente le proprie abitudini di vita, al fine di provvedere -
direttamente o mediante il ricorso ad ausili esterni - ai bisogni dello stesso.
Al contempo gli attori hanno dovuto rinunciare ad ogni aiuto materiale del figlio, alla possibilità di programmare le proprie giornate a prescindere dai bisogni dello stesso, trascurando inevitabilmente ogni altra priorità. Parimenti non può dubitarsi che anche il fratello abbia patito le gravi condizioni del fratello, le angosce dei genitori, lo stravolgimento delle loro abitudini di vita, che abbiano sofferto rinunce dettate dal grave stato di salute, vedendo infrangersi ogni possibilità di contare anche in futuro su un qualsiasi apporto del fratello danneggiato.
La compagnia assicurativa ha osservato che “In ogni caso, si rileva che a fronte del tipo e grado di lesione riportata dal Sig. , non risultando provata (anzi, essendo stata esclusa) la necessità di terapie Pt_1
riabilitative, ricoveri futuri per le medesime problematiche e non avendo le lesioni medesime intaccato la sfera intellettiva e cognitiva del centauro, che è invece rimasta inalterata, può dirsi totalmente conservata la (inesistente o comunque ridottissima) relazione umana ed affettiva dei genitori e del fratello con il Sig.
.” (pag. 43 comparsa conclusionale). Tali ultime critiche ed osservazioni vanno parzialmente Pt_1 accolte, poiché all'esito della relazione del CTU svolta sulla persona di non emerge un Parte_1
quadro così compromesso tale da incidere sul versante relazionale-familiare, per il futuro. Al di là del fatto che poi i coniugi, genitori di , si siano pure separati qualche anno dopo. Parte_1
Per la quantificazione, potranno dunque nella specie ancora applicarsi le Tabelle che oramai al CP_4 riguardo del danno parentale incrociano lo stesso metodo del criterio punto anche con le recenti Tabelle
romane:
(Metodo del Tribunale di Milano)
Il congiunto ha 48 anni, è genitore della “vittima” ed era convivente
La vittima aveva 16 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_12
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 71
IMPORTO del RISARCIMENTO € 336.346,00
Nella specie, considerando che il danno parentale viene richiesto non per la morte del familiare ma per le macrolesioni riportate in misura del 47%, alla luce dell'esito e del contenuto della relazione del CTU, si ritiene equo riconoscere all'attrice il 20% di tale su indicato importo, conclusivamente corrispondente e pari alla somma di € 67.269,20 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo. pagina 21 di 25 Non risultano sufficientemente provati i danni patrimoniali richiesti inizialmente nell'atto introduttivo, al di là delle spese mediche già prima riconosciute, la cui domanda è stata peraltro da ultimo contenuta nella precisazione delle conclusioni “per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 941,00 per spese mediche, ovvero nella minore/maggiore somma che verrà determinata in corso di causa”.
*
Occorre ora esaminare le domande risarcitorie di , papà di e Controparte_1 Parte_1 convivente nel nucleo familiare, per la quale la difesa ha anche in tal caso domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali (danno parentale da macrolesione) e dei danni patrimoniali.
Valgono anche in tal caso le medesime osservazioni già svolte per la mamma di , alla quale Parte_1
su tale versante va equiparato anche il papà.
Potranno dunque nella specie ancora applicarsi le Tabelle che oramai al riguardo del danno CP_4
parentale trovano lo stesso metodo del criterio punto con le Tabelle romane:
(Metodo del Tribunale di Milano)
Il congiunto ha 55 anni, è genitore della vittima ed era convivente
La vittima aveva 16 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_12
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 69
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00
Nella specie, sempre considerando che il danno parentale viene richiesto non per la morte del familiare ma per le macrolesioni riportate in misura del 47%, alla luce dell'esito e del contenuto della relazione del CTU,
si ritiene equo riconoscere il 20% di tale su indicato importo, conclusivamente corrispondente e pari alla somma di € 65.704,80 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Non risultano sufficientemente provati i danni patrimoniali, come invece presume l'attore con il doc. 29.
*
Occorre ora da ultimo esaminare le domande risarcitorie di , fratello e Controparte_2
presumibilmente non convivente nel nucleo familiare con , per la quale la difesa ha anche Parte_1
in tal caso domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali (danno parentale da macrolesione).
pagina 22 di 25 Valgono anche in tal caso le medesime osservazioni già svolte per i genitori di , ai quali va Parte_1 in parte equiparato, tenendo conto che non risultava nello stesso nucleo familiare (cfr. doc. 24 attoreo).
Potranno dunque nella specie ancora applicarsi le Tabelle che oramai al riguardo del danno CP_4
parentale trovano lo stesso metodo del criterio punto con le Tabelle romane:
(Metodo del Tribunale di Milano)
Il congiunto ha 19 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 16 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_12
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49
IMPORTO del RISARCIMENTO € 108.684,80
Nella specie, sempre considerando che il danno parentale viene richiesto non per la morte del familiare ma per le macrolesioni riportate in misura del 47%, alla luce dell'esito e del contenuto della relazione del CTU,
si ritiene equo riconoscere il 20% di tale su indicato importo, conclusivamente corrispondente e pari alla somma di € 21.736,96 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
*
In conclusione e riassumendo, le domande degli attori andranno parzialmente accolte, ma ampiamente ridimensionate nella loro quantificazione.
Deve essere dunque dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti RE GO,
[...]
e Controparte_5 Controparte_4
con riferimento al sinistro del 14.04.2017, in danno immediato e diretto di , nonché Parte_1
in danno degli altri attori suoi familiari, , , CP_3 Controparte_1 [...]
. Conseguentemente i convenuti andranno condannati in solido al risarcimento dei danni non CP_2 patrimoniali e patrimoniali in favore di:
- per la somma di € 495.365,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del Parte_1
sinistro sino al soddisfo, detratto quanto già percepito;
- per la somma di € 14.948,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro CP_3 sino al soddisfo e della ulteriore somma di € 67.269,20 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
pagina 23 di 25 - per la somma di € 65.704,80 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del Controparte_1 sinistro sino al soddisfo;
- per la somma di € 21.736,96 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro Controparte_2
sino al soddisfo.
Si dovrà inoltre tenere conto che l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento,
degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato, che dunque inciderà complessivamente sulla somma già versata dalla convenuta compagnia assicurativa.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere tenuti e condannati a rimborsare, in solido tra loro, agli attori le spese processuali, e tenendo tuttavia conto della particolarità delle questioni trattate, della complessità del giudizio e dell'accoglimento solo parziale delle domande, nonché della unitaria difesa degli attori fino alla fase istruttoria, si ritiene equo liquidare i compensi in misura media, tenendo conto del valore delle domande proposte dall'attore con riferimento al valore di accoglimento, riducendoli unitariamente di 2/3. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato
D.M. 10.03.2014 n. 55 (ed, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi medi, ridotti di circa 2/3:
- a € 7.500, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad Parte_1
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- ad € 5.000, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad CP_3
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori, oltre al rimborso di € 1.220 per spese del CTP
(sub doc. 62);
- a € 5.000, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad Controparte_1
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- a € 1.700, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad Controparte_2
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori.
Le spese della CTU dovranno essere pagate per intero dai convenuti, solidalmente.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Dichiara la responsabilità solidale dei convenuti RE GO, Controparte_5
e con riferimento al Controparte_4
sinistro del 14.04.2017, e per l'effetto li Condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali a favore di: per la somma di € 495.365,00 oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, detratto quanto già percepito e degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato;
per la somma di € 14.948,00 CP_3
oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e della ulteriore somma di € 67.269,20
oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
per la Controparte_1
somma di € 65.704,80 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
[...]
per la somma di € 21.736,96 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al CP_2
soddisfo.
Condanna altresì RE GO, e Controparte_5 [...]
a rimborsare - a € Controparte_4 Parte_1
7.500, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- ad € 5.000, oltre alle spese forfettarie CP_3
del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori, oltre al rimborso di € 1.220 per spese del CTP (sub doc. 62); - a € 5.000, oltre alle Controparte_1
spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- a € 1.700, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se Controparte_2
dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori.
Le spese della CTU dovranno essere pagate per intero dai convenuti, solidalmente.
Rigetta ogni altra domanda perché infondata.
Alessandria, 26 giugno 2024
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLO PAOLO Parte_1 C.F._1
( ) PIAZZA MATTEOTTI N. 35 15011 ACQUI TERME, elettivamente domiciliato C.F._2 presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTESSORO Controparte_1 C.F._3
MARCO CARLO ( ) PIAZZA MATTEOTTI 35 15011 ACQUI TERME, C.F._4 elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEALESSANDRI Controparte_2 C.F._5
DARIO ( PIAZZA MATTEOTTI 35 ACQUI TERME, elettivamente domiciliato C.F._6 presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO PAOLO, CP_3 C.F._7 elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1/A BRESCIA presso il difensore avv. DI MATTEO
PAOLO
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. OLIVA DAVIDE e dell'avv. DIAMANTI MASSIMO ( ) VIA PIETRO ISOLA 3 15067 NOVI LIGURE, elettivamente domiciliato in C.F._8 VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA presso il difensore avv. OLIVA DAVIDE RE GO (C.F. ), C.F._9
(C.F. ), Controparte_5 C.F._10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni depositate.
Per l'attore : Parte_1
- previa ri-immissione in istruttoria della causa con conferimento al Ctu di mandato volto a valutare sia le spese mediche future che dovrà affronatre il sig. sia il danno da perdita della capacità Parte_1 lavorativa specifica;
- previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi;
pagina 1 di 25 - accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall'attore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Parte_1 fatto all'effettivo soddisfo per quanto riguarda il danno non patrimoniale nella somma di € 1.027.321,25 o di quella diversa anche maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa, tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle milanesi, o che verrà determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.505.769,87, di cui € 705.769,87 per spese mediche sostenute e da sostenere in futuro, ovvero nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata in corso di causa;
a tali somme dovranno essere detratti € 200.000,00, già corrisposti dalla Compagnia assicurativa convenuta e trattenuti dall'attore a titolo di minimo acconto sulla maggiore e giusta somma dovuta;
- condannare i convenuti alla refusione delle spese di Ctu e Ctp sostenute dall'attore;
- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
- condannare i convenuti -solidalmente tra loro- alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge ex D.M. 55/2014.
Per l'attore : Controparte_1
- previa ri-immissione in istruttoria della causa con conferimento al Ctu di mandato volto a valutare sia le spese mediche future che dovrà affrontare il sig. sia il danno da perdita della capacità Parte_1 lavorativa specifica.
- previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi.
-accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
-condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall' attore (padre convivente della vittima), per quanto Controparte_1 riguarda il danno non patrimoniale, nella somma di € 331.920,00 o di quella diversa anche maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle milanesi o che verrà determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.756,60, ovvero nella minore/maggiore somma che verrà determinata in corso di causa
- condannare i convenuti alla refusione delle spese di Ctu e Ctp sostenute dall'attore.
- Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
-Condannare i convenuti -solidalmente tra loro- alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa come sta, come per legge ex D.M. 55/2014
Per l'attore : Controparte_2
- previa ri-immissione in istruttoria della causa con conferimento al Ctu di mandato volto a valutare sia le spese mediche future che dovrà affrontare il sig. sia il danno da perdita della capacità Parte_1 lavorativa specifica.
- previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi.
- accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall' attore per il danno non patrimoniale subito, nella somma di Controparte_2
€ 144.130,00 o di quella diversa anche maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle milanesi o che verrà determinata in corso di causa;
- condannare i convenuti alla refusione delle spese di Ctu e Ctp sostenute dall'attore;
- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
- condannare i convenuti -solidalmente tra loro- alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge ex D.M. 55/2014.
Per l'attore : CP_3
pagina 2 di 25 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, contrariis rejectis: NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la piena responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata DB 654XR, nella causazione del sinistro per cui è causa;
-condannare, in solido tra loro, i convenuti NO RE, e Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti dall'attrice signora (madre convivente della vittima), oltre CP_3 interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, ed in particolare, per quanto riguarda il danno non patrimoniale, nella somma di € 363.968,00 o di quella minore/maggiore somma che vorrà liquidare in via equitativa tenendo conto dei valori stabiliti dalle Tabelle o che verrà CP_4 determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 941,00 per spese mediche, ovvero nella minore/maggiore somma che verrà determinata in corso di causa;
-Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e consequenziale;
-Condannare i convenuti -solidalmente tra loro- al rimborso in favore dell'attrice delle CP_3 spese sostenute per la C.T.U. del Dottor per € 610,00 e delle spese di C.T.P. per € Per_1 Per_2
1.220,00.
-Condannare i convenuti -solidalmente tra loro-alla refusione delle spese e competenze e onorari di causa, con rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ad ulteriore riscontro dei fatti contestati, la difesa dell'attrice insiste per essere ammessa CP_3 ad interpello del convenuto contumace NO RE e prova per testi sui seguenti capitoli di provanon ammessi, epurati da eventuali espressioni valutative
1) Vero che in data 14 aprile 2017 alle ore 17.30 circa, il sig. , alla guida del ciclomotore Parte_1
Beta targato X6ZNLN, percorreva la S.P. 227, nel Comune di Terzo (AL) Regione Domini in direzione
Melazzo (AL), seguito dal sig. conducente del ciclomotore Peugeot XRT targato X7 Parte_2
JXDH
2) Vero che, nelle precedenti circostanze di tempo e di luogo, la signora alla guida Parte_3 dell'autovettura Ford B Max targata FB 676YG, transitava sulla suddetta carreggiata nella stessa direzione di marcia dei due ciclomotori condotti dai signori e e Parte_1 Parte_2 posteriormente agli stessi;
3) Vero che nei frangenti di cui ai capitoli 1) e 2) transitavano sulla suddetta carreggiata, nella stessa direzione di marcia del ciclomotore Beta condotto dall'attore , posteriormente Parte_1 all'autovettura Ford B Max condotta dalla signora , un'autovettura di colore grigio, seguita Parte_3 dal l'auto vettura condotta dal sig. NO RE Volkswagen GO targato DB654XR, a sua volta seguita dall'autovettura modello Renault Clio, condotta da;
Controparte_6 11) Vero che, a seguito dell'urto con l'autoveicolo Volkswagen GO targato DB 654XR condotto dal sig. NO RE, il ciclomotore e il signor venivano investiti e proiettati in avanti, a Pt_4 Parte_1 decine di metri (54,00 metri) di distanza nella corsia di destra e riportava vistose lesioni e Parte_1 rimaneva incosciente per circa un paio di minuti;
12) Vero che a seguito dell'urto il signor NO RE arrestava la propria marcia ben 46,50 metri più avanti così come descritto dai rilievi planimetrici dell'Autorità intervenuta doc. 2 che si rammostra e si disinteressava dello stato di salute del giovane mentre richiedeva l'immediato Pt_1 Parte_2 intervento dell'ambulanza e dei Carabinieri, telefonando al 112 e al 118
14) Vero che nei predetti frangenti, nel tratto stradale ove è avvenuto l'urto tra il motociclo Beta condotto da e l'autoveicolo Volkswagen GO condotto da NO RE, erano presenti dei Parte_1 cartelli che segnavano il limite massimodi velocità di 50 km/h;
15) Vero che a seguito dell'urto, al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti nel sinistro;
16) Vero che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Acqui Terme (AL), i quali redigevano la Relazione di incidente stradale e i rilievi in atti, come da doc. 1 e 2 di parte attrice, che si rammostrano al teste;
pagina 3 di 25 17) Vero che i signori NO RE, , , sentiti in data 14.04.2017 Parte_2 Controparte_6 dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro stradale per cui è causa, rilasciavano le dichiarazioni di cui al doc. 3 di parte attrice, che si rammostrano al teste;
18) Vero che la signora -sentita in data 25.04.2017 dai Carabinieri intervenuti sul luogo del Parte_3 sinistro stradale per cui è causa- rilasciava le dichiarazioni di cui al doc. 3 di parte attrice, che si rammostra alla teste;
19) Vero che in seguito all'incidente per cui vi è giudizio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acqui Terme (AL) contravvenzionavano il convenuto NO RE, contestandogli la violazione degli artt. 141, commi III eVIII,141, commi II e XI, 148, commi X e XVI, 143, comma XII, del Codice della Strada, come da doc. 4 di parte attrice, che si rammostra al teste;
20) Vero che in data 25.04.2017 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di
Acqui Terme (AL) procedevano al ritiro della patente di guida del NO RE;
21) Vero che, in relazione al sinistro stradale per cui è causa, nessuna sanzione veniva elevata nei confronti del Sig. ; Parte_1
22) Vero che prima di essere coinvolto nel sinistro del 14.04.2017 il Sig. praticava Parte_1 l'attività di educazione fisica nell'orario scolastico, suonava la batteria, giocava a bowling con gli amici e andava in montagna a sciare, come da fotografia di cui al doc. 52 che si rammostra al teste;
23) Vero che dopo il sinistro del 14.04.2017 il Sig. declinava ogni richiesta di praticare Parte_1 l'attività di educazione fisica nell'orario scolastico, suonare la batteria e andare in montagna a sciare;
24) Vero che prima di essere coinvolto nel sinistro del 14.04.2017 il signor ha più volte Parte_1 espresso la volontà di entrare nell'Esercito Italiano ed in particolare nell'Accademia Miliare di Modena;
25) Vero che prima di essere coinvolto nel sinistro del 14.04.2017 il Sig. si incontrava Parte_1 abitualmente con amici e conoscenti;
26) Vero che da quando si è verificato il sinistro del 14.04.2017 declinava sempre la Parte_1 richiesta di uscire dalla propria abitazione per unirsi alla sua compagnia di amici, eccetto che per andare a scuola;
27) Vero che dal mese di febbraio 2017, alla data del sinistro del 14.04.2017, e successivamente fino al 2020 quando si è diplomato, il Sig. frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore “Rita Parte_1 Levi Montalcini” sito ad Acqui Terme (AL),indirizzo del corso “Elettronica e automazione”; 28) Vero che a seguito del sinistro del 14.04.2017 il rendimento scolastico del Sig. è Parte_1 grandemente peggiorato;
29) Vero che la signora ha svolto attività lavorativa, come commessa, presso lo studio CP_3 ottico O.T.2 di sito a Acqui Terme(AL), Corso Italia n. 35per Controparte_7 tutto l'anno il 2008 e 2009, per tutto il 2016epresso Controparte_8 tutto l'anno il 2011 e 2012;
[...] 30) Vero che il signor , legale rappresentante della Società M.O. S.r.l., nell'estate del 2017 ha Tes_1 richiesto alla signora la disponibilità per un contratto di lavoro nel settore vendita di CP_3 abbigliamento e barista nel punto vendita di Acqui Terme e la signora ha dichiarato di non CP_3 accettare perché doveva assistere il proprio figlio che si trovava in Ospedale;
31) Vero che il signor rilasciava la dichiarazione di cui al documento 27) di parte attrice che Tes_1 si rammostra al teste;
32) Vero che nei mesi di agosto e settembre del 2018 i signori e , avendo Parte_5 Persona_3 necessità di una cameriera, assumevano come cameriera presso il bar Ballalahsito ad Acqui Terme in via
Giacomo Bove n. 13, la signora ma la stessa era disponibile solo per giorni edorari CP_3 limitati, in quanto riferiva loro di dover assistere il figlio gravemente menomato e che Parte_1 necessitava di assistenza continua;
33) Vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente veniva stipulato il contratto che si rammostra al teste (doc. 54);
34) Vero che il 14.04.2017, la S.P.227, nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro del sinistro per cui è causa, era costeggiata da abitazioni ed edifici, oltre che da campi agricoli (v. fotogrammi doc. 49 che si rammostra);
pagina 4 di 25 35)Vero che il signor NO RE, il 14.04.2017 mentre tentava di effettuare il sorpasso del ciclomotore condotto da era preceduto da un autoveicolo di colore grigio, anch'esso Parte_1 impegnato nella manovra di sorpasso;
36)Vero che nelle predette circostanze NO RE e l'autoveicolo di colore grigio che lo precedeva stavano gareggiando;
37)Vero che il signor NO RE, il 14.04.2017 effettuava il sorpasso del ciclomotore condotto da senza rispettare i limiti di velocità vigenti sulla SP227, quindi ad una velocità pari a circa Parte_1
100 km/h;
38)vero che il 14.04.2017 , circa 60 metri prima di effettuare la manovra di svolta a Parte_1 sinistra sulla SP227 verso la strada che conduce alla cascina “Capalla” azionava l'indicatore di direzione sinistro e si spostava lentamente al centro della carreggiata, poi veniva travolto dall'autoveicolo condotto da NO RE proveniente da tergo, quando aveva già iniziato a svoltare e si trovava già nell'opposta corsia di marcia;
Per la convenuta Controparte_4 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione rigettata: in via principale accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione Pt_1 dell'incidente stradale e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta dagli attori;
in ogni caso, respingere le domande degli attori perché infondate in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum, con loro condanna, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla integrale (o parziale) restituzione della somma di Euro 200.000,00, già versata da in fase stragiudiziale;
Controparte_4 in via subordinata condannare in solido con i Sigg.ri NO, al Controparte_4 risarcimento in favore degli attori della minor somma ritenuta di giustizia, riducendo la quota spettante ai medesimi in proporzione alla percentuale di responsabilità che sarà ascritta all'esito del giudizio al Sig.
, anche in applicazione dell'art. 1227, commi I e/o II e/o dell'art. 2054 c.c., nonché decurtando Pt_1 l'importo di Euro 200.000,00 già corrisposto da in fase stragiudiziale;
Controparte_4 con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese peritali, rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A., come per legge;
in via istruttoria, la Compagnia si oppone all'ammissione delle istanze formulate dagli attori perché palesemente esplorative e comunque irrilevanti ai fini del decidere, nonché per tutte le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
Dichiarare in ogni caso la decadenza degli attori dal diritto di chiedere ed ottenere la sottoposizione del convenuto Sig. NO ad interrogatorio formale.
, inoltre, reitera le proprie istanze istruttorie articolate in atti ed in udienza (da Controparte_4 intendersi qui integralmente riproposte), insistendo per la loro ammissione. Per comodità di lettura si provvede alla loro trascrizione: Si chiede ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore Sig. sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: Vero che il 14.4.2017, verso le ore 17.30, il Sig. stava Parte_1 percorrendo la SP227 in Terzo (AL), con direzione Terzo-Levata, a bordo del motociclo tg X6ZNLN; Vero che il Sig. stava circolando al centro della propria semicarreggiata, alla sinistra di un Parte_1 altro motociclo, tg X7JXDH, condotto da;
Vero che nelle stesse circostanze di luogo e Parte_2 tempo descritte al capitolo 1, alle spalle del Sig. si trovava la vettura tg DB654XR, Parte_1 condotta dal Sig. RE NO, il quale stava circolando nella medesima direzione (Terzo-Levata), mantenendosi all'interno della corsia di marcia di sua competenza (ovvero quella di destra); Vero che il 14.4.2017, le due semicarreggiate che compongono la SP227 nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro del sinistro per cui è causa, erano separate da una linea longitudinale tratteggiata (v. fotografie pagg. 2 e 3 comparsa, nonché schizzo ricostruttivo di pag. 6 comparsa che si rammostrano); Vero che il 14.4.2017, sulla SP227, nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro cartelli stradali che vietassero l'esecuzione di manovre di sorpasso ai conducenti che circolavano sulla semicarreggiata con direzione Terzo-Levata (v. fotografie pagg. 2 e 3 comparsa che si rammostrano); Vero che il 14.4.2017, la SP227, nei pressi dell'incrocio con la strada interpoderale teatro del sinistro per cui è causa, era costeggiata da campi agricoli (v. fotografia pag. 2 comparsa che si rammostra); Vero che le pagina 5 di 25 fotografie prodotte sub doc. 11 (che si rammostrano) riproducono lo stato dei luoghi del sinistro in modo analogo a quello presente il 14.4.2017; Vero che il 14.4.2017, ad una distanza di circa 50-60 metri dall'incrocio tra la SP227 e la Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla , il Sig. Controparte_9
NO attivava il segnalatore di direzione sinistro ed iniziava la manovra di sorpasso del Sig. ; Pt_1
Vero che quando il Sig. NO iniziava la manovra di sorpasso descritta al capitolo 8, nessun veicolo stava sopraggiungendo dal senso di - Terzo;
Vero che il Sig. NO effettuava la manovra descritta al capitolo 8 nel rispetto dei limiti di velocità vigenti sulla SP227, quindi ad una velocità pari a circa 45 km/h;
Vero che qualche metro prima della Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla , Controparte_9 quando il Sig. NO stava per completare la manovra di soprasso del Sig. , quest'ultimo deviava
Pt_1 improvvisamente la sua traiettoria e si spostava repentinamente verso sinistra, invadendo la corsia di senso opposto percorsa dal Sig. NO;
Vero che il Sig. attivava l'indicatore di direzione sinistro dopo
Pt_1 aver iniziato la manovra di svolta a sinistra e comunque dopo che il Sig. NO aveva iniziato la manovra di sorpasso ed occupato la corsia di marcia opposta (direzione Levata-Terzo); Vero che il Sig.
Pt_1 effettuata la svolta a sinistra senza fermarsi al centro della carreggiata;
Vero che il Sig. ,
Pt_1 nell'effettuare la svolta a sinistra, teneva una direzione diagonale -Levata (quindi non perpendicolare ad esso); Vero che il Sig. iniziava la manovra di svolta a sinistra dal centro della propria
Pt_1 semicarreggiata (ovverosia quella con direzione Terzo-Levata); Vero che il Sig. effettuava la
Pt_1 manovra di svolta a sinistra in anticipo, come se volesse accedere alla Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla dal senso di marcia opposto (ovvero accedendo dalla semicarreggiata più Controparte_9 vicina alla posizione in cui si trovava;
v. immagine inserita a pag. 6 della comparsa); Vero che a seguito dell'improvvisa sterzata del Sig. , l'urto diveniva inevitabile per il Sig. NO;
Vero che l'urto tra
Pt_1
i due veicoli si verificava nella corsia di marcia della SP227 con direzione Levata-Terzo, a circa 1,10 m dalla linea di mezzeria, nonché a ridosso dell'immaginario prolungamento del margine sinistro della carreggiata della Strada Interpoderale ghiaiata che conduce alla (per chi vi accede dalla Controparte_9
Strada Provinciale); Vero che l'urto si verificava tra il fianco anteriore-sinistro del motociclo ed il fianco anteriore-destro della vettura;
Vero che quando si verifica l'urto tra la vettura ed il motociclo, quest'ultimo si trovava parzialmente nella corsia di marcia Levata-Terzo.
Si indicano quali testimoni: , residente in [...]; Controparte_6
, residente in Castellazzo Bormida (AL), Via Madre Teresa di Calcutta n. 142. Parte_3
Si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova del contrario, con i testi sopra indicati, nonché sottoponendo i capitoli sopra articolati ai testi degli attori.
Si chiede di disporre la rinnovazione della consulenza di tipo cinematico, affinché si possa correttamente ricostruire, nel contraddittorio tra le parti, la dinamica dell'incidente, nonché: 1) lo stato dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente, nell'ambito del quale dovrà altresì essere verificato se, all'epoca dei fatti (14.4.2017): fossero assenti sulla corsia percorsa dai veicoli coinvolti nell'incidente (direzione Terzo- Levata), cartelli stradali tesi a interpoderale;
tale strada interpoderale fosse concretamente visibile per il
Sig. NO;
in relazione alla segnaletica orizzontale e verticale presente sulla SP227 nel luogo ove è avvenuto l'incidente, fosse possibile compiere la manovra di sorpasso;
se la SP227, sul luogo ove è avvenuto l'incidente, fosse costeggiata da campi agricoli;
2) l'esatto punto in cui sarebbe avvenuto l'urto (sia sulla carreggiata, che sui veicoli); 3) il punto in cui il motoveicolo ha iniziato la manovra di svolta a sinistra ed il punto in cui ha cambiato corsia;
4) la più probabile traiettoria tenuta dal motoveicolo durante la svolta (perpendicolare rispetto al senso di marcia tenuto dalle vetture, oppure diagonale); 5) il tempo intercorso tra l'inizio della svolta da parte del motociclo e l'urto; 6) la possibilità per il Sig. di
Pt_1 percepire la manovra di sorpasso che stava subendo (ciò anche alla luce dello stato dei luoghi, nonché delle condizioni di tempo e delle condizioni meteo presenti al momento dell'incidente); 7) la possibilità per il Sig. NO, alla luce della manovra compiuta dal Sig. , di evitare l'urto con quest'ultimo; 8) la
Pt_1 conformità del motoveicolo condotto dal Sig. alle norme sulla circolazione stradale (v. stato di
Pt_1 usura degli pneumatici, installazione di eventuali optional non omologati, …); 9) l'esatta quota di colpa addebitabile al Sig. in forza delle circostanze dedotte ed accertate.
Pt_1
pagina 6 di 25 Si chiede di autorizzare il nominando CTU a raccogliere gli elementi probatori utili alla sua indagine, anche attraverso la raccolta dei rilievi fotografici (a colori) già versati in atti o scattati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Si chiede di disporre la rinnovazione della consulenza medico-legale espletata sulla Sig.ra CP_3
In subordine, si chiede di disporre la convocazione a chiarimenti dei periti dinamico ricostruttivo e medico- legale (Dott. ), o di disporre una integrazione delle predette perizie espletate. Persona_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 22.06.2020 i signori , , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 convenivano la NO RE e CP_3 Controparte_4 [...]
, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti CP_5 subiti in conseguenza di un grave sinistro stradale che ha coinvolto direttamente il minore, allora sedicenne
; Parte_1
2. la si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_4
depositata il 26.11.2020;
3. alla prima udienza del 16.12.2020 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti NO RE e ed il Giudice, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non era stata svolta Controparte_5 nei confronti di tutte le parti del giudizio, assegnava alle parti termine per dar corso alla negoziazione assistita e fissava nuova udienza il 16.02.2021, che veniva rinviata al 27.04.2021 preso atto che era in corso la procedura di negoziazione assistita;
4. all'udienza del 27.04.2021 veniva depositato il verbale di mancato accordo di negoziazione assistita e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
5. depositate le memorie, all'udienza del 16.11.2021 le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e la comunicava che intendeva promuovere Controparte_4
querela di falso nei confronti dei Carabinieri della Caserma di Acqui Terme (AL) in merito al verbale dai medesimi redatto per il sinistro e prodotto da parte attrice sub doc. 1;
6. con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice Istruttore, considerato che alcun travisamento del fatto e dei luoghi potesse imputarsi ai militari giunti sul luogo del sinistro e considerata l'irrilevanza del fatto che la strada luogo del sinistro fosse o meno fiancheggiata da case ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non autorizzava la presentazione della querela di falso proposta dalla Compagnia convenuta e lette le istanze istruttorie delle parti, al fine di licenziare C.T.U. cinematica per costruire l'esatta dinamica del sinistro, ordinava l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del convenuto NO RE, oltre al fascicolo del Pubblico Ministero e ordinava altresì l'esibizione della relazione dell'incidente stradale con fascicolo fotografico a colori al
Comando dei Carabinieri di Acqui Terme;
pagina 7 di 25 7. all'udienza del 07.12.2021 il Giudice nominava quale C.T.U. cinematico l'Ing. , al fine Persona_5 di ricostruire la dinamica del sinistro, la responsabilità delle persone coinvolte e il limite di velocità vigente nel tratto stradale, ammetteva C.T.U. medico-legale sulla persona di e C.T.U. medico- Parte_1 psichiatrica sulla persona di fissando per il giuramento l'udienza del 21.12.2021; CP_3
8. a tale udienza prestavano il giuramento i C.T.U. Ing. per la C.T.U. cinematica e la Persona_5
Dott.sa per la C.T.U. medico-legale; Persona_6
9. con ordinanza depositata il 22.12.2021 il Giudice, ritenuta l'opportunità di escutere i testimoni oculari prima dell'inizio della perizia cinematica, ammetteva parte dei capitoli di prova di cui alle memorie istruttorie delle parti, fissando per l'escussione dei testi e l'interpello dell'attore e del convenuto contumace
NO RE l'udienza del 26.01.2022;
10. con ordinanza del 20.01.2022 il Giudice rinviava d'ufficio l'udienza del 26.01.2022 al 10.02.2022 per i medesimi incombenti;
11. all'udienza del 10.02.2022 il Giudice procedeva all'interrogatorio formale di e Parte_1 all'escussione dei testi Sig.ra , dei Carabinieri e , Sig.ra Parte_3 Controparte_10 CP_11
e Sig. ; preso atto che il convenuto contumace NO RE non Controparte_6 Parte_2
si era presentato nonostante formale invito a comparire, il Giudice Istruttore disponeva la rinnovazione della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al convenuto NO RE entro il
01.03.2022, fissando all'uopo l'udienza del 19.07.2022;
12. nel frattempo, con ordinanza del 12.02.2022, il Giudice Istruttore disponeva C.T.U. medico-psichiatra sulla persona dell'attrice nominando quale C.T.U. il Dottor il quale CP_3 Persona_4 accettava l'incarico all'udienza del 10.03.2022;
13. in data 12.04.2022 e in data 10.05.2022 venivano depositate le relazioni della C.T.U. medico-legale della Dott.sa e cinematica dell'Ing. ; Persona_6 Persona_5
14. in data 05.07.2022 veniva depositata la relazione di C.T.U. medico-psichiatrica del Dott. Per_4
[...]
15. all'udienza del 19.07.2022 il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello al convenuto contumace NO RE prendeva atto della sua mancata comparizione ex art. 232 c.p.c. e si riservava;
16. con ordinanza del 20.07.2022 il Giudice Istruttore formulava, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., che prevedeva la corresponsione da parte dei convenuti:
• all'attore di € 492.592,00 a titolo di danno biologico e rimborso spese mediche Parte_1 sostenute;
pagina 8 di 25 • all'attrice di € 36.703,00 a titolo di danno biologico, € 851,00 a titolo di rimborso delle CP_3 spese mediche sostenute ed € 76.704,00 a titolo di danno non patrimoniale parentale;
• di € 76.704,00 a a titolo di danno da compromissione del rapporto parentale;
Controparte_1
• di € 61.194,00 a a titolo di danno da compromissione del rapporto parentale;
Controparte_2
• di € 20.173,00, oltre accessori di legge, a titolo di concorso spese legali;
• oltre al rimborso di quanto sostenuto dagli attori a titolo di spese per C.T.P. e C.T.U.;
17. in data 30.09.2022 gli attori , e si costituivano a Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 mezzo di nuovi procuratori in sostituzione del difensore iniziale;
18. all'udienza del 25.10.2022 l'attrice dichiarava di aderire alla proposta conciliativa CP_3
formulata dal Giudice;
mentre gli altri attori rifiutavano la proposta del Giudice;
19. preso atto di quanto sopra, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 25.10.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 28.11.2023;
20. a tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10.01.2024.
§
Le domande degli attori sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.
La fattispecie in esame rientra nell'ampia tematica della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli su strada.
Con un unico atto di citazione tutti gli attori, legati dal vincolo familiare, - ma già al momento dell'evento probabilmente componenti di un unico stato di famiglia (cfr. doc. 24 attoreo) soltanto Pt_1
(coinvolto nel sinistro stradale), (padre di ) e
[...] Controparte_1 Parte_1
(madre di ) – hanno domandato di accertare la piena CP_3 Parte_1
responsabilità aquiliana di NO RE, in qualità di conducente della vettura Volkswagen GO, targata
DB 654XR, nella causazione del sinistro avvenuto il 14 aprile 2017 (alle ore 17:30 circa quando il sedicenne , alla guida del ciclomotore Beta targato X6ZNLN di proprietà della madre Parte_1
stava percorrendo la S.P. 227, nel Comune di Terzo AL, Regione Domini), venendo questi CP_3 violentemente travolto dall'autoveicolo guidato da NO RE (di cui Controparte_5
risultava col primo comproprietario, assicurato per la R.C.A. con – polizza n. Controparte_4
325090685151) e conseguentemente di condannare, in solido tra loro, i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) per , per il danno non patrimoniale nella Parte_1 somma di € 1.027.321,25 o di quella da liquidarsi in via equitativa e per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.505.769,87 di cui € 705.769,87 per spese mediche sostenute e da sostenere pagina 9 di 25 in futuro, o nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata (detraendo € 200.000,00, già corrisposti dalla Compagnia assicurativa;
2) per per il danno non patrimoniale la somma CP_3 di € 363.968,00 o di quella da liquidarsi in via equitativa e per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 941,00 per spese mediche o nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata;
3) per per il danno non patrimoniale la somma di € 331.920,00 o di quella da liquidarsi in via Controparte_1
equitativa e per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 1.756,60, o nella diversa anche maggiore somma che verrà determinata;
4) per per il danno non patrimoniale la somma di Controparte_2
€ 144.130,00 o di quella da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva la sola compagnia assicurativa, opponendo “l'esistenza di una responsabilità esclusiva dell'attore”, poiché “il Sig. ha tenuto una condotta contraria a quanto prescritto dall'art. 154 del Pt_1
Codice della Strada” (pagg. 10-12 comparsa di costituzione e risposta), e comunque “l'esistenza di un concorso assolutamente maggioritario del Sig. . Di talché, la pretesa degli attori dovrà comunque Pt_1
essere ridotta della percentuale di colpa ascrivibile al centauro, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in applicazione dell'art. 1227, commi I e/o II e/o dell'art. 2054 c.c.” (pag. 22 comparsa di costituzione e risposta), ed in ogni caso contestando la prova e l'entità dei danni lamentati.
Il giudizio, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 cpc sempre ad opera del difensore iniziale di tutti gli attori, è stato istruito anche con la nomina di CTU cinematica (dr. Ing. ), Persona_5
di CTU medico legale sulla persona di e di CTU medico-psichiatrica sulla persona di Parte_1
(collegio peritale composto da CTU Dr. e CTU medico-legale dr.ssa CP_3 Persona_4
. Persona_6
In particolare nella sua relazione finale il CTU medico-legale così rispondeva: “si riconosce la congruità delle spese sanitarie per un ammontare totale di € 3641. … In seguito all'incidente stradale del 14.04.17 il sig. riportava una frattura disco-legamentosa C4-C5 con anterolistesi di C4 su C5 e Parte_1
contusione midollare, una frattura bifocale scomposta diafisi del perone sx e malleolo tibiale mediale sx,
piccola lesione traumatica subcapsulare epatica, aree contusive polo inferiore splenico e rene sx, modico infarcimento retroperitoneale senza sanguinamenti attivi. Le lesioni sono in compatibilità eziologica con l'incidente di cui è causa. - E' possibile quantificare un periodo di inabilità temporanea totale di giorni
147, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 120 ed un periodo di inabilità parziale al 50% di altri 90 gg. - Residuano postumi permanenti. Lo stato dei postumi è stabilizzato e rappresenta un danno biologico (o danno da permanente generica) complessivo quantificabile nella misura del 47%.”
(pagg. 14-17).
Quanto alla perizia sulla persona di il CTU dott. Professore Associato di CP_3 Persona_4
Psicopatologia Forense presso l'Università di Genova, così concludeva: “Alla luce dell'evoluzione pagina 10 di 25 sintomatologica e dei dati documentali, il pregiudizio complessivo è così quantificabile: - inabilità parziale al 25% 60 giorni - inabilità parziale al 10% 120 giorni
Per quanto concerne i postumi permanenti, essi sono rappresentati da un disturbo dell'adattamento cronico con ansia in situazione non grave né complicata. Tali postumi sono apprezzabili obiettivamente.
Alla luce del quadro clinico e sulla base dei comuni barèmes di valutazione del danno alla persona (Linee
Guida SIMLA, 2016), si ritiene aderente alla realtà medicolegale valutare il danno biologico permanente nella misura del 6% (sei-percento)” (pagg. 17-18).
Quanto alla perizia cinematica il CTU così ha concluso: “Se prendiamo il valore dei 44 m circa dal punto d'urto alla posizione terminale di quiete possiamo calcolare la velocità che aveva la GO in tale momento:
√ ( 2 x f x g x S) = 24,8 m/s = 90 Km/h circa … Sulla base delle considerazioni fatte e della analisi delle testimonianze possiamo così riassumere la dinamica del sinistro. Tutti i veicoli convolti nel sinistro procedono sulla SP 227 con direzione dal Comune di Terzo verso Melazzo. Il conducente della moto sta percorrendo la SP 227 quando giunto in corrispondenza dell'incrocio con la Strada Parte_1
Capalla decide di effettuare una svolta a sinistra per prendere tale via. Mentre sta effettuando la svolta, ed ha già impegnato la corsia di marcia opposta, sopraggiunge da tergo la GO condotta dal NO RE
che sta sorpassando i veicoli che procedono in direzione di Melazzo, in questo frangente colpisce la moto,
ed il suo conducente, terminando la propria corsa, insieme alla moto, circa 45 m più avanti sul margine destro della strada.” (pagg. 24 ss.).
Come noto, il concorso di colpa è disciplinato dall'art. 1227 c.c., il quale al 1° co. contempla l'ipotesi in cui il creditore abbia contribuito con la propria condotta alla produzione dell'evento dannoso: in tal caso,
l'ammontare del risarcimento dovrà essere diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il 2° co., invece, prevede l'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato determinato esclusivamente dalla condotta del debitore, ma talune conseguenze pregiudizievoli avrebbero potuto essere evitate se il creditore fosse stato diligente. L'art. 1227 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale, può trovare applicazione anche in sede di illecito aquiliano, per effetto dell'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 2056 c.c.. In quest'ultimo contesto, la vittima del sinistro che intenda ottenere il risarcimento del danno subito, ha l'onere di provare il fatto illecito, e cioè l'evento dannoso, l'elemento soggettivo, vale a dire la colpa o il dolo del danneggiante al quale viene imputato l'occorso, nonché
l'elemento oggettivo, costituito dal nesso causale tra la condotta del danneggiante ed il danno di cui si domanda il ristoro. In capo al danneggiante ritenuto responsabile del sinistro - così come in capo agli altri soggetti eventualmente obbligati con lui in via solidale - che invochi il concorso del fatto colposo del danneggiato, invece, grava l'onere di sollevare la relativa eccezione e di dimostrare i fatti su cui questa si fonda. E ciò in applicazione della regola fondamentale che informa il processo civile, sancita dall'art. 2697
pagina 11 di 25 c.c., secondo cui chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
mentre chi eccepisce l'inesistenza di tali fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che,
affinché la condotta del danneggiato integri la fattispecie di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove nel caso in cui il fatto dannoso sia eziologicamente imputabile esclusivamente al danneggiante, ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo (ex multis Cass. n. 1295/17). Il fatto colposo del danneggiato è
idoneo a rendere quest'ultimo corresponsabile con l'autore della condotta danneggiante solo se si inserisce nella serie causale da cui discende l'evento dannoso. Talchè “Naturalmente non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con una condotta colposa omissiva, pur rimanendo sempre necessario distinguere la condotta colposa eziologicamente incidente, dalla condotta che, a prescindere dall'elemento soggettivo che la pervade, non si inserisce nella serie causale” (App. Milano 01-02-2024 n. 291).
Dall'ampia istruttoria svolta nel giudizio (ossia dall'esame della documentazione allegata, dall'esame dei numerosi testi, dalla CTU cinematica, non ultimo dall'interrogatorio formale non avvenuto per non essersi presentato il convenuto RE GO) emerge come più probabile che non l'esclusiva responsabilità di RE GO per il grave incidente avvenuto, avendolo causato per grave negligenza, imprudenza ed imperizia, in violazione degli artt. 141 CdS - su di un tratto di strada in cui il limite di velocità era pari a 50 Km/h mentre il suo autoveicolo lo percorreva alla velocità di 90 Km/h – e
148 CdS – in quanto effettuava un sorpasso, subito dopo che uno dei veicoli che lo precedeva aveva iniziato una manovra analoga -, eseguendo pertanto una manovra di sorpasso ad alta velocità e senza avere la necessaria visuale libera, provocando la collisione con il motoveicolo marca Beta tg X6ZNLN
condotto da , il quale aveva iniziato prudentemente la manovra di svolta a sinistra, Parte_1 probabilmente anche inserendo l'indicatore di direzione (come risulta dalle testimonianze).
Questo Tribunale condivide l'impostazione della Suprema Corte secondo cui “il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito. Diversamente opinando, si giungerebbe ad attrarre la responsabilità (non a caso qualificata, nella sentenza del 2014, come autoresponsabilità) nell'orbita della sanzione per violazione di norme giuridiche o di norme prudenziali, ovvero della sanzione di una condotta per la sua natura intrinseca, prescindendone però dagli effetti” (Cass. n. 1295/17).
Invero nel caso in esame, il sinistro si è verificato con una dinamica tale per cui la responsabilità causativa pagina 12 di 25 dello stesso è da attribuirsi del tutto al conducente RE GO che, di fatto “perdendo” il pieno e diligente controllo del proprio autoveicolo, sia per l'alta velocità che per la compromessa visuale (così divenendo pure quasi superflua la dissertazione dell'inserimento dell'indicatore di direzione da parte di
), ha così determinato le macrolesioni a , al cui soggetto danneggiato non Parte_1 Parte_1
potrà essere perciò attribuita alcuna responsabilità.
Può dunque ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di RE GO nell'evento avvenuto.
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In conseguenza di ciò occorre innanzitutto esaminare le domande risarcitorie di Pt_1
, per il quale la difesa ha domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali e dei
[...]
danni patrimoniali.
Va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali -
ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto venga computato due (o più) volte sulla base di diverse,
meramente formali, denominazioni (Cass. n. 1361/14). Una volta individuate le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio (cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe), l'indagine è volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, ossia quelle che non sono immancabili ma che si sono verificate nel caso specifico: mentre le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme, le seconde richiedono l'applicazione di un criterio ad hoc scevro da automatismi (Cass. n. 16788/15). Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato
(in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, spetta al danneggiato far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche e peculiari circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari e che, conseguentemente, siano tali da giustificare la personalizzazione dello stesso. Come recentemente chiarito, infatti, la pagina 13 di 25 “personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario,
alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere sulla base delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito, e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale,
bensì alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona” (Cass. n. 21939/2017).
Occorre innanzitutto premettere che nella specie andranno applicate le Tabelle milanesi, ora aggiornate nel 2024. Infatti, al riguardo, come statuito dalla Cassazione “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01). Nel caso di specie,
senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come
è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.” (Cass., Sez. 3, Pres. AMENDOLA, Rel. VALLE, Ord. 19/12/2019 n. 337709).
In applicazione di quanto indicato dal CTU medico-legale, del cui contenuto peritale questo Giudice deve prendere atto risultando la perizia svolta in modo rigoroso ed avendo il CTU preso posizione sulle osservazioni dei CCTTPP, non ritenendo nella specie doversi applicare la personalizzazione massima che non risulta provata, risulta quanto segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni
Percentuale di invalidità permanente 47% Punto danno biologico € 7.043,03 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.521,52 Punto danno non patrimoniale € 10.564,55 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 147
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 306.196,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 459.294,00 Invalidità temporanea totale € 16.905,00 pagina 14 di 25 Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 Totale danno biologico temporaneo € 32.430,00 Spese mediche € 3.641,00
Totale generale: € 495.365,00
Nella specie si ritiene dunque di poter accogliere la domanda conclusivamente pari alla somma di €
495.365,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, detratto quanto già
percepito.
Tanto chiarito, ritiene questo giudicante che la liquidazione indicata dal CTU, che ha inteso operare una personalizzazione della sola componente relativa alla sofferenza interiore patita da , in Parte_1 conseguenza del sinistro subito, sia pienamente condivisibile risultando provato il contestuale grado di sofferenza patita dal giovane.
Per quanto poi riguarda la domanda dei danni inerenti la perdita di capacità lavorativa quale lucro cessante, può ben essere richiamato il contenuto dell'ordinanza del Giudice (precedente) nella parte in cui ha così già ampiamente ben motivato: “B) Danno da perdita della capacità lavorativa generica -ritenuto che il danno da perdita della capacità lavorativa generica sia già ricompreso nella liquidazione del danno biologico;
C) Danno da perdita della capacità lavorativa specifica -con riferimento al lamentato danno da perdita della capacità lavorativa specifica si osserva come, nel caso de quo, l'attore, studente liceale all'epoca dell'incidente, abbia portato a termine gli studi superiori ed oggi stia frequentando corso universitario nel ramo dell'informatica (“Studente al momento del sinistro;
attualmente studente universitario di informatica”, tanto si legge a pag. 1 della CTU); ritenuta applicabile alla fattispecie in esame Cass. n. 16541 del 28/09/2012 per cui: “Si deve, invero, ribadire che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni,
che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass., 29 aprile 2006, n. 10031). In
altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura di tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità
ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è pagina 15 di 25 risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass., 29 gennaio 2010, n.
2062; 23 gennaio 2006, n. 1230; Cass. 27.7.2001, n. 10289). d) Danno da lucro cessante da perdita di chance Quanto poi al rilievo secondo cui l'illecito avrebbe determinato altresì un diverso danno da lucro cessante da perdita di chance (dal momento che, nella specie, si sarebbe potuto almeno presumere che potesse entrare a far parte dell'esercito italiano e, dopo anni, magari conseguire delle Pt_1 promozioni/scatti di carriera), deve ribadirsi come NON "possa attribuirsi valore - probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici" (Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2005, n. 23079, Rv.
584919-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2006, n. 24211, Rv. 593549-01; Cass. Sez. Lav., sent. 5
febbraio 2014, n. n. 2632, Rv. 629841-01), o meglio congetturali, e ciò in quanto la prova presuntiva "è
una deduzione logica", che, come tale, "si deve fondare su fatti certi" e "si deve dedurre da questi sulla base di massime d'esperienza o dell'id quod plerumque accidit", mentre la congettura, invece, "è una mera supposizione", che "si fonda su fatti incerti" e "viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2019, n. 17421, Rv. 654353-01). Diverso sarebbe stato il caso in cui avesse già fatto parte dell'esercito italiano oppure fosse stato già iscritto alle selezioni per Pt_1 accedere a tale carriera al tempo dell'incidente (in quanto in quel caso la presunzione si sarebbe basata almeno su un fatto certo).”” (ordinanza 20.7.2022).
Talchè, non essendo risultata una concreta proiezione di perdita reddituale/lavorativa conseguente all'evento, anche in considerazione del percorso di studi (facoltà di informatica) poi intrapreso da
, la domanda andrà rigettata. Parte_1
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Occorre poi esaminare le domande risarcitorie di , mamma di e CP_3 Parte_1
convivente nel nucleo familiare, per la quale la difesa ha anche in tal caso domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali (sia diretti in conseguenza dell'evento che come danno parentale da macrolesione) e dei danni patrimoniali.
Invero, “Come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale vede contrapposte due esigenze: da un lato quella di garantire un ristoro integrale dei soggetti lesi, dall'altro quella di evitare la duplicazione di forme risarcitorie o la locupletazione da parte del danneggiato. In questa difficile opera di bilanciamento, si colloca la tematica del danno patito dai prossimi congiunti del macroleso, in ragione delle conseguenze negative che l'illecito altrui ha prodotto direttamente nella propria sfera giuridica. Conseguenze negative che, per poter assumere rilievo giuridico, devono essere serie e concrete e costituire conseguenza immediata e diretta dell'altrui comportamento. La Suprema Corte è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di un errore medico o di un sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare pagina 16 di 25 immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine: danno di cui deve ovviamente essere data prova -
anche presuntiva -, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo (v. in tal senso tra le molte C. n.
2228/2012, C. 2788/2019, C. Ord. n. 11212/2019)." (App. Milano 01-02-2024 n. 291).
Per quanto attiene al danno proprio conseguente all'evento, il Giudice ha ritenuto opportuno disporre una
CTU sulla persona dell'attrice . Nella sua relazione il CTU Dr. CP_3 Persona_4 ha così scritto: “La Sig.ra evidenzia manifestazioni ansiose stress-reattive in soggetto con profilo CP_3 di personalità caratterizzato da tratti del cluster B (istrionico). La componente disadattativa trova quale fattore psicolesivo preponderante lo stress correlato ai postumi del figlio, a cui la p. è legata in modo ambivalente e su cui proietta le proprie istanze realizzative. E' possibile dunque sostenere che, in seguito ai fatti per i quali è causa, la donna abbia strutturato un disturbo dell'adattamento con ansia che si è
cronicizzato nel tempo. Nel caso in esame sono infatti verificabili tutti i criteri diagnostici specifici previsti nella nosografia in uso (DSM-5, 20131). Sulla base della documentazione disponibile, si ritengono correlati al trauma psichico complessivi giorni 180 (centottanta) prima della stabilizzazione permanente del quadro clinico. E' noto e definito in Letteratura infatti che la fase di acuzie di un disturbo dell'adattamento ha la durata di 6 mesi. Alla luce dell'evoluzione sintomatologica e dei dati documentali, il pregiudizio complessivo è così quantificabile: - inabilità parziale al 25% 60 giorni - inabilità parziale al
10% 120 giorni Per quanto concerne i postumi permanenti, essi sono rappresentati da un disturbo dell'adattamento cronico con ansia in situazione non grave né complicata. Tali postumi sono apprezzabili obiettivamente. Alla luce del quadro clinico e sulla base dei comuni barèmes di valutazione del danno alla persona (Linee Guida SIMLA, 2016), si ritiene aderente alla realtà medicolegale valutare il danno biologico permanente nella misura del 6% (sei-percento) della totale validità della p.. Lo stato psicofisico attualmente apprezzabile non è suscettibile di ulteriore significativo miglioramento clinico né di peggioramento. Le spese mediche documentate sub produzione n. 28 di parte attorea e relative alle prestazioni neurologiche fornite presso la Struttura privata accreditata SSN Villa Igea sono congrue ed il loro computo assomma ad euro 851. I postumi incidono in misura pari al danno biologico permanente sulle attività non lavorative della p..” (pagg. 17-18). In replica alle osservazioni del CTP dell'attrice periziata ha così preso posizione il CTU: “Preliminarmente si precisa che le citate linee guida della SIMLA prevedono due fasce: disturbo dell'adattamento non complicato dal 6 al 10%; disturbo dell'adattamento complicato da 11 a 15%. Nel caso in discussione non si tratta di forma complicata, come condiviso anche dal Collega che la valuta il 10%. La scelta di preferire il minimo tabellare rispecchia la realtà clinica del caso: i citati indicatori di gravità infatti hanno un significato differente. L'adeguatezza lesiva dell'evento non rileva in punto intensità delle manifestazioni cliniche del quadro, dal momento che attualmente la donna ha una quotidianità indipendente dal figlio. Proprio il percorso psicoterapeutico svolto ha poi consentito il miglioramento del quadro e la cronicizzazione di un quantum residuale. Quanto emerso in pagina 17 di 25 corso di o.p. testimonia la correttezza valutativa del 6%, in quanto non si sono apprezzati sintomi pervasivi e le risultanze psicometriche hanno escluso sindromi cliniche gravi;
il livello della scala Ansia trova quale concausa la struttura di personalità della donna e, dunque, una condizione indipendente dall'evento lesivo.” (pag. 20). Ed in replica alle osservazioni del CTP della compagnia assicurativa ha così preso posizione il CTU: “La storia anamnestica della p. è stata attentamente valutata in corso di o.p., così come la documentazione presente in atti. I dati obiettivi rilevati ed i riscontri psicometrici hanno escluso la presenza di gravi patologie della personalità, mentre sono emersi indicatori cognitivo-emotivi disadattivi
(polarizzazione ideica verso il figlio, ansia specifica, vissuti rivendicativi) verso il figlio e le sue menomazioni. Proprio il fatto che, comunque, la donna non abbia significative menomazioni socio-
lavorative ha giustificato la quantificazione al minimo del range valutativo.” (pag. 21).
In applicazione di quanto indicato dal CTU medico-legale, del cui contenuto peritale questo Giudice deve prendere atto risultando la perizia svolta in modo rigoroso ed avendo il CTU preso posizione sulle osservazioni dei CCTTPP, non ritenendo nella specie doversi applicare la personalizzazione massima che non risulta provata, risulta quanto segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 10% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 8.793,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.992,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 15.389,00
Invalidità temporanea parziale al 10% € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.105,00
Spese mediche € 851,00
Totale generale: € 14.948,00
Nella specie si ritiene dunque di poter accogliere la domanda conclusivamente pari alla somma di €
14.948,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Con riferimento poi al richiesto danno parentale da macrolesione s'impongono invece le seguenti considerazioni. Come noto, in numerosi arresti la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha riconosciuto il risarcimento del pregiudizio subito a causa della perdita del rapporto parentale solo in seguito all'evento del decesso del congiunto. Tuttavia, di recente, l'indirizzo giurisprudenziale dominante ha pagina 18 di 25 esteso la fattispecie anche ad altri eventi. La fonte dell'obbligazione risarcitoria è proprio la menomazione di quel rapporto parentale, che può verificarsi infatti sia in seguito all'evento più grave che colpisce il congiunto (ossia nel caso di morte) che a causa di una grave lesione all'integrità psicofisica occorsa a quest'ultimo provocando una compromissione permanente per il normale svolgimento delle sue attività
quotidiane. In seguito ad illecito colposo (un infortunio sul lavoro, un sinistro stradale) i familiari del danneggiato hanno pertanto diritto di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale dall'autore del fatto lesivo in quanto tale situazione determina un inevitabile sconvolgimento delle ordinarie attività svolte da quell'individuo. Invero la Suprema Corte ha assegnato rilievo autonomo alle voci di danno per perdita di rapporto parentale, come danno non patrimoniale risarcibile iure proprio e derivante dall'illecito come effetto naturale di quest'ultimo, non come semplice danno riflesso inferto ai parenti della "vittima primaria".
Il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, ai congiunti della vittima di un sinistro stradale la quale, in ragione di esso, aveva riportato gravissime lesioni personali, poi tradotte in postumi permanenti (danni permanenti agli arti inferiori, che gli impedivano una deambulazione autonoma senza l'utilizzo di stampelle canadesi o altri supporti, vistosi esiti cicatriziali, problemi di decubito, disturbo post traumatico da stress a carattere cronico) può dunque essere censurato: "Ugualmente, e con ancor più
censurabile superficialità e noncuranza, ha errato la corte d'appello laddove ha escluso che la figlia del ricorrente, diciannovenne all'epoca dei fatti e convivente con la famiglia di origine, possa aver patito alcun pregiudizio non patrimoniale solo "perché incinta all'epoca dei fatti". In primo luogo, la sentenza non fa corretta applicazione, anche in questo caso, dei principi sopra indicati, che indicano una presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti, tanto più se, come in questo caso, conviventi. Le considerazioni della corte d'appello secondo le quali poi la ragazza, in quanto proiettata verso la sua futura esperienza di madre, non avrebbe sofferto più di tanto per il fatto dannoso, destinato invece necessariamente a proiettare la sua ombra sia sull'evento della nascita che sulla successiva organizzazione della vita familiare,
cambiando il modo di vita, la distribuzione dei compiti, le attività della sua famiglia d'origine, e da offuscare la gioia e la condivisione familiare per il bambino in arrivo, appaiono totalmente inconsapevoli delle ripercussioni della mancanza del supporto di un genitore attivo (e probabilmente, della mancanza del supporto di entrambi i genitori, atteso che la madre sarà stata in gran parte assorbita dalla necessità di prestare assistenza al marito), sul quale la ragazza sapeva di poter contare proprio in ragione della convivenza, nel difficile momento della nascita, così giovane, del primo figlio" (Cass., Sez. III, 17 maggio
2023, n. 13540). Pertanto in tale caso così deciso dai Supremi Giudici, il diritto al risarcimento del danno in capo alla ricorrente si configurava come voce autonoma, in quanto l'evento principale ha causato un mutamento delle ordinarie condizioni di vita non solo della vittima del sinistro ma anche della figlia,
precludendo a quest'ultima il diritto di conservare intatto il rapporto parentale che si basa sulla collaborazione, sostegno e reciproca assistenza di tutti i membri della famiglia, sia nei rapporti esterni che pagina 19 di 25 nell'ambito delle mansioni domestiche.
Ed ancora, in un'altra decisione: “deve ribadirsi, infatti, che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass.
24/04/2019, n. 11212, ex multis)” (Cass., Sez. III, ord. 14 febbraio 2023 n. 4571).
Va dunque osservato che, nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, il giudice è chiamato a valutare lo specifico rapporto parentale perduto o grandemente leso, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (ed anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Ai fini dell'attribuzione dei punti per tale parametro, dovranno quindi essere valorizzate, oltre alle circostanza obiettive quali l'età della vittima primaria, quella della vittima secondaria,
la convivenza tra le due e la sopravvivenza di altri congiunti, ogni ulteriori circostanze quali la frequentazione, la condivisione, l'affidamento reciproco oltre che l'agonia, la penosità, la particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso di specie è emerso che al momento del sinistro, conviveva certamente con i Parte_1
genitori e forse non con il fratello. Già tale preliminare rilievo sul loro rapporto di convivenza, pur non assurgendo a connotato minimo essenziale, ben può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità della relazione parentale tra gli stessi intercorrente.
Ulteriore elemento correttamente valorizzato dal Tribunale è il particolare dolore e patimento per le condizioni di , se tanto gravi da stravolgere completamente le abitudini di vita di tutti i Parte_1 componenti della famiglia.
È comunque emerso all'esito dell'espletata istruttoria che, dopo il sinistro, egli appena sedicenne, ha dovuto affrontare una degenza lunga e particolarmente penosa.
È palese che le condizioni di privo della mobilità, bisognoso di cure costanti, siano tali da Parte_1
comportare un immediato riflesso sulla vita dei genitori, sulle loro abitudini, sulla possibilità di relazionarsi con loro e sulle aspettative per il futuro. La prova del danno patito dai genitori è dunque evidente, in ragione non solo dell'eccezionale gravità delle lesioni patite dal figlio, ma anche della totale perdita di autonomia pagina 20 di 25 dello stesso e della necessità di rimodulare interamente le proprie abitudini di vita, al fine di provvedere -
direttamente o mediante il ricorso ad ausili esterni - ai bisogni dello stesso.
Al contempo gli attori hanno dovuto rinunciare ad ogni aiuto materiale del figlio, alla possibilità di programmare le proprie giornate a prescindere dai bisogni dello stesso, trascurando inevitabilmente ogni altra priorità. Parimenti non può dubitarsi che anche il fratello abbia patito le gravi condizioni del fratello, le angosce dei genitori, lo stravolgimento delle loro abitudini di vita, che abbiano sofferto rinunce dettate dal grave stato di salute, vedendo infrangersi ogni possibilità di contare anche in futuro su un qualsiasi apporto del fratello danneggiato.
La compagnia assicurativa ha osservato che “In ogni caso, si rileva che a fronte del tipo e grado di lesione riportata dal Sig. , non risultando provata (anzi, essendo stata esclusa) la necessità di terapie Pt_1
riabilitative, ricoveri futuri per le medesime problematiche e non avendo le lesioni medesime intaccato la sfera intellettiva e cognitiva del centauro, che è invece rimasta inalterata, può dirsi totalmente conservata la (inesistente o comunque ridottissima) relazione umana ed affettiva dei genitori e del fratello con il Sig.
.” (pag. 43 comparsa conclusionale). Tali ultime critiche ed osservazioni vanno parzialmente Pt_1 accolte, poiché all'esito della relazione del CTU svolta sulla persona di non emerge un Parte_1
quadro così compromesso tale da incidere sul versante relazionale-familiare, per il futuro. Al di là del fatto che poi i coniugi, genitori di , si siano pure separati qualche anno dopo. Parte_1
Per la quantificazione, potranno dunque nella specie ancora applicarsi le Tabelle che oramai al CP_4 riguardo del danno parentale incrociano lo stesso metodo del criterio punto anche con le recenti Tabelle
romane:
(Metodo del Tribunale di Milano)
Il congiunto ha 48 anni, è genitore della “vittima” ed era convivente
La vittima aveva 16 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_12
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 71
IMPORTO del RISARCIMENTO € 336.346,00
Nella specie, considerando che il danno parentale viene richiesto non per la morte del familiare ma per le macrolesioni riportate in misura del 47%, alla luce dell'esito e del contenuto della relazione del CTU, si ritiene equo riconoscere all'attrice il 20% di tale su indicato importo, conclusivamente corrispondente e pari alla somma di € 67.269,20 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo. pagina 21 di 25 Non risultano sufficientemente provati i danni patrimoniali richiesti inizialmente nell'atto introduttivo, al di là delle spese mediche già prima riconosciute, la cui domanda è stata peraltro da ultimo contenuta nella precisazione delle conclusioni “per quanto riguarda il danno patrimoniale nella somma di € 941,00 per spese mediche, ovvero nella minore/maggiore somma che verrà determinata in corso di causa”.
*
Occorre ora esaminare le domande risarcitorie di , papà di e Controparte_1 Parte_1 convivente nel nucleo familiare, per la quale la difesa ha anche in tal caso domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali (danno parentale da macrolesione) e dei danni patrimoniali.
Valgono anche in tal caso le medesime osservazioni già svolte per la mamma di , alla quale Parte_1
su tale versante va equiparato anche il papà.
Potranno dunque nella specie ancora applicarsi le Tabelle che oramai al riguardo del danno CP_4
parentale trovano lo stesso metodo del criterio punto con le Tabelle romane:
(Metodo del Tribunale di Milano)
Il congiunto ha 55 anni, è genitore della vittima ed era convivente
La vittima aveva 16 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_12
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 69
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00
Nella specie, sempre considerando che il danno parentale viene richiesto non per la morte del familiare ma per le macrolesioni riportate in misura del 47%, alla luce dell'esito e del contenuto della relazione del CTU,
si ritiene equo riconoscere il 20% di tale su indicato importo, conclusivamente corrispondente e pari alla somma di € 65.704,80 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Non risultano sufficientemente provati i danni patrimoniali, come invece presume l'attore con il doc. 29.
*
Occorre ora da ultimo esaminare le domande risarcitorie di , fratello e Controparte_2
presumibilmente non convivente nel nucleo familiare con , per la quale la difesa ha anche Parte_1
in tal caso domandato ampiamente il ristoro dei danni non patrimoniali (danno parentale da macrolesione).
pagina 22 di 25 Valgono anche in tal caso le medesime osservazioni già svolte per i genitori di , ai quali va Parte_1 in parte equiparato, tenendo conto che non risultava nello stesso nucleo familiare (cfr. doc. 24 attoreo).
Potranno dunque nella specie ancora applicarsi le Tabelle che oramai al riguardo del danno CP_4
parentale trovano lo stesso metodo del criterio punto con le Tabelle romane:
(Metodo del Tribunale di Milano)
Il congiunto ha 19 anni, è fratello della vittima e non era convivente
La vittima aveva 16 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Controparte_12
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49
IMPORTO del RISARCIMENTO € 108.684,80
Nella specie, sempre considerando che il danno parentale viene richiesto non per la morte del familiare ma per le macrolesioni riportate in misura del 47%, alla luce dell'esito e del contenuto della relazione del CTU,
si ritiene equo riconoscere il 20% di tale su indicato importo, conclusivamente corrispondente e pari alla somma di € 21.736,96 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
*
In conclusione e riassumendo, le domande degli attori andranno parzialmente accolte, ma ampiamente ridimensionate nella loro quantificazione.
Deve essere dunque dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti RE GO,
[...]
e Controparte_5 Controparte_4
con riferimento al sinistro del 14.04.2017, in danno immediato e diretto di , nonché Parte_1
in danno degli altri attori suoi familiari, , , CP_3 Controparte_1 [...]
. Conseguentemente i convenuti andranno condannati in solido al risarcimento dei danni non CP_2 patrimoniali e patrimoniali in favore di:
- per la somma di € 495.365,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del Parte_1
sinistro sino al soddisfo, detratto quanto già percepito;
- per la somma di € 14.948,00 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro CP_3 sino al soddisfo e della ulteriore somma di € 67.269,20 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
pagina 23 di 25 - per la somma di € 65.704,80 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del Controparte_1 sinistro sino al soddisfo;
- per la somma di € 21.736,96 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro Controparte_2
sino al soddisfo.
Si dovrà inoltre tenere conto che l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento,
degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato, che dunque inciderà complessivamente sulla somma già versata dalla convenuta compagnia assicurativa.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere tenuti e condannati a rimborsare, in solido tra loro, agli attori le spese processuali, e tenendo tuttavia conto della particolarità delle questioni trattate, della complessità del giudizio e dell'accoglimento solo parziale delle domande, nonché della unitaria difesa degli attori fino alla fase istruttoria, si ritiene equo liquidare i compensi in misura media, tenendo conto del valore delle domande proposte dall'attore con riferimento al valore di accoglimento, riducendoli unitariamente di 2/3. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato
D.M. 10.03.2014 n. 55 (ed, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi medi, ridotti di circa 2/3:
- a € 7.500, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad Parte_1
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- ad € 5.000, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad CP_3
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori, oltre al rimborso di € 1.220 per spese del CTP
(sub doc. 62);
- a € 5.000, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad Controparte_1
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- a € 1.700, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad Controparte_2
1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori.
Le spese della CTU dovranno essere pagate per intero dai convenuti, solidalmente.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Dichiara la responsabilità solidale dei convenuti RE GO, Controparte_5
e con riferimento al Controparte_4
sinistro del 14.04.2017, e per l'effetto li Condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali a favore di: per la somma di € 495.365,00 oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo, detratto quanto già percepito e degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato;
per la somma di € 14.948,00 CP_3
oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e della ulteriore somma di € 67.269,20
oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
per la Controparte_1
somma di € 65.704,80 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
[...]
per la somma di € 21.736,96 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al CP_2
soddisfo.
Condanna altresì RE GO, e Controparte_5 [...]
a rimborsare - a € Controparte_4 Parte_1
7.500, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- ad € 5.000, oltre alle spese forfettarie CP_3
del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori, oltre al rimborso di € 1.220 per spese del CTP (sub doc. 62); - a € 5.000, oltre alle Controparte_1
spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori;
- a € 1.700, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se Controparte_2
dovuta, oltre ad 1/4 delle spese complessivamente anticipate dagli attori.
Le spese della CTU dovranno essere pagate per intero dai convenuti, solidalmente.
Rigetta ogni altra domanda perché infondata.
Alessandria, 26 giugno 2024
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 25 di 25