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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 04.02.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura Parte_1
a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente non esercita attività di impresa (l'impresa, fallita, è stata cancellata nel 2019) sicché non è ora assoggettabile a liquidazione giudiziale, a
1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre due milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 20 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
(-) merita precisare, a scanso di futuri equivoci, che, in ordine alle spese prededucibili e anche alla luce del cd correttivo-ter, il compenso dell'OCC e del liquidatore è da ritenere tendenzialmente unitario (vd. art. 275 co. 3 cod. crisi) e che il mero compenso dell'advisor non può essere inserito tra le prededuzioni ora indicate dall'art. 6 cod. crisi;
(-) l'apertura del procedimento determina l'operatività dell'art. 150 cod. crisi;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; Parte_1
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatrice la dott.ssa già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) dispone la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 25.02.2025
Il Giudice est.
Lorenzo Pini Il Presidente
Davide Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 04.02.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura Parte_1
a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
la parte ricorrente non esercita attività di impresa (l'impresa, fallita, è stata cancellata nel 2019) sicché non è ora assoggettabile a liquidazione giudiziale, a
1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre due milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 20 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
(-) merita precisare, a scanso di futuri equivoci, che, in ordine alle spese prededucibili e anche alla luce del cd correttivo-ter, il compenso dell'OCC e del liquidatore è da ritenere tendenzialmente unitario (vd. art. 275 co. 3 cod. crisi) e che il mero compenso dell'advisor non può essere inserito tra le prededuzioni ora indicate dall'art. 6 cod. crisi;
(-) l'apertura del procedimento determina l'operatività dell'art. 150 cod. crisi;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; Parte_1
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatrice la dott.ssa già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) dispone la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 25.02.2025
Il Giudice est.
Lorenzo Pini Il Presidente
Davide Storti
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